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Ordinanza — n. 5828/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against judge's fee award due to client's withdrawal of suit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5828/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal judgment extinguished following the client's formal withdrawal of the lawsuit. Nocetta Immobiliare S.R.L. had initially challenged a decree awarding Stefano Bassarelli €130,000 as a judicial commissioner, but later submitted a written renunciation on January 4, 2022. The court ruled that this act satisfied the requirements of Article 390 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings without needing to rule on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A written act of renunciation by the appellant extinguishes the appeal judgment without the need for a ruling on costs if the respondent was only summoned.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of judgment judicial commissioner fees concordato preventivo Civil Procedure Code costs allocation supreme court order compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle spese di quest’ultimo, essendo il Bassarelli, nella indicata qualità, rimasto solo intimato.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
E’ inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle spese di quest’ultimo, essendo il Bassarelli, nella indicata qualità, rimasto solo intimato.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 36339 del 2021
Cass. n. 36339 del 2021; Cass.
Cass. n. 25342 del 2021
36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass.
Cass. n. 23731 del 2020
25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass.
Cass. n. 9152 del 2020
23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass.
Cass. n. 31580 del 2019
9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass.
Cass. n. 5247 del 2019
31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass.
Cass. n. 25485 del 2018
5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass.
Cass. n. 19071 del 2018
25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.r.g. 27527-2020 proposto da: NOCETTA IMMOBILIARE S.R.L., con sede in Roma, al Viale Parioli n. 87, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Maria Bice Asara, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Patrizia Del Nostro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Cavour n. 17. - ricorrente - contro BASSARELLI STEFANO, quale commissario giudiziale della Nocetta Immobiliare s.r.l. in concordato preventivo. - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE DI ROMA, depositato in data 07/09/2020;

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 27527/2020 Numero sezionale 1190/2022 Numero di raccolta generale 5828/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

EDUARDO CAMPESE. RILEVATO CHE 1. La Nocetta Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro il decreto del Tribunale di Roma del 3/7 settembre 2020, che ha riconosciuto all’Avv. Stefano Bassarelli la somma di € 130.000,00, a titolo di compenso per la svolta attività di commissario giudiziale del concordato preventivo proposto dalla menzionata società con ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall. e la cui avvenuta ammissione era stata poi revocata dal medesimo tribunale. Il menzionato professionista, destinatario della notifica del menzionato ricorso nella suddetta sua qualità, è rimasto solo intimato.

CONSIDERATO CHE 1. Successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell'adunanza camerale, la Nocetta Immobiliare s.r.l. ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso «nei confronti della procedura di concordato preventivo della Nocetta Immobiliare s.r.l. […], in persona del commissario giudiziale Avv. Stefano Bassarelli», datato 4 gennaio 2022, sottoscritto personalmente dalla sua legale rappresentante dott.ssa Maria Bice Asara. RITENUTO CHE 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle spese di quest’ultimo, essendo il Bassarelli, nella indicata qualità, rimasto solo intimato.

2. E’ inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. Ric. 2020 n. 27527 sez. M1 - ud. 1-2-2022 - 2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 27527/2020 Numero sezionale 1190/2022 Numero di raccolta generale 5828/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 228 del 2012 (cfr.

Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, l’1 febbraio 2022. Il Presidente Dott. Giacinto Bisogni Ric. 2020 n. 27527 sez. M1 - ud. 1-2-2022 - 3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3