Court allows late opposition for condominium owners against unopposed debt collection decrees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed Aniello Limone's appeal against a lower court ruling that dismissed his late opposition to a debt collection decree. Limone argued that as a condominium owner, he should have had the right to oppose the decree, while the lower court held that individual owners could not oppose proceedings initiated against the condominium administrator. The Court reversed this, ruling that owners must be granted the remedies of opposition to a precetto and late opposition to avoid unfavorable effects of unopposed judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 404 c.p.c.; Art. 14 d.lgs. n. 150/2011: Condominium owners are entitled to oppose unopposed debt collection decrees and late oppositions to prevent binding effects of judgments rendered against the condominium entity.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10926-2021 proposto da: LIMONE ANIELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GOLDONI 47, AVV. FABIO PUCCI, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CARINI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ORLANDO ANTONIO; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10926/2021 Numero sezionale 1590/2022 Numero di raccolta generale 5811/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Aniello Limone ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1: violazione e falsa applicazione degli artt. 1129-1131 c.c. ed omessa pronuncia su fatto decisivo) avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 10 febbraio 2021, resa su opposizione tardiva (RG n. 13552/2020) al decreto n. 7276/2018 del Tribunale di Napoli emesso su domanda dell’avvocato Antonio Orlando per compensi professionali di avvocato, ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, nei confronti del Condominio di via Aniello Falcone 260/G, Napoli.
L’intimato Antonio Orlando non ha svolto attività difensive. L’avvocato Aniello Limone aveva esposto di aver ricevuto in data 12 giugno 2020 la contestuale notifica di atto di precetto e decreto ingiuntivo n. 7276/2018 in data 12/6/2020, intimati dall'avvocato Antonio Orlando per il pagamento della complessiva somma di € 10.432,77, pari alla quota di partecipazione del Limone alla spesa condominiale. Con l’indicato decreto ingiuntivo il Tribunale di Napoli aveva ingiunto al Condominio di Via A. Falcone, 260/G di pagare all’avvocato Orlando la somma di € 30.212,96 per compensi professionali.
Il decreto monitorio era stato notificato all'amministratore del Condominio in data 12 ottobre 2018 e avverso lo stesso non veniva proposta opposizione. L’opponente aveva tuttavia dedotto che il decreto ingiuntivo era stato notificato a Michele Torlo nella qualità di amministratore del condominio, benché lo stesso fosse stato revocato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 18 dicembre 2013. Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opponente, affermando che F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10926/2021 Numero sezionale 1590/2022 Numero di raccolta generale 5811/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 soltanto il condominio avrebbe potuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo in esame.
L’unico motivo del ricorso dell’avvocato Aniello Limone ribadisce che non si poteva ipotizzare una rappresentanza del condominio in capo all’amministratore al quale è stato indirizzato il decreto ingiuntivo, in quanto questi era stato revocato dall’autorità giudiziaria per gravi irregolarità, ben quattro anni prima della notifica del provvedimento e, di conseguenza, il condominio era privo del soggetto che potesse legalmente e validamente svolgere tale funzione e compiere atti di gestione anche conservativi non essendo nella fattispecie ipotizzabile la prorogatio dei suoi poteri.
Secondo il ricorrente, la questione da esaminare non era perciò quella della legittimazione processuale autonoma e sostituiva del condomino nelle normali ipotesi di scadenza del mandato o sostituzione dell’amministratore prima della sua scadenza per scelta dell’assemblea, bensì se l’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria per gravi omissioni resti o meno in prorogatio e dunque se persista anche la legittimazione di questi ex art. 1131 c.c. Essendo l’amministratore destinatario della notifica privo della rappresentanza processuale del condominio, di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto ritenere legittimati alla opposizione i singoli condomini.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10926/2021 Numero sezionale 1590/2022 Numero di raccolta generale 5811/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Il Tribunale di Napoli ha richiamato in motivazione una pronuncia di questa Corte che ha sostenuto che i singoli condòmini non sono legittimati a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio in una controversia relativa alla gestione di un servizio svolto nell'interesse comune, in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta (Cass.
Sez. 6 - 2, 13/06/2018, n. 15567). In parallelo, Cass. Sez. 6 - 3, 29/03/2017, n. 8150 (come i precedenti ivi richiamati Cass. n. 1289 del 2012 e Cass. n. 23693 del 2011) aveva affermato che il decreto ingiuntivo esecutivo formato nei confronti del condominio dovesse intendersi ottenuto nei confronti di “soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini”, con conseguente inoperatività dell’art. 654, comma 2, c.p.c. Tali precedenti non possono essere riaffermati ove fondati sul postulato di una distinzione soggettiva tra “parte condominio” e “parte condomino”, avendo Cass.
Sez. Unite 18 aprile 2019 n. 10934 chiarito che nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condomino ha una concorrente legittimazione ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", operando la regola sulla rappresentanza dell’amministratore di cui al 1131 c.c. al solo fine di agevolare l'instaurazione del contraddittorio. D’altro canto, sempre rispetto all’insegnamento recato dalla medesima sentenza Cass. Sez. Unite 18 aprile 2019, n. 10934, peculiare risulta il caso della controversia che sia stata promossa nei confronti del condominio da un terzo creditore per ottenere il F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10926/2021 Numero sezionale 1590/2022 Numero di raccolta generale 5811/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 pagamento di un’obbligazione assunta dall’amministratore per conto dei partecipanti (nella specie, ai fini della prestazione di attività professionali in favore del condominio), ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali (cfr.
Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260). Qui si tratta non di azione relativa alla tutela o all’esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma di controversia intesa a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale (cfr. Cass. Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286). La legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a carico del condominio (nella specie, opposizione tardiva per l’assunta nullità della notificazione del decreto, giacché eseguita nei confronti di soggetto privo della rappresentanza processuale del condominio) deve, tuttavia, discendere dalla considerazione che il decreto stesso possa estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i condòmini, derivando dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell’interesse del condominio la responsabilità dei singoli componenti in proporzione delle rispettive quote (in tal senso, da ultimo, Cass.
Sez. 2, 20/12/2021, n. 40857; si veda poi indicativamente Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22856). Così già Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4436, affermò che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del condominio, in persona del suo amministratore, non è impugnabile con l’opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. dai singoli condomini, non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10926/2021 Numero sezionale 1590/2022 Numero di raccolta generale 5811/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 decisione, la quale fa stato anche nei loro confronti. Al contrario, secondo Cass. n. 4436 del 2017, i condomini potrebbero intervenire nel giudizio intentato dal terzo nei confronti dell’amministratore o anche avvalersi, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione dell’appello o del ricorso per cassazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza di condanna pronunciata in danno del condominio rappresentato dall’amministratore.
Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va, pertanto, riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto; in particolare, debbono essere fatte valere mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo (arg. da Cass.
Sez. 3, 06/07/2001, n. 9205). Deve, pertanto accogliersi il ricorso, con conseguenti cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame e si uniformerà all’enunciato principio, provvedendo altresì a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10926/2021 Numero sezionale 1590/2022 Numero di raccolta generale 5811/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022. Il Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V