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Ordinanza — n. 5929/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's fee claim by dismissing specific appeal genericity and reversing burden of proof on payment allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5929/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first ground for inadmissibility due to lack of specificity regarding the generic nature of the appeal. While the second ground concerning the burden of proof regarding a payment allocation was accepted, the claim for additional interest and sanctions was rejected. Consequently, the lower court's sentence was quashed and remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: When a cassation appeal alleges a violation of Art. 342 c.p.c. regarding the genericity of the appeal, the Supreme Court examines the case file directly to verify the specific factual grounds of the error, requiring the appellant to specify the procedural facts underlying the alleged procedural error.

Parole chiave

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specificity of appeal grounds direct examination of case file burden of proof allocation payment imputation presumption quashing and remand lawyer professional fees interest and sanctions deduction spese professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6
Art. 2697 c.c.
29495); nel caso di specie, il ricorrente non dà contezza alcuna del contenuto puntuale dei motivi di gravame e delle ragioni per le quali essi non fossero idonei a censurare la sentenza di primo grado; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
art. 366 c.p
art. 2697 c.c
29495); nel caso di specie, il ricorrente non dà contezza alcuna del contenuto puntuale dei motivi di gravame e delle ragioni per le quali essi non fossero idonei a censurare la sentenza di primo grado; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 10 settembre 2012, n. 15071
in armonia con l'orientamento già assunto da questa Corte (Cass., 10 settembre 2012, n. 15071; Cass., 7 ottobre 2015, n.
Cass., 7 ottobre 2015, n. 20124
Cass., 21 aprile 2016, n. 8069
Cass., 1 dicembre 2020, n. 27368
Cass., 29 settembre 2017, n. 22880
6, (Cass., 29 settembre 2017, n. 22880; Cass., 23 dicembre 2020, n.
Cass., 23 dicembre 2020, n. 29495
22880; Cass., 23 dicembre 2020, n. 29495); nel caso di specie, il ricorrente non dà contezza alcuna del contenuto puntuale dei motivi di gravame e delle ragioni per le quali essi non fossero idonei a censurare la sentenza di primo grado; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15708 del 04/06/2021
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 24103-2020 proposto da: ARTURI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARTURI, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro LA GIOIA GIOVANNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VASCELLO, 16, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTA MARIA LINDA PAONE, che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 8207/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: l'Avv. Giovanni Arturi chiese il pagamento dei propri compensi professionali per le prestazioni professionali rese in favore di La Gioia Giovanna nella misura di C 3.750,00; il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, che aveva accolto l'opposizione, rideterminò il credito nella minor somma di C 234,60; per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale osservò cha la La Gioia aveva eccepito il pagamento del debito tramite assegno e che l'Avv. Arturi aveva sostenuto che esso si riferiva ad altri incarichi svolti in favore della predetta; tuttavia, l'Avv.

Arturi, pur avendo depositato documentazione attinente ad altri procedimenti, non aveva allegato il contenuto dei predetti e l'indicazione specifica dell'imputazione di pagamento; riguardo alla somma di C 1115,40, il Tribunale accertò che lo svolgimento dell'attività per la registrazione della sentenza e la cancellazione della trascrizione della domanda erano stati posti a carico dell'Avvocato; l'Avv. Arturi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; - la Gioia Giovanna ha resistito con controricorso. il Relatore ha avanzato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.

Civ di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che: il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art.342 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., è inammissibile per carenza di specificità in quanto il ricorrente si limita ad affermare, in modo apodittico, che l'appello della La Gioia era generico, senza indicare le ragioni della sua genericità. in armonia con l'orientamento già assunto da questa Corte (Cass., 10 settembre 2012, n. 15071; Cass., 7 ottobre 2015, n. 20124), quando, con il ricorso per cassazione, venga denunciata una violazione dell'art.342 c.p.c., in ordine alla specificità dei motivi di appello, il sindacato del giudice di legittimità, in quanto la deduzione attiene ad un error in procedendo, investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione e giudice anche del fatto (Cass., 21 aprile 2016, n. 8069;

Cass., 1 dicembre 2020, n. 27368); l'esercizio del predetto potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare, a pena di inammissibilità, il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali posti alla base dell'errore denunciato, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e n. 6, (Cass., 29 settembre 2017, n. 22880; Cass., 23 dicembre 2020, n. 29495); nel caso di specie, il ricorrente non dà contezza alcuna del contenuto puntuale dei motivi di gravame e delle ragioni per le quali essi non fossero idonei a censurare la sentenza di primo grado; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art.115 c.p.c.„ in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere posto a carico del creditore la prova che l'assegno di €1900,00 versato dalla La Gioia si riferisse alla prestazione professionale per cui è causa, nonostante la scrittura del 23.12.2008 , con cui era stato regolato il rapporto in oggetto, non contenesse alcun riferimento a detto assegno e nonostante fossero intercorsi tra le parti altri rapporti professionali.

In relazione alla detrazione dell'ulteriore somma di C 1115,00, il Tribunale avrebbe errato nel detrarre dal compenso le ulteriori somme dovute ad interessi e sanzioni a causa dell'inadempimento dell'obbligo di registrazione della sentenza e cancellazione della domanda; il motivo è fondato per quanto di ragione; il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15708 del 04/06/2021); nel caso di specie, spettava alla La Gioia provare che l'emissione dell'assegno di € 1900,00 si riferiva al rapporto professionale per cui è causa; va, invece, rigettato l'ulteriore profilo relativo alla detrazione dal compenso degli interessi e sanzioni per la registrazione della sentenza e la cancellazione della domanda, avendo il giudice di merito fatto riferimento all'accordo, sottoscritto dalle parti, che aveva posto a carico dell'avvocato dette attività, non adempiute dal predetto, sicchè la parte non poteva essere gravata anche degli interessi e delle sanzioni; il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata a con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione C