Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling habitual activity must be proven ex ante, not inferred from income thresholds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the INPS's cassation appeal against a lower court decision that rejected INPS's claim of habitual professional activity. The INPS argued that the appellant's registration as an engineer implied habitual work, but the appellate court found INPS failed to prove the activity was actually performed regularly. The Court upheld this decision, clarifying that the obligation to join the separate management requires an ex ante choice of habitual activity, which cannot be automatically inferred merely because the income exceeds the threshold for occasional work.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 commi 26 ss. I. n. 335/1995; Art. 18 comma 12 d.l. n. 98/2011: The obligation to join the separate management for self-employed engineers requires proof of an ex ante choice of habitual activity, which cannot be inferred solely from income levels exceeding the threshold for occasional work.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso 20136-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARTI\ 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SG ROI, LELIO MARITATO; - ricorrente- contro INSERRA CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROVERETO 7, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RAN UCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato'ALARI° CRETELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 710/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
VALERIA PICCONE. RILEVATO CHE: con sentenza depositata il 27 novembre 2019, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Carmine Inserra avverso l'avviso di addebito avente ad oggetto contributi relativi all'attività libero professionale di ingegnere svolta dal ricorrente nel 2007 e soggetta ad iscrizione separata; -la Corte in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di ingegnere ove a) esercitino abitualmente l'attività professionale per cui sono iscritti all'albo;
b) esercitino quell'attività occasionalmente, producendo un reddito superiore alla soglia di C 5.000,00, ex art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), nel caso di specie, tuttavia, l'Inps non avesse assolto l'onere di dimostrare l'esercizio abituale, da parte del ricorrente, nell'anno considerato, della propria attività di ingegnere; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico, articolato, motivo di censura; - resiste, con controricorso assistito da memoria, Carmine Inserra. CONSIDERATO CHE: -con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n.111/2011), 53, d.P.R. n. 917/1986, 10, 11 e 22, I. n. 576/1980, 21 comma 10, I. n. 247/2012, e 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), per non avere la Corte d'appello ritenuto che dall'iscrizione dell'Inserra all'Albo degli ingegneri non si desumesse, inequivocabilmente, lo svolgimento a parte della stessa di un'attività abituale;
Ric. 2020 n. 20136 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- - il motivo è infondato; - ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonché tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020,477 e 478 del 2021); - trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad curo 5.000»; -tanto premesso, risulta evidente come la sentenza impugnata si sia conformata all'interpretazione di questa Corte accertando, in fatto, l'assenza di abituale svolgimento di attività professionale; - nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; -la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità;
Ric. 2020 n. 20136 sez. ML - ud. 09-11-2021 -3- -deve, quindi, ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno; - nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va rilevato che si tratta di presunzioni che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto; - ciò che rileva è che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo i sopra mentovati indici e, fra di essi, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a curo 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, 1'1NPS abbia dimostrato che l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; - tale abitualità (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fìni dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale; -in quest'ottica, reputa il Collegio che l'affermazione contenuta in Cass.n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a curo 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia considerata valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; - nel caso di specie, tale accertamento è stato compiuto dalla Corte d'appello di Salerno che, in presenza di un reddito prodotto sicuramente inferiore al predetto limite, ha escluso che, in punto di fatto, fosse stata fornita la prova del carattere abituale dello svolgimento della professione;
Ric. 2020 n. 20136 sez. ML - ud. 09-11-2021 -4- - il ricorso deve, quindi, essere respinto; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 1000,00 per compensi da distrarsi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 9 novembre 2021. Il Presidente Adriana Doronzo DEP0.3fTATO C; tN CANCELLERIA '