Cassation court quashes appeal ruling on social security contribution prescription, remanding case to recalculate start date based on payment term extensions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Naples Court of Appeal's decision declaring a social security contribution prescribed due to a procedural error in calculating the prescription period. The lower court incorrectly fixed the start date at June 16, 2010, ignoring a subsequent administrative extension of the payment deadline to July 6, 2010. The court ruled that the prescription period must be calculated from the actual extended deadline, remanding the case for a new factual assessment of interruption attempts made after July 1, 2015.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 2944 c.c.; In social security matters, the prescription period for separate management contributions begins when payment deadlines expire, meaning any statutory extension of those deadlines must be considered when determining the start date for calculating prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24588-2020 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO ed EMANUELE DE ROSE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro SIMEOLI SALVATORE; - intimato - avverso la sentenza n. 799/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/2/2020, NRG 1391/2018;
F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24588/2020 Numero sezionale 9472/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata Numero di raccolta generale 5999/2022Data pubblicazione 23/02/2022 del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato prescritto, nel contraddittorio anche della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps s.p.a. (di seguito, SCCI), il credito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito, INPS), portato da cartella esattoriale, nei riguardi di Salvatore Simeoli, dottore commercialista, a titolo di contribuzione alla gestione separata per l’anno 2009;
2. la Corte di merito rilevava come la richiesta di pagamento avanzata in data 22.6.2010 (sulla datazione, v. però meglio infra) e poi in data 16.6.2015 fosse successiva al quinquennio decorrente dalla data di scadenza del termine di versamento della contribuzione, fissato dalle norme al 16.6.2010 e che la mancata compilazione del c.d. quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integrasse doloso occultamento del credito;
3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Simeoli, cui l’impugnazione è stata regolarmente notificata, in via telematica, all’’indirizzo giancarloterraciano@avvocatinapoli.legalmail.it del suo legale in appello, è rimasto intimato;
4. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e l’INPS ha depositato memoria difensiva; CONSIDERATO CHE 1. si deve premettere che la notificazione al Simeoli del ricorso per cassazione è da ritenere validamente eseguita in data 18.9.2020 presso l’indirizzo Pec del difensore e si tratta di notificazione tempestiva, rispetto alla sentenza F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24588/2020 Numero sezionale 9472/2021 impugnata e pubblicata il 28.2.2020, dovendosi tenere conto della Numero di raccolta generale 5999/2022Data pubblicazione 23/02/2022 sospensione straordinaria dei termini per l’emergenza Covid dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, d.l. 18/2020 e art. 36, c. 1, d.l. 23/2020);
2. il motivo di ricorso è rubricato come violazione dell’art. 2935 e 2944 c.c., in relazione all’art. 2, co. 26-31, L. 335/1995, all’art. 18 d. lgs. 241/1997, all’art. 17 d.p.r. 435/2001 e d.p.c.m. 10.6.2010 e con esso si sottolinea come la Corte territoriale abbia omesso di considerare la proroga al 6 luglio 2010 del termine di versamento della contribuzione quale effettivo dies a quo per il calcolo della prescrizione, sicché doveva essere considerata la richiesta di pagamento pervenuta al Simeoli il 1.7.2015;
3. il motivo è fondato, avendo questa S.C. già precisato come «in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (C. 10273/2021);
4. la sentenza impugnata ha quindi errato nel muovere in automatico, quale dies a quo, dal 16.6.2010 e va dunque cassata, rimettendosi al giudice del rinvio la valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui al citato d.P.C.M., nonché, su tale corretta base, delle comunicazioni addotte dall’ente previdenziale e variamente datate negli atti del ricorso per cassazione (racc. 11.6.2015 a pag. 8 del ricorso, raccomandata ricevuta il 1.7.2015 a pag. 7, ed anche pag. 4 della sentenza impugnata; richiesta 22.6.2010 a pag. 7 della stessa sentenza, per evidente errore materiale, stante la palese incongruenza di un avviso bonario inviato ancor prima della scadenza dei termini di pagamento) risolvendosi in quella sede ogni profilo di fatto e di diritto afferente a tali atti potenzialmente interruttivi;
F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24588/2020 Numero sezionale 9472/2021 4. alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla medesima Corte di merito Numero di raccolta generale 5999/2022Data pubblicazione 23/02/2022 affinché essa, in diversa composizione, decida tenendo conto dei principi di cui sopra;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021. Il Presidente dott.ssa Maria Margherita Leone F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G