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Ordinanza Interlocutoria — n. 5910/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on CTU powers.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5910/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a second-instance judgment that quantified a construction debt using an official technical expert report (CTU). The appellant argued the lower court erred by relying solely on the CTU despite the defendant's opposition, while also claiming the expert's validity was improperly challenged. The court declined to rule on these substantive issues because the scope and legal effects of the CTU were already under review by the Supreme Court's Section Unites, necessitating a remand.

Regesto Legislator

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Art. 374, comma 2, cod. proc. civ.; When a question of law regarding the scope and legal consequences of an official technical expert report (CTU) is raised on appeal, the Court of Cassation must remand the case to the lower court pending a ruling by the Section Unites if such issues are currently under review.

Parole chiave

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official technical expert report remand pending Section Unites quantification of debt procedural law violation construction contract dispute pagamento del subappaltatore aggiudicazione d'appalto edile contratto di appalto

Disposizioni normative citate

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Art. 194 cod. proc. civ.
Art. 195 cod. proc. civ.
Art. 87 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 90 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Art. 374, comma 2 cod. proc. civ.
8924/2021 rimesso all'esame delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza interlocutoria n. 8924/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3708-2020 proposto da: TALA PATRIZIA, nella sua qualità di erede di Pasquale Tala, domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Rimini; - ricorrente - contro IMPRESA EDILE ARTIGIANA GIUSEPPE URAS; - intimata - avverso la sentenza n. 483/2019 della Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari, depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/07/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte; rilevato che: -la sig.ra Patrizia Tala, nella qualità di erede di Pasquale Tala, impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Cagliari-Sezione di Sassario che, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha ritenuto provato sia nell'an che nel quantum il credito dell'Impresa Edile Artigiana Giuseppe Uras (d'ora in poi solo Uras) nei confronti del Tala; -quest'ultimo aveva, infatti, proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'Uras, allegando di avere ricevuto dalla Bigap s.r.l. - risultata aggiudicataria di opere di consolidamento del centro abitato del Comune di Ittiri - l'incarico per l'esecuzione di opere edili in due vie del Comune e che si era accordato con l'Uras per l'esecuzione congiunta di esse pattuendo la divisione dei compensi con pagamento dei lavori al momento del versamento del relativo prezzo da parte della Bigap; -contestava l'opponente che il decreto ingiuntivo era stato emesso esclusivamente sulla base di una fattura commerciale che non poteva costituire prova del credito nell'ordinario giudizio di cognizione; -costituendosi il creditore opposto Uras deduceva che i lavori eseguiti non erano mai stati contestati e conseguentemente non poteva invocarsi l'inesigibilità del credito; -il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo; -proposto gravame da parte dell'impresa Uras Giuseppe, la corte d'appello ha ritenuto pacificamente provata, alla stregua delle deposizioni testimoniali, l'esecuzione dei lavori di consolidamento da parte dell'impresa artigiana Uras Giuseppe (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rimarcando altresì la Ric. 2020 n. 03708 sez.

M2 - ud. 01-07-2021 -2- mancanza di contestazioni da parte della committente al momento della consegna dei lavori; - contestualmente la corte territoriale ha rilevato che nessuna prova, incombente sull'opponente, era emersa dell'eccepito accordo in forza del quale l'impresa Uras avrebbe ottenuto il pagamento del dovuto solo dopo che la società Bigap avesse corrisposto al Tala il suo corrispettivo; -in considerazione dell'assenza di prove neppure in merito al già avvenuto pagamento di somme di danaro a favore dell'impresa Uras, la corte distrettuale ha rigettato l'eccezione di avvenuto pagamento; -in riferimento al quantum del credito dell'impresa Uras la corte territoriale, una volta accertata l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa Uras, ha preso atto delle risultanze della disposta ctu contabile giustificati dal riferimento al prezziari regionali dei Lavori Pubblici ed in tale misura ha liquidato l'importo dovuto dal Tala; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Patrizia Tale nella qualità di erede di Pasquale con ricorso affidato a tre motivi; -non ha svolto attività difensiva l'intimata Impresa Edile Artigiana Giuseppe Uras; considerato che: -con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 194 e 195 cod. proc. civ. e degli articoli 87 e 90 disp att. cod. proc. civ. per avere la corte d'appello fondato la propria decisione in ordine alla quantificazione del credito esclusivamente sulle risultanze della ctu nonostante l'opposizione manifestata a riguardo dalla difesa del Tala; -assume parte ricorrente che in tal modo la consulenza avrebbe colmato attraverso l'acquisizione dei documenti Ric. 2020 n. 03708 sez.

M2 - ud. 01-07-2021 -3- effettuata dal ctu, la lacuna probatoria dell'impresa Uras circa il credito monitoriamente azionato ; -con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 360 comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per non avere la corte d'appello esaminato l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio formulata dal difensore nel "pre-verbale" depositato in vista dell'udienza del 16/9/2019 e nell'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali nelle repliche; -con il terzo motivo si chiede che dall'auspicata cassazione della sentenza discenda la liquidazione delle spese di giudizio per tutti i tre gradi a favore della ricorrente; -il collegio rileva che sul tema dell'estensione dei poteri del ctu e le conseguenze giuridiche, oggetto del ricorso, la Corte ha con ordinanza interlocutoria n. 8924/2021 rimesso all'esame delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc . civ., la questione di diritto in ragione delle difformi pronunce emesse dalle sezioni semplici; -pertanto, il collegio dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della suddetta pronuncia.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla ctu. Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 , il 1 luglio 2021. Il Presidente Lorerlì z /' DEPOSI