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Ordinanza — n. 5932/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by ruling notification nullity cured by defendant's appearance in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5932/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation accepted the appeal against the Court of Appeal's decision to dismiss the second instance appeal. Although the appeal was served personally rather than to the appointed lawyer, the defendant had appeared in court, curing the defect. The court held that the notification's purpose was achieved, rendering the procedural flaw harmless and the appeal admissible.

Regesto Legislator

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Art. 156, comma 2 c.p.c.; Art. 157 c.p.c.: When a party constitutes itself in the second instance despite a defective notification to their lawyer, the nullity is cured ex tunc, and the appeal is admissible.

Parole chiave

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notification nullity cure ex tunc second instance appearance procedural defect appeal admissibility difetto di legittimazione dell'associazione notificazione valida allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 156, comma 2 c.p.c.
291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c.
Art. 157 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Conseguentemente, deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: « Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.156 c.p.c.
art. 291 c.p
Conseguentemente, deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 879-2021 proposto da: GERACI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato DANIELE CIUTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MASSIMO PUNZI; - ricorrente - contro COMUNE DI LASCARI , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato ROSARINA PAPASODARO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI MAGGIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1386/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: « Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.156 c.p.c. e 157 c.p.c. per non avere la corte di merito ritenuto sanata la nullità della notifica per il raggiungimento dello scopo cui era destinata in quanto il Comune di Lascari si era costituito nel giudizio d'appello. Il motivo è fondato. La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica.

Conseguentemente, deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018 );" Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che, nonostante l'appello fosse stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito, vi era stata regolare costituzione in giudizio dell'appellato, con conseguente sanatoria della nullità della notifica; - ha quindi errato la Corte d'appello nel dichiarare inammissibile l'appello nonostante l'atto avesse raggiunto lo scopo cui era destinato;

Ric. 2021 n. 00879 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -2- - il ricorso, pertanto, deve essere accolto; - la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. IL PRE i DENTE Luigi o 'ATO tP4 CANCELLI:MA _ _____ CANCELLIE 20Z.Z _ IL CANCELLIE RTO Vincenzo Fio Massimt resi i- r ./icereo