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Ordinanza — n. 6173/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax commission ruling due to invalid service of process causing loss of appeal rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6173/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the Pizzocchero family's tax dispute. The Commission had declared the original service of the appeal notice null but not non-existent, ordering a re-notification to a lawyer who lacked a professional relationship with the appellants. The court ruled that because the first service was legally non-existent, the subsequent re-notification could not cure the defect, and the appeal period had already expired, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 156, 157, 160, 170, 291, 330 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 115 c.p.c.: When an appeal notice is served to a lawyer with no professional relationship to the appellant, the service is legally non-existent; any subsequent re-notification cannot cure this defect if the appeal period has already expired.

Parole chiave

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non-existent service of process nullity of appeal notice expiration of appeal period lack of professional relationship inadmissibility of appeal sanation of nullity judicial economy notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
Art. 157 c.p.c.
Art. 160 c.p.c.
Art. 170 c.p.c.
Cass.17023/2011). Tanto si aggiunge per evidenziare che se, per ipotesi, la notifica di cui trattasi fosse stata invece che -come in realtà- inesistente, nulla, comunque la relativa rinnovazione non sarebbe stata utile atteso che medio tempore la sentenza di primo grado era passata in giudicato;
Art. 291 c.p.c.
Art. 330 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 62 d.lgs. n. 546/2000
Art. 382 c.p.c.
Art. 53 d.lgs. n. 546/1992
e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 20/04/2016
291 c.p.c." (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 20/04/2016).
Cass. n. 6164/2020
Cass. n. 17023/2011
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21405-2020 proposto da: PIZZOCCHERO ROBERTO, PIZZOCCHERO LORENZO, PIZZOCCHERO LAURA, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO FRANCESCO SOMMARIVA; - ricorrenti - contro COMUNE di CARAVAGGIO UFFICIO TRIBUTI; - intimato - avverso la sentenza n. 4494/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 21405 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Premesso che: 1.Laura, Lorenzo e Roberto Pizzocchero ricorrono, con due motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe;

2. il Comune di Caravaggio è rimasto intimato;

3. con il primo motivo di ricorso, viene lamentata la "violazione degli artt. 156, 157, 160, 170, comma 1, 291 comma 1, e 330, comma 1, c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c." per avere la CTR dichiarato "non inesistente ma semplicemente nulla" e per aver disposto fosse rinnovata la notifica dell'atto di appello del Comune di Caravaggio contro la sentenza di primo grado di accoglimento dell'originario ricorso relativo ad avvisi di accertamento ICI dell'anno 2010, effettuata non presso il difensore nominato -il perito agrario Gualtiero Baresi- e nel domicilio eletto -presso la sede della Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Bergamo Via Mangili 21- da essi ricorrenti nel primo grado di questo giudizio ma presso "l'avv.Francesco Giambelluca, difensore domiciliatario dei fratelli Pizzocchero con riferimento ad analoga controversia [relativa alli] ICI per l'anno 2011".

I ricorrenti aggiungono -con specifico riferimento alla denunciata violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.- che negli atti di causa neppure vi è era alcuna prova del fatto che l'avvocato Francesco Giambelluca fosse effettivamente stato il loro difensore in controversia Ici per l'anno 2011;

4. il secondo motivo di ricorso attiene al merito della decisione d'appello;

5. il primo motivo di ricorso è fondato, va accolto e assorbe il secondo. La CTR ha disposto la rinnovazione della notifica dell'appello -rinnovazione cui il Comune ha dato corso il 18 aprile 2019 quando ormai il termine di impugnazione della sentenza di primo grado, depositata il 4 gennaio 2018, era spirato e la sentenza era quindi passata in giudicato (art.324 c.p.c.)- ritenendo nulla e non inesistente la notifica originariamente effettuata -il 7 giugno 2018- ad un avvocato che, secondo l'assunto della stessa CTR, aveva difeso i contribuenti appellati in altra controversia.

E' stato da questa Corte affermato che, "Nell'ipotesi di ricorso per cassazione notificato ad un procuratore non avente alcun tipo di relazione o collegamento con l'intimato, la notificazione è giuridicamente inesistente, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c." (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 20/04/2016). Il principio vale anche per la notifica dell'atto di appello: quand'anche l'avvocato destinatario della prima notificazione dell'appello fosse stato veramente -come la CTR ha affermato non è dato sapere su quali basi- il procuratore degli odierni ricorrenti in altra causa ciò di per sé non varrebbe a giustificare l'inferenza per cui detto avvocato avrebbe mantenuto una relazione o collegamento con i ricorrenti medesimi in riferimento alla causa che occupa.

Può incidentalmente aggiungersi che ove la notificazione dell'appello sia non inesistente ma nulla (come per esempio nel caso sia effettuata ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte giacché in tal caso la notifica è effettuata in luogo che ha comunque un riferimento con il destinatario) e la nullità sia sanata con la rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario, "la sanatoria, tuttavia, è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata "medio tempore" alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell'atto di appello, se prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell'appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. 6164/2020;

Cass.17023/2011). Tanto si aggiunge per evidenziare che se, per ipotesi, la notifica di cui trattasi fosse stata invece che -come in realtà- inesistente, nulla, comunque la relativa rinnovazione non sarebbe stata utile atteso che medio tempore la sentenza di primo grado era passata in giudicato;

6. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 2 del d.lgs. n. 546 cit., e 382, comma terzo, secondo periodo, cod. proc. civ. e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992;8. le spese del giudizio di à Dr:felTò sono compensate in ragione dell'evolversi (U1, della vicenda processuale; ‘J 9. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata; ppier compensa le spese del grado di appello; condanna l'intimato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 510,00, oltre spese forfetarie, accessori ed oltre C 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma nella camera di cons