Court holds that summary proceedings under Art. 394 CPC follow the form of the referred court, not always citation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of a request for summary proceedings, ruling that the form of the initiating act must follow the rules of the court to which the case is referred. The appellant argued that the summary hearing was timely because the petition was filed before the statutory deadline, despite the lower court's reliance on general citation requirements. The Court decided that Article 394 of the Civil Procedure Code derogates from the general rule in Article 392, meaning the specific procedural form of the referred court applies to the summary hearing's initiation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392, comma 2; Art. 394, comma 1 c.p.c.: The summary hearing must be initiated according to the procedural form applicable before the court to which the case is referred, rather than strictly adhering to the general citation requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 845-2020 proposto da: FRATELLI TRAVAGLIA SAS di TRAVAGLIA CARLO, elett. dom. in Roma, Via Agostini Depretis N 86, presso lo studio dell'avvocato Massimo F. Dotto, che, con l’avvocato Tullio Marchetti, la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro CURZEL LAURA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro 63, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Rapanà, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Monica Saggiorato giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 845/2020 Numero sezionale 1609/2022 Numero di raccolta generale 5836/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 nonchè contro GESTIONE CREDITI BP SCPA, ORA BANCO BPM S.P.A., QUINTARELLI SCAVI S.R.L., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, SER.VE.
DI FRANCHINI ORAZIO, UNICREDIT S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A.; - intimati - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie della controricorrente; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Fratelli Travaglia s.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto dell’8/10/2013 con il quale il G.E. del Tribunale di Verona nella procedura esecutiva immobiliare n. 248/2011, riunita alle diverse procedure esecutive n. 953/2011 e n. 439/2012, intentate da vari creditori nei confronti della Poderi Fraune S.r.l., preso atto della rinuncia agli atti esecutivi depositata in data 27/9/2013 dai creditori procedenti e del coevo provvedimento di estinzione del processo esecutivo, liquidava in favore del notaio Curzel Laura i compensi per l’attività delegata nell’importo di € 13.912,79, ponendolo a carico del creditore procedente con vincolo di solidarietà esterna dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.
Il Tribunale di Verona in composizione collegiale, con ordinanza del 14 gennaio 2015, rigettava l’opposizione. Ric. 2020 n. 845 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 845/2020 Numero sezionale 1609/2022 Numero di raccolta generale 5836/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 In motivazione osservava che secondo la tesi dell’opponente, l’art. 2 del DM n. 313/99 prevede per la redazione dell’avviso di vendita un onorario fisso ed un onorario variabile al 50 % di quello graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici, sicché l’onorario andava ricalcolato nella minor somma di € 469,00, mentre per le residue attività delegate andava riconosciuto un onorario in percentuale variabile dallo 0,50% all’1,25% sul valore catastale, assumendo altresì che era erroneo il riparto della liquidazione relativamente ai tre creditori che hanno proceduto al pignoramento.
Replicava il Tribunale che la liquidazione risultava conforme alla previsione di cui al menzionato art. 2, e ciò sulla base del valore dell’immobile pignorato di cui alla perizia, pari ad € 1.130.000,00 per il lotto 1, ed € 750.000,00 per il lotto 2, essendosi altresì applicata la percentuale minima dello 0,50 %. Inoltre, l’attività prodromica alla vendita era stata già compiuta da parte del notaio delegato, in quanto la rinuncia dei creditori era intervenuta solo pochi giorni prima della già fissata vendita. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso la Fratelli Travaglia s.n.c. sulla base di quattro motivi.
Curzel Laura resisteva con controricorso, mentre gli altri intimati non svolgevano attività difensiva. La Corte di cassazione con ordinanza n. 5205 del 28/2/2017, rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo, e dichiarati assorbiti i restanti, cassava il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Verona in diversa composizione. Ric. 2020 n. 845 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 845/2020 Numero sezionale 1609/2022 Numero di raccolta generale 5836/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Alla riassunzione provvedeva la società opponente con ricorso depositato in data 25/5/2017. Il Tribunale di Verona, nella resistenza del notaio Curzel, con ordinanza del 29/4/2019, dichiarava l’estinzione del giudizio di rinvio in quanto tardivamente riassunto.
Infatti, rilevava che la riassunzione a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione deve avvenire ex art. 392 c.p.c. con citazione, mentre la società aveva depositato ricorso. Poiché il deposito era intervenuto il 25 maggio 2017, venendo a scadere il termine per la riassunzione alla data del 28/5/2017, la notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione d’udienza (adottato dal Tribunale in data 27/6/2017) era intervenuta ben oltre il termine imposto per la riassunzione, il che impediva di poter riconnettere al ricorso l’effetto conservativo per raggiungimento dello scopo, essendo a tal fine necessario anche che la notifica del ricorso avvenisse nel termine fissato per la riassunzione dalla legge.
