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Ordinanza — n. 5933/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes appeal judgment due to automatic process interruption from sole lawyer's suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5933/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Palermo Court of Appeal's judgment regarding a professional fee dispute. The appellant argued that the appeal process was invalid because his sole lawyer was suspended from the profession before the final hearing, preventing him from participating and submitting necessary documents. The court ruled that the suspension of a party's sole representative automatically interrupts the proceedings, rendering subsequent acts null and the resulting judgment voidable.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: The suspension of a party's sole lawyer automatically interrupts proceedings, causing nullity of subsequent acts and allowing the judgment's invalidity to be raised for the first time in the cassation appeal if concrete prejudice to the right of defense is proven.

Parole chiave

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automatic process interruption suspension of sole lawyer nullity of appeal judgment right of defense prejudice cassation admissibility indennità di vacanze restituzione delle indennità di disoccupazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., ha lamentato la nullità della sentenza impugnata sul rilievo che la stessa è stata pronunciata all'esito di un giudizio che, in realtà, avrebbe dovuto essere automaticamente interrotto.
Art. 372 c.p.c.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10006 del 2020
(Cass. n. 10006 del 2020, in motiv.;
Cass. n. 790 del 2018
Cass. n. 790 del 2018; Cass.
Cass. n. 28846 del 2018
790 del 2018; Cass. n. 28846 del 2018; Cass.
Cass. n. 21002 del 2017
28846 del 2018; Cass. n. 21002 del 2017), a condizione, peraltro, che la parte dimostri il concreto pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa (Cass.
Cass. n. 14520 del 2015
21002 del 2017), a condizione, peraltro, che la parte dimostri il concreto pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa (Cass. n. 14520 del 2015; Cass.
Cass. n. 6838 del 2016
14520 del 2015; Cass. n. 6838 del 2016): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.
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Testo completo

: ORDINANZA sul ricorso 32243-2020 proposto da: PUGLIESE GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'Avvocato FABRIZIO TORTORELLA per procura in calce al ricorso; " ricorrente - contro CINISI VACANZE DI ALUIA GRAZIA e ALUIA GRAZIA, rappresentate e difese dall'Avvocato ANTONINO TRAMUTA per procura in calce al controricorso; - controricorrenti - nonché MIVIGI DI MONTALTO MICHELE & C. S.A.S.; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1215/2020 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO, depositata il 19/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSALa corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla Cinisi Vacanze di Aluia Grazia e da Grazia Aluia personalmente, ha revocato il decreto ingiuntivo che il tribunale, su ricorso dell'ing. Giovanni Pugliese, aveva pronunciato nei confronti della stessa per il pagamento di un preteso compenso professionale. La corte, in particolare, ha ritenuto che l'appellato non avesse fornito alcuna prova di aver ricevuto da Cinisi Vacanze l'incarico per il quale ha reclamato il suo compenso, mentre, al contrario, è emersa la prova che il conferimento dell'incarico era stato conferito dal terzo chiamato in causa, e cioè la Mivigi di Montalto Michele & C. s.a.s., trattandosi, peraltro, di "circostanza ... mai contestata dal professionista".

Giovanni Pugliese, con ricorso notificato il 18/12/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. Cinisi Vacanze di Aluia Grazia e da Grazia Aluia hanno resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., ha lamentato la nullità della sentenza impugnata sul rilievo che la stessa è stata pronunciata all'esito di un giudizio che, in realtà, avrebbe dovuto essere automaticamente interrotto. L'avv. Armando Stinco, infatti, ha osservato il ricorrente, suo unico difensore nel giudizio innanzi alla corte d'appello, era stato sospeso dalla professione a tempo indeterminato con decorrenza dal 4/2/2019, e cioè prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 7/2/2020.

La mancata partecipazione del proprio difensore all'udienza di precisazione delle conclusione e, soprattutto, il mancato deposito della comparsa conclusionale e della replica alla conclusionale avversaria hanno, peraltro, procurato, ha Ric. 2020 n. 32243 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 aggiunto il ricorrente, un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa, come, del resto, ha rilevato la stessa sentenza, lì dove, in particolare, ha evidenziato la mancata contestazione della circostanza concernente il tema del contratto intercorso tra la Cinisi Vacanze e la Mivigi s.a.s. riguardo il soggetto onerato di supportare i compensi professionali dello stesso.

2. Il motivo è fondato. La morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d'appello può essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 10006 del 2020, in motiv.;

Cass. n. 790 del 2018; Cass. n. 28846 del 2018; Cass. n. 21002 del 2017), a condizione, peraltro, che la parte dimostri il concreto pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa (Cass. n. 14520 del 2015; Cass. n. 6838 del 2016): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La mancata interruzione del processo d'appello in conseguenza della sospensione dall'esercizio della professione del suo unico difensore, infatti, ha determinato, per la parte dallo stesso rappresentata, l'incontestata impossibilità tanto di partecipare all'udienza di precisazione delle conclusioni, quanto di presentare gli scritti difensivi conclusionali. 3.11 ricorso dev'essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio alla corte d'appello Ric. 2020 n. 32243 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 di Palermo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Palermo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 13 ottobre 2021. Il Presi Gio fL CANCELLIERE pi * IN CANCELLERIA Fio Masstimilia / I cdp,' 23 FEB 022 cA