Cassation court dismisses tax agency appeal, allowing private mail notification for tax payment notices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that invalidated payment notices sent via private mail. The agency argued that such notices were judicial acts requiring official postal service, but the court clarified that tax payment notices are administrative acts. Consequently, the court ruled that the lower court correctly recognized the validity of the private mail notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 26: The restriction on private mail notification applies only to judicial acts and traffic violations, not administrative tax payment notices, which remain validly notified via private mail.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20554-2020 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - nonché contro TARTAMELLI MOIRA; - intimata - avverso la sentenza n. 281/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 20554 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- Rg 20554/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria con sentenza indicata in epigrafe accoglieva l'appello principale della parte contribuente Moira Tartamelli: in particolare, per quanto qui rileva in questa sede, accoglieva il motivo di appello afferente alle cartelle di pagamento in merito alla nullità della notifica delle stesse effettuata dalla società di posta privata Nexive e quindi in quanto effettuata tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente inesistenza della notifica.
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituisce. Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 26, in quanto la CTR avrebbe a torto riconosciuto l'inesistenza delle notificazioni applicando alla fattispecie in esame le disposizioni che regolano gli atti giudiziari. Nel caso di specie la notifica a mezzo di posta privata riguarda atti (le cartelle di pagamento) che hanno natura di atto amministrativo, e non già giudiziario e non si riferiscono a violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
Infatti, secondo questa Corte (Cass., SU, n. 8416 del 2019 e Cass. n. 13363 del 2020) la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art.
18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada (ipotesi entrambe assenti nel caso di specie, come da verifica nel fascicolo i di merito, consentita in virtù del fatto che la doglianza del ricorrente riguarda la violazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
4) per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica delle cartelle di pagamento oggetto della lite di cui trattasi). Peraltro le suddette cartelle di pagamento sono state regolarmente impugnate dalla parte contribuente e quindi tale impugnazione avrebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo dell'atto, l'ipotetico vizio (non di inesistenza ma) di nullità della notificazione delle stesse a mezzo posta privata (cfr. in questo senso Cass. SU n. 299 del 2020;
Cass. n. 13363 del 2020; Cass. n. 17198 del 2017: analogamente Cass. n. 6417 del 2019, secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. ) , Pertanto, il motivo è fondato e dunque il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria a, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di leg