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Ordinanza — n. 5826/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible due to late submission of defense memorandum violating procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5826/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Gian Luigi Rocchi against the Court of Appeal of Bologna inadmissible. Rocchi argued violations of civil procedure and civil code articles regarding condominium compensation, but failed to submit his defense memorandum five days before the hearing as required by law. The court ruled that the appeal was procedurally defective because the late submission rendered the arguments generic and non-compliant with statutory deadlines, thus precluding any examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 155, comma 4, c.p.c.; The appeal is inadmissible when the defense memorandum is submitted outside the mandatory five-day pre-hearing period, rendering the arguments generic and non-compliant with procedural requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal late submission defense memorandum procedural time limits condominium compensation Corte di Cassazione art. 380-bis c.p.c. ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 1116, 36, 112 c.p.c.
Art. 1243, 2798 c.c.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, comma 2, c.p.c., è ammessa se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Il ricorrente ha presentato memoria depositata in data 5 febbraio 2022, dunque senza osservare il termine minimo di cinque giorni prima dell’adunanza, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., computato alla stregua dell’art.
Art. 155, comma 4, c.p.c.
380-bis, comma 2, c.p.c., computato alla stregua dell’art. 155, comma 4, c.p.c. (cfr.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 86 c.p
art. 380 bis c.p
Il ricorrente ha presentato memoria depositata in data 5 febbraio 2022, dunque senza osservare il termine minimo di cinque giorni prima dell’adunanza, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., computato alla stregua dell’art.
art. 1137 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6 - 2, 14/09/2017, n. 21335
Cass. Sez. 6 - 2, 14/09/2017, n. 21335).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9561-2021 proposto da: ROCCHI GIAN LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Delle Fornaci 38, presso lo studio dell'avvocato Fabio Alberici, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE EDIFICIO B; - intimati - avverso la sentenza n. 382/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9561/2021 Numero sezionale 1587/2022 Numero di raccolta generale 5826/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Gian Luigi Rocchi ha proposto ricorso articolato in due motivi (violazione o falsa applicazione degli artt. 1116, 36, 112 c.p.c., e degli artt. 1243 e 2798 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo) avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 382/2021, pubblicata il 24 febbraio 2021.

Non ha svolto attività difensive l’intimato Condominio Centro Commerciale Edificio B. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame contro la sentenza n. 241/2016 del Tribunale di Ravenna, che aveva dichiarato compensate le somme richieste dall’avvocato Gian Luigi Rocchi col precetto oggetto di opposizione, in relazione a compensi professionali, con il contrapposto credito per spese condominiali. Per la Corte d’appello, il credito vantato dal Condominio Centro Commerciale Edificio B era risultato dimostrato dai prodotti verbali di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi del periodo 2007-2012, nonché dei due riparti di spese con annotati a penna i pagamenti parziali operati dal Rocchi Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria depositata in data 5 febbraio 2022, dunque senza osservare il termine minimo di cinque giorni prima dell’adunanza, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., computato alla stregua dell’art. 155, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 14/09/2017, n. 21335). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9561/2021 Numero sezionale 1587/2022 Numero di raccolta generale 5826/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riferito all’omesso esame del fatto relativo alla scheda personale del Rocchi, oggetto di contestazioni. Opera la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

Il primo motivo è comunque inammissibile, in quanto non supera lo scrutinio di cui all’art. 360 -bis, n. 1, c.p.c. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, comma 2, c.p.c., è ammessa se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione. Nella specie, si tratta di compensazione relativa a spese condominiali eccepita nell’ambito di giudizio di opposizione a precetto per compensi professionali.

La verifica della sussistenza del requisito della liquidità operata dalla Corte d’appello, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, 15/10/2009, n. 21923; Cass. Sez. 3, 26/09/2005, n. 18775). Peraltro, con riguardo al credito vantato per il pagamento di contributi condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).

Il giudice, pronunciando sul merito, emette una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9561/2021 Numero sezionale 1587/2022 Numero di raccolta generale 5826/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 esigibile e che il condominio ne è titolare.

La delibera condominiale di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere costituisce, così, titolo sufficiente per la condanna del condomino a pagare le somme, a meno che tale delibera non abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c. Al riguardo della valenza probatoria dei deliberati assembleari prodotti dal Condominio ed apprezzati dalla Corte d’appello come prova del controcredito eccepito in compensazione, il primo motivo ricorso si esaurisce in una inammissibile generica critica, senza peraltro indicare specificamente il contenuto dei documenti su cui le censure poggiano, secondo quanto prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione in quanto l’intimato non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9561/2021 Numero sezionale 1587/2022 Numero di raccolta generale 5826/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022.

Il Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A