Italian Supreme Court remands case to determine if contributory debt prescription is suspended by fraudulent tax declaration omission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court remanded the case to the ordinary section for a decision on the suspension of prescription due to fraudulent debt concealment. The lower court had dismissed the INPS's claim, ruling that the contributory debt for 2008 was prescribed and that the taxpayer's omission of the 'quadro RR' in tax returns constituted only negligence, not fraud. The Court acknowledged the lower court's error in applying the fraud exception but noted the need to definitively resolve the correct start date for the prescription period, which the lower court had already addressed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941, n. 8 cod. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: The court must determine the correct start date for prescription periods de officio, and the prescription of contributory debts is suspended only upon proof of fraudulent concealment, not mere negligence in tax declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro Pagano Tullio, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Todaro, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata francescotodaro@pecavvpa.it; - controricorrente - avverso la sentenza n. 896/2020 della Corte di appello di Palermo, depositata il 10 dicembre 2020.
F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 5180/2021 Numero sezionale 109/2022 Numero di raccolta generale 6027/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delData pubblicazione 23/02/2022l’11 gennaio 2022 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
1. la Corte di appello di Palermo ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Palermo, con cui erano stati dichiarati prescritti i contributi dovuti dall’ing. Tullio Pagano alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per l’attività professionale svolta nell’anno 2008;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., comunicata tramite richiesta di pagamento ricevuta in data 2 luglio 2014, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2009, infondati gli ulteriori rilievi dell’I.N.P.S., sia in ordine alla proroga della scadenza del saldo dei contributi al 6 luglio 2009, disposta con d.P.C.M. del 4 giugno 2009 per la effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, che in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd.
“quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, nel contesto di specie, l’omissione di natura colposa, frutto piuttosto delle incertezze e dei contrasti interpretativi in materia;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 5180/2021 Numero sezionale 109/2022 Numero di raccolta generale 6027/2022 3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per Data pubblicazione 23/02/2022 cassazione deducendo un unico motivo di censura;
4. l’ing. Tullio Pagano ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 6. è stata depositata memoria nell’interesse dell’ing. Pagano. Considerato che:
1. con l’unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in lege n. 111 del 2011 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata per l’anno 2008, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi venga omessa la compilazione del cd. quadro RR;
2. la Corte di appello ha disatteso il rilievo formulato dall’I.N.P.S. in ordine al differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2008 disposta sino al 6 luglio 2009 con il d.P.C.M. del 4 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che si assume che l’avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 2 luglio 2014;
3. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 5180/2021 Numero sezionale 109/2022 Numero di raccolta generale 6027/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);
4. nondimeno, considerato che il ricorso dell’I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. “quadro RR”, ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d’ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi, soprattutto nel caso, come nella specie, in cui la Corte territoriale abbia espressamente escluso l’applicazione del d.P.C.M. pure invocato dall’I.N.P.S., questione che riveste carattere assorbente rispetto agli ulteriori profili evidenziati dal controricorrente anche in memoria;
5. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 Il Presidente Adriana Doronzo F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A