Cassation court remits case to determine if contributory debt prescription is suspended by fraudulent concealment via missing tax form.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to the ordinary section to decide on the suspension of prescription due to fraudulent concealment. The lower court dismissed the INPS claim, ruling that the prescription period started on the original payment deadline rather than a later prorogation date, and that missing the specific tax form did not constitute the required dolus. The Supreme Court acknowledged the importance of this legal question for uniform application and ordered a remittal to allow the lower court to address the specific issue of whether the omission of the tax form qualifies as fraudulent concealment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941, n. 8 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The court must examine the legal issue of prescription commencement ex officio and remits the case if the lower court failed to rule on the suspension of prescription due to fraudulent concealment of the debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro Pollaci Carlo, rappresentato e difeso dall’avv.
Sergio Soldo unitamente e disgiuntamente all’avv. Marco Munacò, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonello Patané, sito in Roma, via G. Ferrari n. 11; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 5166/2021 Numero sezionale 107/2022 Numero di raccolta generale 6026/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 avverso la sentenza n. 993/2020 della Corte di appello di Palermo, depositata il 24 novembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che:
1. la Corte di appello di Palermo ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Palermo, con cui erano stati dichiarati prescritti i contributi dovuti dall’arch. Carlo Pollaci alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per l’attività professionale svolta nell’anno 2008;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., comunicata tramite richiesta di pagamento ricevuta in data 30 giugno 2014, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2009, infondati gli ulteriori rilievi dell’I.N.P.S., sia in ordine alla proroga della scadenza del saldo dei contributi al 6 luglio 2009, disposta con d.P.C.M. del 4 giugno 2009, per non essere detta proroga generalizzata ma rivolta ai contribuenti sottoposti agli studi di settore i cui redditi non superino i limiti fissati dal MEF, che in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd.
“quadro RR” del modello di dichiarazione dei F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 5166/2021 Numero sezionale 107/2022 Numero di raccolta generale 6026/2022 redditi, risultando, nel contesto di specie, l’omissione di natura Data pubblicazione 23/02/2022 colposa, frutto piuttosto delle incertezze e dei contrasti interpretativi in materia;
3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;
4. l’arch. Carlo Pollaci ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
6. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che:
1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in lege n. 111 del 2011, all’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata per l’anno 2008, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi venga omessa la compilazione del cd. quadro RR;
2. la Corte di appello ha disatteso il rilievo formulato dall’I.N.P.S. in ordine al differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2008 disposta sino al 6 luglio 2009 con il d.P.C.M. del 4 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l’avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 30 giugno 2014;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a :
P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 5166/2021 Numero sezionale 107/2022 Numero di raccolta generale 6026/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 3. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass.
Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);
4. nondimeno, considerato che il ricorso dell’I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. “quadro RR”, ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d’ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi, soprattutto nel caso, come nella specie, in cui la Corte territoriale abbia espressamente escluso l’applicazione del d.P.C.M. pure invocato dall’I.N.P.S.;
5. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 Il Presidente Adriana Doronzo F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D