Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific procedural representation and failure to prove contractual interpretation violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Luca La Rocca inadmissible for two distinct procedural defects. The primary ground was the controricorso's failure to submit a special power of attorney, relying instead on a general litigation power from an earlier stage, which violates specific civil procedure codes. Additionally, the court rejected the substantive argument regarding contract interpretation, noting that the lower court's reading of the lease clause was plausible and not subject to review without clear legal hermeneutic violations. Consequently, the appeal was dismissed without costs, and the requirement for the additional uniform contribution was noted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 cod. proc. civ.; Art. 369, comma 2, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 1362 cod. civ.: A controricorso is inadmissible if the defense lacks a special power of attorney, and a contract interpretation claim fails if it merely contests the merit judge's choice among plausible readings without citing specific legal hermeneutic rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7974-2021 proposto da: LA ROCCA LUCA, in proprio e quale presidente legale rappresentante dell'a.n.r. BAZURA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSIO ARI OTTO; - ricorrente - contro ORLANDO GIOVANNI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO CHIARIGLIONE; controricorrente - avverso la sentenza n. 4991/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. La causa nelle fasi di merito nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da Giovanni Orlando nei confronti di Luca la Rocca quale presidente della associazione non riconosciuta Bazura per canoni di locazione rimasti impagati, per oltre trentaquattromila curo. Luca la Rocca propose opposizione al monitorio e nella causa intervenne anche l'associazione Bazura a titolo di interventrice volontaria, al fine di ottenere il pagamento della somma corrispondente ai lavori di ristrutturazione nell'immobile locato.
Il Tribunale di Torino dichiarò inammissibile l'opposizione, in quanto tardivamente proposta con ricorso — anziché con citazione e non risultando il ricorso notificato nei termini di legge — e rigettò la domanda di rimborso delle somme spese per i lavori edili. Luca La Rocca e l'associazione Bazura proposero appello. La Corte di Appello di Torino, nel ricostituito contraddittorio con Giovanni Orlando, ha, con ordinanza, dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ. Luca la Rocca propone ricorso per cassazione, affidato a un unico, complesso motivo, avverso la sentenza del Tribunale.
Resiste con controricorso Giovanni Orlando. La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Ric. 2021 n. 07974 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Il solo ricorrente Luca La Rocca, in proprio e quale presidente dell'associazione non riconosciuta Bazura, ha depositato memoria in ambito telematico, insistendo nella propria pro spettazione. L'unico motivo di ricorso censura la sentenza del Tribunale di Torino per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 1362 cod. civ.
Ti motivo afferma che il Tribunale ha errato nell'interpretazione della clausola contrattuale che prevedeva testualmente «il conduttore, previo permesso del locatore, potrà eseguire lavori di restauro, miglioria e modifica dell'immobile. Le relative spese di progetta.zione ed esecuione dei lavori sono tutte indistintamente a carico del conduttore». Il motivo, per come formulato, si limita a censurare l'affermazione della sentenza che aveva escluso che i lavori effettuati nell'immobile fossero anteriori alla stipula del contratto di locazione e, quindi, che la clausola contrattuale escludente il rimborso si potesse riferire ad essi, mentre la decisione del Tribunale afferma che non vi è alcuna prova di un accordo informale in forza del quale al momento del rilascio dell'immobile il proprietario avrebbe rimborsato, se del caso mediante compensazione con i canoni ancora dovuti, il conduttore di quanto speso al fine di effettuare i lavori.
Non risultano, nella prospettazione del motivo, adeguatamente dedotte le violazioni alle norme sull'interpretazione del contratto, ossia degli artt. 1362 e seguenti codice civile, secondo quanto richiede la giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 09461 del 09/04/2021 Rv. 661265 - 01), inoltre la deduzione di parte ricorrente finisce per risolversi nella prospettazione di una propria interpretazione contrapponendola a quella effettuata dal giudice del merito che risulta del tutto plausibile (Cass, n. 11254 del 10/05/2018 Ric. 2021 n. 07974 sez.
M3 - ud. 27-01-2022 -3- Rv. 648602 — 01 e in precedenza Cass. n. 28319 del 28/11/2017 Rv. 646649 - 01 e Cass. n. 02560 del 6/02/2007 Rv. 594992 - 01)) «L'inteoretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici inteipretaioni del testo negoiale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più intopreta_zioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra.» Il ricorso di Luca La Rocca deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.
Il controricorso è, parimenti, inammissibile per carenza di idonea procura speciale, in quanto il difensore di Giovanni Orlando si è limitato a richiamare la procura alle liti rilasciata per la fase monitoria, in evidente violazione dell'art. 365 cod. proc. civ.. e dell'art. 369, comma 2, n. 3 stesso codice (in fattispecie pressoché identica, con riferimento alla procura rilasciata a margine o in calce al decreto ingiuntivo opposto si veda: Cass. n. 00823 del 18/01/2006 Rv. 586941 -01). Nulla deve disporsi per le spese, stante l'inidoneità del controricorso a ritenere validamente costituito Giovanni Orlando.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). Ric. 2021 n. 07974 sez. M3 ud. 27-01-2022 -4-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte - tz4 del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazion