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Ordinanza Interlocutoria — n. 5912/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal on procedural nullity and inadmissibility grounds regarding negative servitude actions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5912/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by the Agricultural Participation of Cento against the Court of Appeal's rejection of a negative servitude action. The appellant argued procedural nullity due to the absence of a co-owner and raised a new issue regarding collective property inalienability. The court rejected the nullity claim based on established case law stating that declaratory actions do not require participation from all co-owners unless physical changes are requested, and declared the second ground inadmissible for lack of prior discussion.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: A negative servitude action directed solely at declaring existence or cessation of nuisance does not require the participation of all co-owners of the dominant or servient land, as the judgment remains executable against the specific opponent; however, new issues not previously raised in the trial are inadmissible.

Parole chiave

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negative servitude action procedural nullity co-owner participation inadmissible new issue collective property inalienability proprietà fondiaria agricola proprietà collettiva proprietà fondiaria

Disposizioni normative citate

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Art. 102 cod. proc. civ.
I F.G.R., locataria di quest'ultimo ndo e riconosciuto il diritto di passaggio, acquisito per usucapione, in favore della Engidue; che le controparti sono rimaste intimate; considerato che il primo motivo, con il quale la ricorrente denun:zia nullità della senten:za e del procedimento per violazione dell'art. 102 cod.
Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relaione all'art. 360, n.
Art. 3, co. 1 e 3, l. n. 168/2017
civ., in relaione all'art. 360, n.
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relaione all'art. 360, n.
Art. 360-bis, n. 1 cod. proc. civ.
civ., in relaione all'art. 360, n.
Art. 334, comma 2 cod. proc. civ.
civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con rue rimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai lini dell'art. 334, comma 2, cod.
Art. 348-bis cod. proc. civ.
civ.„ sebbene sia •Iò ndata, alla stregua dell'art. 348-bis cod.
Art. 606 t.p.p.
art. 102 cod. proc. civ
I F.G.R., locataria di quest'ultimo ndo e riconosciuto il diritto di passaggio, acquisito per usucapione, in favore della Engidue; che le controparti sono rimaste intimate; considerato che il primo motivo, con il quale la ricorrente denun:zia nullità della senten:za e del procedimento per violazione dell'art. 102 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7155/2017
Cass. n. 6622/2016
Cass. n. 17663/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21567-2020 proposto da: PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA, 214, presso lo studio dell'avvocato LUISELLA VALENTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato CESARE BENAZZI; - ricorrente - contro IMMOBILIARE ENGINDUE SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 3353/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Relatore ha formulato proposta nei termini seguenti: <<ritenuto che la Partecipana Agraria di Cento ricorre avverso la senterqa della Corte d'appello di Bologna di cui in epigrafi, che rigettò l'impugncqione avan,zata dalla ricorrente avverso la senteRa di primo grado, che aveva disatteso la domanda di negatoria sertitutis prediale, nei confronti della Engidue, proprietaria di un fondo confinante e della s. r. I F.G.R., locataria di quest'ultimo ndo e riconosciuto il diritto di passaggio, acquisito per usucapione, in favore della Engidue; che le controparti sono rimaste intimate; considerato che il primo motivo, con il quale la ricorrente denun:zia nullità della senten:za e del procedimento per violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., in relaione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per non aver partecipato al giudiio il titolare (non meglio ,npeczficato) del diritto di supeijìcie del ,fondo di proprietà della ricorrente, di cui al "rogito notaio Giorgi dei 2006", è munite' stamente ndato alla luce del principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale in materia di procedimento civile, i' "adio confe ssoria" o "adio negatoria servitutis" (in quanto volta a pronuncia di mero accertamento) diretta - nell'ipotesi che il _fondo dominante o quello servente o entrambi appartengano "pro indiviso" a più proprietari - soltanto a fin- dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'eserckio, l'esisten:za della servitù o a conseguire la cessa:zione delle molestie, non dà luogo a lifisconsor7io necessario, ne' dal lato attivo ne' da quello passivo.

Solo qualora sia domandato anche un mutamento dello stato d i Ja tto dei luoghi, mediante la demolkione di manu/b o di costmzioni, che incida su di un rapporto inscindibilmente comune a più soggetti, l'aione deve essere esperita nei confronti di tutti i proprietari, giacché solo in tal caso la senten:za„ ove non avesse efficacia nei confronti di tutti, risulterebbe ineseguibile e, pertanto, "inutiliter data" Ric. 2020 n. 21567 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- (Se. 2, n. 8261, 77612002,Rv. 554957; conf Qiss. nn. 6622/ 2016 e Cass.n. 17663/2018, considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce, in via di subordine, viola:zione o Ja lsa applicaione dell'art. 3, co. 1 e 3, 1. n. 16812017, in rela.zione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "nella parte in cui sancisce e con/erma Che il regime giuridico dei beni collettivi resta l'inalienabilità e l'inusucapibilità", è inammissibile per la novità della questione, che non consta essere stata posta nel corso del ,o,iudi:zio di merito; considerato che, di conseguen:za, siccome a ermato dalle 5. (i'. (sent. n. 7155, 21 / 312017, R1). 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con rue rimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai lini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ.„ sebbene sia •Iò ndata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc.

Ci?). e dell'art. 606 t:p.p., su ragioni di merito, atteso c'he la fitn:zione di filtro della diiposkione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibakione dei licord "inconsistenti"»; considerato che il Collegio esclude sussistere evidenza decisoria; P . Q .M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021. uigi Giova DEPOSItATA IMCANCELLEI -;1, 2 3 FEB 2022 0.1,,:;CEL.LiitioRt Ri