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Ordinanza — n. 5945/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling administrative review must verify right to hearing before declaring it automatic. The Regional Tax Commission erred by assuming automatic invalidity without checking if the taxpayer could have benefited from the hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5945/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower court's ruling. The Regional Commission had declared the administrative act invalid solely because the taxpayer failed to request a hearing, without verifying if the hearing would have changed the outcome. The Court held that for non-harmonized taxes, the Commission must first determine if the investigation was an on-site audit requiring a hearing or a desk review where one is unnecessary, whereas for harmonized taxes, the taxpayer must prove the hearing would have altered the result to avoid invalidity.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 1 della L. 212/2000; Art. 360 c.p.c. nr. 3: The administrative review body must verify whether the right to a hearing applies to desk-based investigations before automatically invalidating an act due to its absence, and for harmonized taxes, the taxpayer must demonstrate that the hearing would have substantively altered the tax assessment.

Parole chiave

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tax audit hearing administrative review harmonized taxes non-harmonized taxes procedural invalidity tax agency appeal Cassation Court sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
09-02-2022 -2- RG 23741/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'amministrazione finanziaria emetteva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1
Art. 360 primo comma nr 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 24823/2015
Si e', inoltre, precisato (Cass. S.U. n. 24823/2015) che la previsione della L.
Cass. n. 2192/2018
Cass. n. 6219/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23741-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CHICCO SAS DI SARDONE DONATELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ANDRISANI VALERIO, ANDRISANI MARIO ROSARIO, SARDONE DONATELLA, tutti in proprio nonché in qualità di soci della Società, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO BELLI CONTARINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEONARDO LAVIOLA, DANIELA CUTARELLI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 504/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 23741 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- RG 23741/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'amministrazione finanziaria emetteva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e 42 , tre avvisi di accertamento nei confronti della società Chicco s.a.s di Donatella Sardone & C e dei soci Valerio Andrisano e Donatella Sardone per maggior reddito d'impresa ai fini IVA, IRAP ed IRES per l'anno d'imposta 2011, nonché degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soli soci per recupero a tassazione dei maggiori redditi di partecipazione nella predetta società.

La CTR della Basilicata con la sentenza in epigrafe indicata riteneva infondato il gravame proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado e, nel merito, rilevava la portata generale del diritto al contraddittorio endoprocedimentale senza che fosse necessaria la prova della c.d. desistenza senza che fosse necessario l'utilità o meno dello strumento. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico , cui replicano la società Chicco s.a.s ,Donatella Sardone,Valerio Andrisani e Mario Rosario Andrisani con controricorso .

Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 12 comma settimo della I. 212/2000 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che anche nel caso di tributi non armonizzati l'obbligo del contraddittorio preventivo ed in quelli armonizzati non necessaria la prova della desistenza nonchè per aver considerato l'obbligatorietà per il recupero delle imposte non armonizzate del contraddittorio endoprocessuale anche per le verifiche "a tavolino" così denominate perché effettuate sulla base di notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi o da controlli incrociati o sulla base di informazioni fornite dallo stesso contribuente.

Il motivo è fondato. Secondo il recante e consolidato orientamento giurisprudenziale formatasi in materia di tributi non armonizzati "Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto" (Cass.S.U. n. 24823/2015Cass. 2192/2018, 6219/2018).

Si e', inoltre, precisato (Cass. S.U. n. 24823/2015) che la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione fiscale; che deve essere attivato esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali ciò per la peculiarità di tali verifiche, caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, peculiarità che giustifica quale controbilanciamento, il contraddittorio.

Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, (coniugato con la circostanza che l'intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.

Ciò posto La CTR relativamente alla parte di accertamento che riguarda il tributo Irap non ha verificato se si trattasse come sostiene l'Agenzia delle Entrate di una indagine a tavolino per la quale non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio. Ai fini Iva, che è tributo armonizzato, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che "in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto". (Cass.

S.U. n. 24823/2015, 2192/2018 e 6219/2018). La CTR nell'affermare l'automatismo tra il mancato svolgimento del ,/ contraddittorio e l'invalidità dell'atto impositivo, nella parte riferita al tributo armonizzato senza dar conto se il contribuente avesse allegato o fornito elementi che dimostrassero un diverso esito del procedimento accertativo per effetto dell'attivazione del contraddittorio, ha malgovernato i principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto. La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Basilicata, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione per un nuovo esame anche per