Cassation court allows appeal against refusal of defense fee liquidation for state-funded civil party, ordering cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation accepted the appeal filed by Gianluca Vichi against the Ravenna Tribunal's refusal to order cost allocation in a defense fee dispute. Vichi argued that the lower court violated procedural rules by failing to adjudicate litigation expenses in an opposition proceeding regarding fees for a state-funded civil party. The court agreed, ruling that the specific procedural regime for such oppositions mandates the judge to address cost issues in accordance with general civil procedure standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 D.Lgs. n. 150/2011; Art. 91 c.p.c.: The judge hearing an opposition proceeding for defense fees must rule on litigation expenses in compliance with general civil procedure criteria.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5030-2021 proposto da: VICHI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 32, presso lo studio dell'avvocato Albertina Pepe, rappresentato e difeso in proprio; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 21/10/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5030/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 1633/2022Numero di raccolta generale 5834/2022 11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA Data pubblicazione 22/02/2022 FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 15.7.2020 Vichi Gianluca proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Ravenna, con il quale era stato liquidato il compenso dovutogli quale difensore di fiducia di un soggetto, costituitosi parte civile in un procedimento penale ed ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ravenna accoglieva l’opposizione, senza statuire sulle spese della fase. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Vichi Gianluca, affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ravenna accoglieva l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego della liquidazione del compenso spettante al difensore di fiducia della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, senza pronunciarsi sulle spese di lite.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Vichi Gianluca, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare le spese del giudizio di opposizione. La censura è fondata, poiché il giudizio di opposizione introdotto nelle forme previste dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 è regolato dall’art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, che a sua volta F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5030/2021 Numero sezionale 1633/2022 rinvia alle forme del rito sommario di cognizione. Il giudice investito Numero di raccolta generale 5834/2022Data pubblicazione 22/02/2022 della sua cognizione, quindi, è tenuto a pronunciarsi sulle spese, nel rispetto dei criteri generali di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie in prossimità dell’adunanza camerale. In definitiva, il ricorso va accolto, in coerenza con la proposta del relatore, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 11 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l