Ciò imponeva ex art. 393 c.p.c. l’estinzione dell’intero processo, dovendo porsi le spese di lite a carico dell’originaria opponente. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso la Fratelli Travaglia S.a.s. di Travaglia Carlo già Fratelli Travaglia S.n.c. di Travaglia Carlo, Marco & C., sulla base di un motivo. Curzel Laura resiste con controricorso e deposita memorie in prossimità dell’udienza. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 392, 393 e 394 c.p.c., in quanto il Tribunale ha errato Ric. 2020 n. 845 sez.
M2 - ud. 11-02-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 845/2020 Numero sezionale 1609/2022 Numero di raccolta generale 5836/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 nel ritenere fondata l’eccezione di estinzione sollevata dalla resistente.
Infatti, il giudizio oggetto di causa è un’opposizione ex art. 170 del DPR n. 115/2002, giudizio che è sottoposto alle norme del procedimento sommario giusta quanto previsto dall’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011. Ne consegue che anche il giudizio di rinvio doveva essere introdotto con ricorso alla luce della previsione di cui all’art. 394 c.p.c. da leggere in combinato disposto con l’art. 392 co. 2 c.p.c. Infatti, come già affermato dalla Suprema Corte, la regola per cui la riassunzione si fa con citazione trova deroga nel caso in cui la controversia da riassumere sia retta da un rito che prevede l’introduzione con le forme del ricorso, dovendo quindi anche il giudizio di rinvio seguire la regola dettata per il giudizio di merito.
La decisione della ricorrente di riassumere il giudizio con ricorso risulta pertanto corretta ed è da escludere quindi che ricorra la causa di estinzione invece ravvisata dal Tribunale di Verona. Il motivo è fondato. La decisione impugnata non si è conformata alla costante giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito che, in caso di annullamento con rinvio, ove sia applicabile un rito speciale che preveda l'introduzione del giudizio con ricorso, la riassunzione davanti al giudice di rinvio deve seguire il rito speciale, essendo quindi tardiva se eseguita con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il termine ex art. 392 cod. proc. civ., a nulla rilevando l'anteriore notifica alle parti (così, Cass. n. Ric. 2020 n. 845 sez.
M2 - ud. 11-02-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 845/2020 Numero sezionale 1609/2022 Numero di raccolta generale 5836/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 21255/2010; Cass. n. 5777/2012 nonché da ultimo Cass. n. 10529/2019;
Cass. n. 38323/2021). Deve, infatti, ritenersi che il richiamo alle norme applicabili davanti al giudice del rinvio, nell'art. 394 cod. proc. civ., si estenda anche alla forma dell'atto introduttivo, sicché il giudizio di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ., non deve essere sempre introdotto con la forma della citazione, stante il chiaro disposto normativo sul punto. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è costante e consolidata nel senso che l'art. 392 c.p.c., comma 2, in forza del quale "la riassunzione si fa con citazione", è destinato ad avere applicazione quante volte non trovi deroga nel disposto dell'art. 394 c.p.c., comma 1, il quale richiama le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, alla stessa stregua di una norma di carattere generale rispetto ad un'altra di carattere speciale (si veda in particolare la giurisprudenza in materia di rinvio conseguente alla cassazione di provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare:
Cass. 4 agosto 1975, n. 2973; Cass. 12 marzo 1982, n. 1603; in materia tributaria: Cass. 28 settembre 1979, n. 5001, Cass. 6 marzo 1999, n. 1919; nelle controversie soggette al rito del lavoro: Cass. 13 marzo 1995, n. 2871, Cass. 18 maggio 1995, n. 5480, Cass. 30 gennaio 1998, n. 932; e nelle controversie di divorzio: Cass. 20 luglio 2004 n. 13422). Ne consegue che la tempestività della riassunzione del giudizio, in relazione al termine di decadenza fissato dall'art. 392 c.p.c., comma 1, deve essere riscontrata avuto riguardo alla data del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice del rinvio.
Ric. 2020 n. 845 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 845/2020 Numero sezionale 1609/2022 Numero di raccolta generale 5836/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Il provvedimento impugnato in motivazione ha dato espressamente atto che il ricorso in riassunzione era stato depositato in cancelleria in data 25/5/2017, e quindi prima della scadenza del termine dettato per la riassunzione, il che denota l’erroneità della soluzione alla quale è pervenuto.
Per effetto dell’accoglimento del motivo, il provvedimento gravato deve quindi essere cassato con rinvio nuovamente al Tribunale di Verona in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2022 Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo Ric. 2020 n. 845 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -7- F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9