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Ordinanza — n. 5812/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as equitable peace judge decisions are appealable, not final, barring direct review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5812/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a judgment from the Judge of Peace regarding condominium debt allocation. The plaintiffs argued for a violation of procedural articles, but the Court noted that equitable judgments are appealable on limited grounds rather than being final. Consequently, the direct path to the Supreme Court was blocked because the lower court's decision could still be appealed.

Regesto Legislator

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Art. 339, comma 3, c.p.c.; Art. 360, comma 1, c.p.c.: Equitable judgments of the Judge of Peace are appealable on limited grounds and do not constitute final decisions, thus precluding direct access to the Court of Cassation.

Parole chiave

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equitable jurisdiction Judge of Peace limited appeal Cassation inadmissibility condominium debt opposizione al precetto esecutivo credito contestato legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 339, comma 3, c.p.c.
Art. 360, comma 1, c.p.c.
L’art. 360, comma 1, c.p.c., prevede, del resto, l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, mentre la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né F i r m a t o D a :
Art. 111, comma 7, Cost.
Né rileva l’art. 111, comma 7, Cost., in quanto la sentenza del giudice di pace pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, è, come detto, appellabile per motivi limitati, e non rientra, pertanto, tra le sentenze ed i provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d.
Art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Art. 295 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
e dell’art. 112 c.p.c.) avverso la sentenza del Giudice di pace di Velletri n.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 295 c.p
art. 112 c.p
e dell’art. 112 c.p.c.) avverso la sentenza del Giudice di pace di Velletri n.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, 28/05/2020, n. 10063
sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione (Cass. Sez. 6 - 2, 28/05/2020, n. 10063; Cass.
Cass. Sez. 3, 04/06/2007, n. 13019
10063; Cass. Sez. 3, 04/06/2007, n. 13019).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10761-2021 proposto da: PULITI ALBERTO, FALESSI GERMANA, rappresentati e difesi dall’avvocato Gianfranco Cori; - ricorrenti - contro CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA KM 25 VIA VILLETTA ALBANO LAZIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Lupi; - controricorrente - avverso la sentenza n. 695/2020 del GIUDICE DI PACE di VELLETRI, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10761/2021 Numero sezionale 1588/2022 Numero di raccolta generale 5812/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Alberto Puliti e Germana Falessi hanno proposto ricorso articolato in due motivi (violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.) avverso la sentenza del Giudice di pace di Velletri n. 695/2020, pubblicata il 21 ottobre 2020.

Resiste con controricorso il Condominio Via Appia Nuova km 25 via Villetta in Albano Laziale. Il Giudice di pace di Velletri ha rigettato l’impugnazione di deliberazione assembleare del Condominio Via Appia Nuova km 25 via Villetta approvata il 28 aprile 2016, in relazione all’appostazione nel bilancio 2016 di un debito pari ad € 977,56 imputato ai condomini Alberto Puliti e Germana Falessi. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Condominio Via Appia Nuova km 25 via Villetta ha presentato memoria di mero rinvio al controricorso. A seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria (come quella in esame) è l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c. L’art. 360, comma 1, c.p.c., prevede, del resto, l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, mentre la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10761/2021 Numero sezionale 1588/2022 Numero di raccolta generale 5812/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado).

Né rileva l’art. 111, comma 7, Cost., in quanto la sentenza del giudice di pace pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, è, come detto, appellabile per motivi limitati, e non rientra, pertanto, tra le sentenze ed i provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione (Cass. Sez. 6 - 2, 28/05/2020, n. 10063; Cass. Sez. 3, 04/06/2007, n. 13019). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna in solido dei ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 700,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10761/2021 Numero sezionale 1588/2022 Numero di raccolta generale 5812/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022. Il Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A