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Ordinanza — n. 5995/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses condominium appeal regarding maintenance costs and unjust enrichment claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5995/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the condominium's cassation appeal against a lower court ruling that dismissed its claim for maintenance costs and unjust enrichment. The appellate court held that the works lacked urgency under Article 1134 of the Civil Code and that the unjust enrichment claim was inadmissible as it was not properly filed. The Court of Cassation affirmed this decision, ruling that without proof of urgency, the condominium cannot claim reimbursement or pursue the subsidiary unjust enrichment remedy.

Regesto Legislator

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Art. 1134 cod. civ.; Art. 2041 cod. civ.: In the absence of proven urgency for common area works, the condominium cannot claim reimbursement of expenses, and the subsidiary action for unjust enrichment is inadmissible as it presupposes the existence of a typical action that is legally barred.

Parole chiave

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condominium maintenance costs urgency requirement civil code unjust enrichment inadmissibility subsidiary action bar common area expenses contributo di mantenimento deduzione delle spese di manutenzione di immobili difetto di responsabilità comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 1134 cod. civ.
civ., assumendo che la Corte distrettuale ha errato nel richiamare l’art. 1134 cod.
Art. 2041 cod. civ.
1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell’azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ., non potendo essa essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti ( Cass.
Art. 183 cod. proc. civ.
civ., i presupposti del pagamento di indebito; con il secondo motivo il condominio denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 183 cod.
Art. 2003 cod. civ.
Art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 1134 cod. civ
civ., assumendo che la Corte distrettuale ha errato nel richiamare l’art. 1134 cod. civ.
art. 2033 cod. civ
Considerato che: con il primo motivo il condominio ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ., assumendo che la Corte distrettuale ha errato nel richiamare l’art.
art. 2003 cod. civ
art. 183 cod. proc. civ
civ., i presupposti del pagamento di indebito; con il secondo motivo il condominio denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 183 cod.
art. 1134 c.c
civ., assumendo che la Corte distrettuale ha errato nel richiamare l’art. 1134 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20528 del 2017
civ., non potendo essa essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti ( Cass. n. 20528 del 2017);F i r m a t o D a :
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5561-2021 proposto da: CONDOMINIO DI VIA CADUTI DI MARCINELLE N. 8 MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LOMBARDI; - ricorrente - contro ALER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LAURA FUSARI; - controricorrente - F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5561/2021 Numero sezionale 352/2022 Numero di raccolta generale 5995/2022Data pubblicazione 23/02/2022 avverso la sentenza n. 1897/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. La Corte, rilevato che: il condominio via Caduti di Marcinelle n. 8 Milano ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1897 del 20. 7. 2020 della Corte di appello di Milano, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso su sua richiesta nei confronti della ALER Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano per il pagamento della somma di euro 6.915,88, pari alla metà delle spese dallo stesso sostenute per i lavori di manutenzione dell’area di ingresso e di impianti comuni con l’immobile di proprietà dell’ingiunta; la Corte territoriale motivava la conclusione di accoglimento dell’opposizione rilevando che i beni oggetto dei lavori dovevano ritenersi compresi nel supercondominio in essere tra le parti, che, non essendo stati i lavori deliberati dalla relativa assemblea, il condominio opposto avrebbe dovuto provare, ai fini del diritto di credito azionato, l’urgenza degli stessi, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., che tale prova non era invece stata offerta né fornita e che la domanda avanzata in via subordinata dallo stesso condominio di pagamento di un indennizzo per arricchimento senza causa era inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in comparsa conclusionale; l’ALER s.p.a. ha notificato controricorso e depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo il condominio ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ., assumendo che la Corte distrettuale ha errato nel richiamare l’art. 1134 cod. civ. e quindi nel respingere la pretesa fatta valere del condominio per mancata prova dell’urgenza dei lavori, mentre avrebbe dovuto rilevare che il condominio, sopportando per intero il costo dei F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5561/2021 Numero sezionale 352/2022 lavori, aveva pagato un debito gravante sulla controparte ed aveva pertanto Numero di raccolta generale 5995/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 diritto alla sua ripetizione, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.; il motivo è manifestamente infondato, atteso che la figura della ripetizione di indebito può configurarsi solo nel caso in cui il pagamento abbia ad oggetto un debito effettivamente esistente a carico di un terzo; che nel caso di specie la Corte territoriale, ritenendo che beni oggetto dei lavori cadessero nel supercondominio in essere tra le parti, ha affermato che, in assenza di delibera della relativa assemblea, il diritto al rimborso di parte della spesa potesse sorgere in favore del condominio solo in caso di comprovata urgenza dei lavori stessi, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ.; che nei casi descritti dalla citata disposizione il requisito dell’urgenza dei lavori integra un presupposto del diritto al rimborso del condomino che vi abbia provveduto di propria iniziativa e sopportato la spesa, sicché, in difetto di tale presupposto, non sorge alcun debito a carico degli altri condomini; che conseguentemente nella descritta situazione non sono configurabili, a mente dell’art. 2003 cod. civ., i presupposti del pagamento di indebito; con il secondo motivo il condominio denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa sulla base dell’erroneo presupposto che essa fosse stata avanzata per la prima volta in comparsa conclusionale, mentre era stata proposta con la prima memoria istruttoria; che il motivo va respinto risultando assorbente rispetto all’errore processuale lamentato il rilievo circa l’infondatezza della domanda, tenuto conto, come dedotto dal controricorrente, dell’orientamento espresso da questa Corte, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell’urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell’azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ., non potendo essa essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti ( Cass. n. 20528 del 2017);F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5561/2021 Numero sezionale 352/2022 il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del condominio ricorrente, per il Numero di raccolta generale 5995/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A