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Ordinanza — n. 5943/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses first ground but allows second, remanding case for merits review on procedural nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5943/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the first ground regarding the application of the 60-day deadline for 'off-site' tax audits but allowed the second ground concerning the omission of a merits ruling. The taxpayer argued the Regional Tax Commission failed to address specific defenses raised against the tax assessment notice. The Court held that while the first argument was legally incorrect, the second required a full merits review by the lower court, leading to the case's remittal.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7 della L. n. 212/2000; Art. 360 c.p.c., n. 3: The 60-day deadline for 'off-site' audits does not apply to 'off-site' checks, and a cassation ruling for legal error mandates a remitted court to examine all merits arguments not previously decided.

Parole chiave

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tax audit deadlines off-site verification procedural nullity omission of merits ruling remittal to lower court tax administration duties contradictory procedure accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
"non armonizzati" (come Ires ed Irap) il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si applica solo ai casi espressamente contemplati di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, e non anche agli accertamenti cd.
L. n. 4 del 1929, art. 24
12, comma 7, e L. n. 4 del 1929, art. 24 essendo pacifico che "nel caso in esame l'attività di controllo è stata eseguita presso l'Ufficio sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione, nonchè a fronte dell'esame della documentazione fornita dal contribuente".
Art. 112 c.p.c.
Art. 360 c.p.c., primo comma, nr. 4
La cassazione di una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n.
art 112 c.p
Con il secondo motivo si deduce la nullità della decisione per violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c.
art. 360 c.p
La cassazione di una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9496 del 2020
Cass. n. 17353 del 2010
Cass. n. 26241 del 2009
Cass. n. 26241 del 2009; Cass.
Cass. n. 20981 del 2015
26241 del 2009; Cass. n. 20981 del 2015).
Cass. n. 10037 del 2001
Cass. n. 24064 del 2008
Cass. n. 11716 del 2014
Cass. n. 11716 del 2014).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20870-2020 proposto da: FALLIMENTO LA SPHERA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO DRAGO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1192/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 20870 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- Rg 20870/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR del Piemonte,con sentenza nr 1412/2015,confermava l'annullamento dell'avviso di accertamento a titolo di Ires, Irap ed Iva dell'anno d'imposta 2006, a causa del mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto per la sua emissione, stante il mancato rilascio di apposito p.v.c., ritenuto necessario anche "a seguito di veri che fatte "a tavolino" L'amministrazione finanziaria denunciava la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e L. n. 4 del 1929, art. 24 essendo pacifico che "nel caso in esame l'attività di controllo è stata eseguita presso l'Ufficio sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione, nonchè a fronte dell'esame della documentazione fornita dal contribuente".

Con ordinanza nr 29155/2017 questa Corte cassava la decisione impugnata . Osservava infatti che per i tributi cd. "non armonizzati" (come Ires ed Irap) il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si applica solo ai casi espressamente contemplati di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, e non anche agli accertamenti cd. "a tavolino", effettuati cioè in Ufficio, in base a notizie e documenti acquisiti presso terzi o fornite dal contribuente mediante questionari o colloqui, in tal senso militando sia il dato testuale della norma che le peculiarità delle verifiche in loco, "in quanto caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell'interesse del contribuente e della stessa Amministrazione" gli elementi acquisiti presso i locali aziendali.

Per i tributi cd. "armonizzati" (come l'Iva), invece, "la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in i ogni caso, anche in campo tributario, l'annullamento dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto".

Rilevava che nel caso di specie, sebbene il giudice d'appello assumesse che si fosse trattato di una verifica cd. "a tavolino", entrambe le parti avevano dato atto che detta verifica era stata preceduta, diversi mesi prima, dall'accesso in loco del 26 maggio 2009, finalizzato alla acquisizione di documenti, però conclusosi senza la redazione di un processo verbale di constatazione, o di un processo verbale di chiusura delle operazioni, come ritenuto invece obbligatorio dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 1007/17, 11471/17, 15624/14, 15010/14, 9424/14, 5374/14, 2593/14, 20770/13, 10381/11).

Riassunto il giudizio dal fallimento La Sphera s.r.l. Con sentenza nr 1192/2019 la CTR del Piemonte in sede di rinvio riteneva che per i tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo avesse valenza di principio generale nell'ordinamento italiano e per quel che attiene il tributo armonizzato era onere del contribuente dimostrare che l'omessa attivazione delle garanzie ex art 12 comma settimo I. 212/2000 avesse concretamente inciso sulla determinazione della pretesa tributaria, onere questo nella specie non assolto dal contribuente. Il Fallimento la Sphera s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 384 e 112 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 4 mancato rispetto del decisum dell'ordinanza di annullamento nr 29155/2017 per avere la CTR applicato in modo erroneo il principio di diritti contenuto nella richiamata ordinanza escludendo il contraddittorio con riguardo ai tributi armonizzati sia nel caso di verifiche esterne che per quelle a tavolino . Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato con riguardo ai tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto" ( Cass 2020 nr9496) Ragioni queste che non sono state mai state esplicitate dalla contribuente .

Con il secondo motivo si deduce la nullità della decisione per violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. omessa pronuncia sulle censure di merito sollevate dal contribuente avverso l'avviso di accertamento. Il secondo motivo è fondato. Giova ricordare che in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione.Questa Corte, in effetti, ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (Cass. n. 17353 del 2010;

Cass. n. 26241 del 2009; Cass. n. 20981 del 2015). La cassazione di una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), tuttavia, consente al giudice di rinvio, sia pur nell'ambito delle conclusioni precedentemente assunte dalle parti, l'accertamento del fatto e la libera valutazione delle prove già raccolte tutte le volte in cui la sentenza rescindente imponga l'esame di un thema decidendum non affrontato ovvero rimasto assorbito in occasione del primo giudizio (Cass. n. 10037 del 2001; Cass.n. 24064 del 2008;

Cass. n. 11716 del 2014). Ne consegue che nella specie la CTR in sede di rinvio avrebbe dovuto vagliare le questioni di merito riproposte dal contribuente con l'atto di riassunzione debitamente trascritte nel ricorso per cassazione . La decisione va cassata in accoglimento del secondo motivo e rinviata alla CTR del Piemonte , in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte , in diversa composizione anche p