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Ordinanza — n. 6174/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund appeal for lack of specificity but allows EU state aid violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6174/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first ground of appeal inadmissible due to a lack of specific allegations regarding procedural nullity. While the taxpayer argued the Regional Tax Commission failed to verify EU state aid rules, the Court held that the Commission's decision on state aid was binding and did not require a new trial on that specific point. Consequently, the Court set aside the lower decision solely because it failed to assess whether the taxpayer's business activity exceeded the 'de minimis' threshold for state aid exemptions.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 107 TFUE: The Court of Cassation declares a tax refund decision void if the Regional Tax Commission fails to verify whether the beneficiary's business activity exceeds the 'de minimis' threshold under EU state aid rules, requiring remittal to the lower court.

Parole chiave

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state aid de minimis tax refund reimbursement EU state aid rules inadmissibility specificity remittal to lower court aiuti concessi dagli Stati rimborso dell'aiuto sociale assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 53 D.L. 1992 nr 546
Art. 161 c.p.c.
Art. 107 TFUE
In difetto, va valutata la sussistenza delle condizioni che, secondo la suddetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par.
Art. 92 TFUE
cit.), "tenendo conto, in specie, che la regola de minimis stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n.
Regulation CE nr 659/1999
Directive 77/388/CEE
art 112 c.p
Con un primo motivo si deduce la violazione dell'art 112 c.p.c.,dell'art 53 del d.l.
art 161 c.p
1992 nr 546 e dell'art 161 c.p.c.
art. 369 c.p
6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., ord. n. 22377 del 2017
Cass., 21 novembre 2019, n. 30373
Cass., sez. 6-5, 8 febbraio 2018, n. 30709
Invero, per questa Corte (Cass., sez. 6-5, 8 febbraio 2018, n. 30709, in tema di aiuti di Stato erogati ad un'impresa, o ad un professionista, che svolge infatti una attività economica per il diritto unionale; in tal senso Cass., 11 luglio 2018, n.
Cass., 11 luglio 2018, n. 18246
30709, in tema di aiuti di Stato erogati ad un'impresa, o ad un professionista, che svolge infatti una attività economica per il diritto unionale; in tal senso Cass., 11 luglio 2018, n. 18246; Cass., sez.
Cass., sez. 5, 27 novembre 2019, n. 30927
18246; Cass., sez. 5, 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., sez.
Cass., sez. 6-5, 26 giugno 2019, n. 17199
30927; Cass., sez. 6-5, 26 giugno 2019, n. 17199) per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare, se il beneficio supera la soglia "de minimis" di cui all'art.
Cass., sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2208
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3251-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro GUMINA GIUSEPPE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO GALASSO; - controticorrente - avverso la sentenza n. 5989/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 03251 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Rg 3251/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia nr 5989/2019, che su impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del 50% delle somme versate dal 2002 al 2005 a titolo di Irpef,Irap e Iva relativi ad eventi calamitosi del 29.10.2002 descritti con D.L. nr 245/2002 convertito con legge 286/2002,aveva accolto parzialmente l'appello del contribuente limitatamente all'Irpef .

Riteneva la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento, che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del rimborso richiesto da Giuseppe Gumina . Si è costituito il contribuente con controricorso illustrato da memoria. Con un primo motivo si deduce la violazione dell'art 112 c.p.c.,dell'art 53 del d.l. 1992 nr 546 e dell'art 161 c.p.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere la CTR non rilevato che il contribuente non aveva impugnato il capo della decisione della CTP che aveva rigettato la domanda di rimborso per incompatibilità della normativa invocata con il diritto dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del diritto comunitario ( ad 107 e 108 TFUE e art 11,par 1 del regolamento CE nr 659 del 1999),della decisione della Commissione Europea 5549/2015 ,dell'art 108 par 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ,degli art 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE,dell'ordinanza del 15 luglio 2015,causa C-82/14 della Corte di Giustizia dell'Unione europea,erronea applicazione dell'ad 1 comma 665 della legge 2014 nr 190 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non aver rilevato la CTR che il contribuente aveva svolto attività di impresa e quindi escludere l'applicazione dell'agevolazione fiscale in favore dello stesso.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. i Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art.366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. tra le altre, Cass.

Sez. Un. 22/05/2012 n. 8077; Cass. 28/11/2014 n. 25308; Cass. 21/04/2016 n. 8069). Pertanto, in base alla giurisprudenza richiamata, era necessaria la trascrizione della sentenza di primo grado e delle parti del ricorso in appello al fine di verificare la fondatezza della contestazione sollevata dall'Agenzia senza attingere a fonti integrative (Cass. 09/07/2004, n. 12761; Cass. Sez. Un.02/02/2003, n. 2602; Cass. 30/03/2001, n. 4743). Parte ricorrente non ha ottemperato a tale onere non avendo proceduto ad una trascrizione né dell'atto di appello né della decisione di primo grado.

Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito esposti. Occorre ricordare ,come già affermato dalla sentenza impugnata, l'art 1 comma 1011 della legge 296/2006 riconoscevano agevolazioni alla riduzione del 50% di quanto dovuto ai soggetti che non avevano effettuato in tutto o in parte i versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate in origine,cioè al netto dei versamenti già eseguiti. Va poi evidenziato che lo svolgimento di un'attività di impresa costituisce, ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, limite all'applicabilità del beneficio in esame.Con riferimento al beneficio di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, la Commissione UE, con la decisione sopra richiamata (confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018, vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante - Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), ha stabilito, in via generale, che "Le misure di aiuto di Stato in oggetto, che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno", salvo che si tratti di "aiuto individuale" che, "al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014", ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, "al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 994/98" (del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 (ora 87 e 88) del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) "o da ogni altro regime di aiuti approvato"), ma "fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti" (art. 3).

La Commissione UE ha, inoltre, precisato che "una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchè il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)" (p. 134 della "decisione").

Pertanto, spetta al giudice di merito verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), "tenendo conto, in specie, che la regola de minimis stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1 TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza" (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.;

Cass., sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30373). Per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez. lav., 09/06/2017, n. 14465; Cass., sez. 6-5, 2 maggio 2018, n. 10450). In difetto, va valutata la sussistenza delle condizioni che, secondo la suddetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett.

b) TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (par. 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (par. 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovraconnpensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (par. 148 dec. cit.).

La prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio. In conformità con quanto affermato da questa Corte (ord. n. 22377 del 2017), l'applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili, ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (Cass., 21 novembre 2019, n. 30373).

Invero, per questa Corte (Cass., sez. 6-5, 8 febbraio 2018, n. 30709, in tema di aiuti di Stato erogati ad un'impresa, o ad un professionista, che svolge infatti una attività economica per il diritto unionale; in tal senso Cass., 11 luglio 2018, n. 18246; Cass., sez. 5, 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., sez. 6-5, 26 giugno 2019, n. 17199) per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare, se il beneficio supera la soglia "de minimis" di cui all'art. 92 del TFUE (e del regolamento applicabile), la ricorrenza delle condizioni che rendono gli stessi compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, p. 2, lett. b), del TFUE, ovvero che siano destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale (Cass., sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2208); ne deriva che il beneficiario, sul quale grava il relativo onere probatorio, deve avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento e che deve essere evitata una sovra- compensazione dei danni subiti dall'impresa, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto).

La misura costituisce, tuttavia, un aiuto di Stato per chi esercita attività di impresa, e quindi non ammessa, ma occorre valutare caso per caso se, nonostante ciò, la stessa rientri comunque in quelle situazioni in cui l'aiuto è comunque consentito (dottrina del "de minimis"). Ciò posto risulta incontestato che quantomeno per un anno 2005 il contribuente abbia svolto attività di impresa ,che secondo la prospettazione della ricorrente investe anche i rimanenti anni per i quali è stato richiesto il rimborso . La sentenza impugnata non ha in alcun modo accertato se il beneficio invocato abbia superato o meno la soglia "de minimis" deve, quindi, essere cassata sotto quest'ultimo profilo, con rinvio della causa al giudice di merito.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese di legittimità. P.Q. M . La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo; ca