Cassation court dismisses appeal against tax authority regarding preclusion of supplementary declaration after contestation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Giorgio Diversi's appeal against the Regional Tax Commission's decision to bar a supplementary income declaration. The Commission had characterized the tax office's request for clarification as a formal contestation, triggering statutory preclusion under Article 2, Section 8 of D.P.R. 322/1998. The Court upheld this qualification, ruling that the principle of legal certainty established in prior case law prevents parties from circumventing sanctions by filing supplementary declarations after a violation has been contested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The notification of a contestation for a violation in the preparation of a prior declaration constitutes a statutory bar to filing a supplementary declaration, as allowing remediation would enable the evasion of sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22794-2020 proposto da: DIVERSI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VALVO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RAVONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1260/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il 19/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 22794 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- Rg 22794/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Questa Corte con sentenza nr28172 /2017 accoglieva il secondo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Giorgio Diversi avverso la pronuncia della CTR ,Toscana, sez distaccata di Livorno, richiamando il principio che in tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore .
La CTR della Toscana, sez distaccata di Livorno ,in sede di rinvio ,avanti al quale il giudizio veniva riassunto ,rigettava l'appello di Giorgio Diversi proposto avverso la pronuncia della CTP di Livorno la quale con sentenza nr208/2016 aveva respinto il ricorso con cui era stato impugnato l'avviso di accertamento che aveva tratto origine dal disconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate di una dichiarazione integrativa. Il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge ,art 2 comma 8 del D.P.R. 322/1998,art 13 del Dlgs 472/1997,art 24 della legge nr 4/1929,art 52,comma sesto del D.P.R. 633/1972,art 32,comma del D.P.R. 600/1973,art 12 ,comma settimo, I. 212/2000 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. . Si sostiene che il giudice del rinvio avrebbe errato nel qualificare la richiesta di chiarimenti inviata dall'Ufficio alla stregua di un atto di contestazione per quello i che concerne lo sbarramento temporale che preclude la dichiarazione integrativa.
Il motivo è infondato. Costituisce principio consolidato (da ultimo Cass. n. 9156 del 2019; Cass. n. 5137 del 2019) che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instauri un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione (Cass. n. 25244 del 2013). Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007;
Cass. n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del 2003). La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura, dunque, non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. giurisprudenza costante di questa Corte: Cass. n. 25244 del 2013, cit.; cfr. Cass.n. 4018 del 2006). Non senza dimenticare che a tali regole si aggiunge quella secondo cui, in tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del decisum della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto (Cass. n. 3955 del 2018).Peraltro, altrettanto consolidato è il principio secondo cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n. 17790 del 2014; conf.
Cass. n. 13719 del 2006). Ciò premesso, la Corte di merito, nel rispetto della specifica latitudine attribuita dalle coordinate apposte dal giudice di legittimità all'ambito decisionale nel giudizio di rinvio, ha qualificato la richiesta di chiarimenti inviata dall'Ufficio, quale atto di contestazione ritenendo che gi fosse il presupposto che determina l'applicazione della sanzione così come indicato dalla Cassazione nella pronuncia 2017 nr 28172 . La censura prospettata dal ricorrente si risolve in una critica alla qualificazione operata dalla CTR sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte non consentita in questa sede se non negli stretti limiti dell'ad 360 primo comma nr 5 c.p.c. qui neppure invocato.
Il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore