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Ordinanza — n. 5833/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses foreign company's jurisdiction objection, affirming Ravenna or Siracusa courts' competence for maritime debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5833/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Prestmar Naval SRL's appeal against the Rome Tribunal's refusal of jurisdiction, upholding the competence of the Tribunals of Ravenna or Siracusa. The appellant argued that Article 80 of D.L. 69/2013 granted Rome exclusive jurisdiction for foreign companies, while the respondent maintained that the defendant properly raised all alternative forums, including the place of performance. The court ruled that the defendant fulfilled the burden of proof by citing the place of performance under Article 1182(4) of the Civil Procedure Code, thereby rejecting the claim that the exception was incomplete.

Regesto Legislator

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Art. 1182 comma 4 c.p.c.; Art. 80 DL 69/2013: The defendant raising a territorial jurisdiction objection bears the burden of proving the inapplicability of all alternative forums, including the place of performance, and failure to do so results in the rejection of the objection.

Parole chiave

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territorial jurisdiction place of performance foreign company competence objection burden of proof maritime debt Civil Procedure Code competenza esterna

Disposizioni normative citate

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Art. 1182 comma 4 c.p.c.
N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27236/2020 Numero sezionale 11148/2021 Numero di raccolta generale 5833/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 secondaria dell’ impresa creditrice, e ciò ex art. 1182 , comma 3, c.c.
Art. 80 DL 69/2013
La società ricorrente assume che in base all’art. 80 DL 69/2013 la competenza per le società aventi sede all’estero spetti al foro di Roma e che l’eccezione non sia stata correttamente sollevata facendo riferimento a tutti i fori alternativi.
Art. 13 comma 1 d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R.
art. 20 c.p
A sostegno della pronuncia di rigetto, sostiene che l’ingiunta/opponente abbia esaustivamente contestato la competenza dell’adito Tribunale di Roma rilevando che detto foro non sarebbe quello dell’insorgenza o di esecuzione dell’obbligazione (art. 20 c.p.c.), né quello della sede del convenuto (art.
art. 19 c.p
20 c.p.c.), né quello della sede del convenuto (art. 19 c.p.c.); quanto alla competenza in base all’art.
art. 1182, comma 4 c.p
Ed invero, i fori alternativi risultano tutti considerati nell’eccezione, compreso quello di adempimento dell’obbligazione di pagamento, posto che la fattura non suffragata da altra scrittura deve essere ricondotta ai criteri dell’art. 1182, comma 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/07/2018, n. 17311
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21989 del 30/07/2021
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21989 del 30/07/2021).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 27236-2020 proposto da: PRESTMAR NAVAL SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI N. 38, presso lo studio dell'avvocato ELENA EUGENIA RUGGIERO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MNRA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO AIELLO; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27236/2020 Numero sezionale 11148/2021 Numero di raccolta generale 5833/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 per regolamento di competenza n. cronol. 8780/2020 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCA FIECCONI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALBERTO CARDINO che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Siracusa ovvero di quello di Ravenna, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 2 cpc. RILEVATO CHE:

1. Prestmar Naval srl, con sede legale in Constanza (Romania) propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Ravenna (luogo dove è sorta l’obbligazione) o di Siracusa ( luogo ove la società convenuta opposta ha sede legale), in thesi difettando evidenze della esistenza di una sede secondaria della società in Roma. Il giudizio attiene a un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto a MNRA srl di pagare fatture emesse da Prestmar s.r.l. in forza di un contratto di manutenzione navale, ove era stata formulata dall’opponente eccezione di incompetenza territoriale, accolta dal giudice.

La società ricorrente assume che in base all’art. 80 DL 69/2013 la competenza per le società aventi sede all’estero spetti al foro di Roma e che l’eccezione non sia stata correttamente sollevata facendo riferimento a tutti i fori alternativi. Ric. 2020 n. 27236 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27236/2020 Numero sezionale 11148/2021 Numero di raccolta generale 5833/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 2. La controparte MRA s.r.l. resiste con controricorso, denunciandone la inammissibilità per avere indicato per la prima volta, con il regolamento di competenza, la sussistenza della competenza di Roma in virtù del cd D.L. Destinazione Italia che assegna al Tribunale delle imprese la competenza a decidere su questioni che riguardano rapporti con società estere.

3. Il PM insta per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO CHE :

1. Il PM, con propria memoria, ha concluso per la conferma della pronuncia di incompetenza del Tribunale di Roma a favore di quella del Tribunale di Ravenna o Siracusa. A sostegno della pronuncia di rigetto, sostiene che l’ingiunta/opponente abbia esaustivamente contestato la competenza dell’adito Tribunale di Roma rilevando che detto foro non sarebbe quello dell’insorgenza o di esecuzione dell’obbligazione (art. 20 c.p.c.), né quello della sede del convenuto (art. 19 c.p.c.); quanto alla competenza in base all’art. 80 d.l. n. 69 del 21.6.2013, ne esclude l’applicabilità sia ratione temporis (essendo norma abrogata al tempo dell’instaurazione del giudizio), sia ratione materiae, la lite vertendo sull’esecuzione di un contratto di manutenzione navale che, quand’anche concluso tra società, non rientra nell’area delle controversie societarie ex art. 3 d.l. 145/2003 di cui è competente il Tribunale delle imprese.

2. Tutto quanto sopra premesso, il ricorso deve essere rigettato, non risultando che la competenza sia radicabile presso il Tribunale di Roma, ove non sussiste alcuna sede Ric. 2020 n. 27236 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27236/2020 Numero sezionale 11148/2021 Numero di raccolta generale 5833/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 secondaria dell’ impresa creditrice, e ciò ex art. 1182 , comma 3, c.c. in combinato disposto con l’art. 20 c.p.c.

Inoltre, come argomentato dal PM, la controversia non rientra ratione temporis tra quelle di cui al d.l. n. 69/2013, non convertito in legge, e dunque, non è in via residuale invocabile la speciale competenza del Tribunale delle imprese in ragione di una lite con impresa avente sede all’estero, né ha ad oggetto una lite tra soci appartenente per competenza funzionale al Tribunale delle imprese.

3. Conseguentemente, i criteri di collegamento attengono esclusivamente al luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve essere eseguita.

4. Quanto alla completezza della eccezione sollevata dalla parte opponente, di cui è onerato l’eccipiente, va precisato che essa è stata sollevata dall’opponente contemplando ogni criterio di collegamento, sul rilievo che il foro di Roma non era quello ove l’obbligazione era sorta o doveva essere eseguita ( ex art. 20 c.p.c. ) e che detto foro non era quello della destinatae solutionis ex art. 1182, co. 3, c.c. e 20 c.p.c., posto che il credito si basa solamente su di una fattura commerciale contestata.

5. Ed invero, i fori alternativi risultano tutti considerati nell’eccezione, compreso quello di adempimento dell’obbligazione di pagamento, posto che la fattura non suffragata da altra scrittura deve essere ricondotta ai criteri dell’art. 1182, comma 4 c.p.c. per mancanza di predeterminazione convenzionale o giudiziale dell’obbligazione pecuniaria. Ric. 2020 n. 27236 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27236/2020 Numero sezionale 11148/2021 Numero di raccolta generale 5833/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 6. L’eccezione di incompetenza territoriale, quindi, risulta essere stata sollevata in conformità al principio secondo cui grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezioni in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione (così Cass. 03/07/2018, n. 17311;

Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21989 del 30/07/2021).

7. Conclusivamente il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese in favore della resistente PQM La Corte rigetta il ricorso e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna o Siracusa; condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta - sotto sez. terza civile. Il Presidente dott. Enrico Scoditti Ric. 2020 n. 27236 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27236/2020 Numero sezionale 11148/2021 Numero di raccolta generale 5833/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Ric. 2020 n. 27236 sez.

M3 - ud. 14-12-2021 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e