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Ordinanza — n. 5831/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as time-barred for latent defects claim exceeding eight-day statutory limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5831/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the buyers failed to act within the strict eight-day limitation period for latent defects. The lower court found the buyers knew of the property's issues in January 2007 but only reported them in May, missing the deadline. The Court affirmed that the limitation period expires upon the buyer's complete and objective certainty of the defect, which occurred before the formal complaint.

Regesto Legislator

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Art. 1495 c.c.; In matters of warranty for latent defects, the eight-day limitation period expires upon the buyer's complete and objective certainty of the defect, meaning gradual discovery does not extend the deadline.

Parole chiave

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latent defects warranty eight day limitation objective certainty standard gradual discovery rule statute of limitations sale of goods inadmissible appeal notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 1495 c.c.
529/2020, la Corte di Appello di Palermo accoglieva l’impugnazione principale, ritenendo che gli acquirenti avessero contestato l’esistenza dei vizi della cosa venduta oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 1495 c.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 1495 c.c
529/2020, la Corte di Appello di Palermo accoglieva l’impugnazione principale, ritenendo che gli acquirenti avessero contestato l’esistenza dei vizi della cosa venduta oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 1495 c.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
artt. 1495 c.c
Con il primo di essi, lamentano la violazione degli artt. 1495 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11046 del 27/05/2016
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6169 del 16/03/2011
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6169 del 16/03/2011 Numero sezionale 1632/2022Numero di raccolta generale 5831/2022, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5732 del 10/03/2011
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5732 del 10/03/2011, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9515 del 06/05/2005
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23518-2020 proposto da: GILIBERTI GIOVANNI e COLLANA CETTINA, rappresentati e difesi dall’avv. ANDREA TILOTTA e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro TRAPANI MANUELA, VILLANI GIUSEPPE, VILLA FIORITA SNC , FALLIMENTO DITTA PARISI ROSALIA e FALLIMENTO RDB SPA - intimati - avverso la sentenza n. 529/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/04/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23518/2020 Numero sezionale 1632/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 5831/2022Data pubblicazione 22/02/2022 11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 25.10.2007 Giliberti Giovanni e Collana Cettina evocavano in giudizio Trapani Manuela innanzi il Tribunale di Trapani, invocando la riduzione del corrispettivo pattuito per la compravendita di un immobile, a cagione dei vizi riscontrati sullo stesso, e la condanna della convenuta, venditrice, al risarcimento del danno.

Nella resistenza della Trapani, il Tribunale, con sentenza n. 1051/2014, accoglieva in parte la domanda, riducendo il prezzo della compravendita di € 15.600 (importo pari al 10% del corrispettivo pattuito contrattualmente). Interponeva appello principale avverso detta decisione la Trapani. Si costituivano in seconde cure il Giliberti e la Collana, resistendo al gravame e spiegando appello incidentale, dolendosi dell’accoglimento solo parziale della domanda di riduzione del prezzo e della mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria. Con la sentenza impugnata, n. 529/2020, la Corte di Appello di Palermo accoglieva l’impugnazione principale, ritenendo che gli acquirenti avessero contestato l’esistenza dei vizi della cosa venduta oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 1495 c.c. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Giliberti Giovanni e Collana Cettina, affidandosi ad un solo motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23518/2020 accolto l’appello proposto da Trapani Manuela avverso la decisione Numero sezionale 1632/2022Numero di raccolta generale 5831/2022 di prime cure, con la quale il Tribunale di Trapani l’aveva condannata Data pubblicazione 22/02/2022 a restituire a Giliberti Giovanni e Collana Cettina la somma di € 15.600, corrispondente al minor valore del bene immobile oggetto di compravendita tra le parti, in relazione al quale il primo giudice aveva ravvisato l’esistenza di vizi occultati dalla venditrice.

La Corte distrettuale, in accoglimento del gravame interposto da quest’ultima, ha invece ritenuto che gli originari attori, acquirenti dell’immobile oggetto di causa, avessero avuto consapevolezza dell’esistenza dei vizi incidenti sull’immobile, al più tardi, nel gennaio 2007, ma li avessero poi denunciati soltanto nel maggio successivo, e dunque dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 1495 c.c. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Giliberti Giovanni e Collana Cettina, affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, lamentano la violazione degli artt. 1495 c.c. e 115 c.p.c. perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che, in base alla previsione di cui al secondo comma dell’art. 1495 c.c., la denuncia del vizio non è richiesta se il venditore lo ha occultato.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano invece la violazione degli artt. 1494, 1223, 1226 c.c. e 115 c.p.c., perché la Corte palermitana avrebbe dovuto ritenere la venditrice responsabile del danno cagionato agli acquirenti dal vizio incidente sull’immobile compravenduto. Le due censure, che sono suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Va in proposito ribadito il principio secondo cui “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art.1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta” (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 11046 del 27/05/2016 , Rv. 640058; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23518/2020 conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6169 del 16/03/2011 Numero sezionale 1632/2022Numero di raccolta generale 5831/2022, Rv. 616884;

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5732 del 10/03/2011, Rv. 617171; Cass. Data pubblicazione 22/02/2022 Sez. 2, Sentenza n. 9515 del 06/05/2005, Rv. 582652). Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha ritenuto, all’esito di un apprezzamento di fatto non utilmente censurabile in questa sede, che i compratori avessero avuto piena consapevolezza del vizio incidente sull’immobile da loro acquistato nel gennaio 2007 e che lo avessero denunciato per la prima volta solo nel maggio 2007, e dunque oltre il termine decadenziale di cui all’art. 1495 c.c. Ha anche aggiunto che la deduzione dei predetti acquirenti, odierni ricorrenti, secondo cui essi avrebbero denunciato il vizio per le vie brevi subito dopo la scoperta, è rimasta priva di riscontro (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie in prossimità dell’adunanza camerale. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 11 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P