Cassation court remits case to ordinary section regarding suspension of prescription for tax debt concealment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to the ordinary section for a public hearing to decide on the suspension of the prescription period. The lower court had declared the INPS's claim for unpaid contributions prescribed, rejecting the argument that the taxpayer's failure to fill out the 'quadro RR' in their tax return constituted a dolous concealment of debt. The Supreme Court noted that while the correct start date for the prescription period was a matter of law to be addressed ex officio, the specific issue of whether the incomplete tax form justified suspending the time limit required further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935, 2941 n. 8 cod. civ.; The court must determine the start date of the prescription period ex officio, but the suspension of the term due to dolous concealment of debt via incomplete tax forms requires specific factual analysis and cannot be decided without further examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
NTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro Costa Daniela, rappresentata e difesa dall’avv. Sabrina Varricchio, con domicilio eletto in Napoli, via San Biagio dei Librai 39; - controricorrente - avverso la sentenza n. 329/2020 della Corte di appello di Napoli, depositata il 23 gennaio 2020, NRG 1965/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 dal Consigliere dott. Roberto Bellè. Rilevato che:
1. la Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S., dichiarando prescritti i contributi dovuti dall’avv. F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 23922/2020 Numero sezionale 9469/2021 Daniela Costa alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, Numero di raccolta generale 6034/2022Data pubblicazione 23/02/2022 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2009;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui all’avviso bonario ricevuto dal contribuente solo in data 2 luglio 2015, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2010, ritenendo infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, comma 1, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd.
“quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile, quantomeno univocamente, un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione e, comunque, l’effetto conseguente non è configurabile in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli;
3. avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;
4. l’avv. Daniela Costa ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
6. le parti hanno depositato memorie. Considerato che: F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 23922/2020 1. con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e Numero sezionale 9469/2021Numero di raccolta generale 6034/2022 falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in Data pubblicazione 23/02/2022 relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in lege n. 111 del 2011, all’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista (avvocato), iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata per l’anno 2009, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del cd. quadro RR;
2. la Corte di appello non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2009 disposta, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che nel ricorso si fa riferimento ad avviso di pagamento notificato alla contribuente in data 2 luglio 2015;
3. questa Corte ha esaminato tale questione, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);
4. nondimeno, considerato che il ricorso dell’I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. “quadro RR”, ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d’ufficio della questione della corretta F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 23922/2020 Numero sezionale 9469/2021 individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei Numero di raccolta generale 6034/2022Data pubblicazione 23/02/2022 contributi;
5. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile (area previdenza) della Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 e del 21 dicembre 2021 Il Presidente Margherita Maria Leone F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .