Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5806/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax agency regarding state-funded legal aid eligibility, correcting proper party standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5806/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the appeal against the Florence Court of Appeal's rejection of the applicant's opposition to state-funded legal aid. The applicant argued that the tax agency was the correct defendant, while the tax agency contended that only the Ministry of Justice could be the passive party. The court ruled that for oppositions regarding state aid eligibility, the financial office is the proper defendant, not the Ministry of Justice, and thus dismissed the agency's objection.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 99 d.P.R. n. 115/2002; Art. 170 d.P.R. n. 115/2002: In proceedings opposing the denial of state-funded legal aid, the financial office is the proper defendant, whereas the Ministry of Justice is only a necessary party in oppositions regarding civil and criminal liquidations.

Parole chiave

Generato dall'IA
state funded legal aid patrocinio a spese dello Stato proper party standing tax agency defendant Ministry of Justice role legal aid eligibility opposizione diniego ammissione anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Avendosi riguardo a provvedimento con cui il magistrato competente ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, il ricorso in opposizione, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R.
Art. 170 d.P.R. n. 115/2002
115 del 2002, va notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo, assumendo, per l’erario, il ruolo di legittimato passivo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R.
Art. 76 comma 4-bis d.P.R. n. 115/2002
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Michela Carusi ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 76, comma 4-bis d.P.R.
Art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Art. 80 d.P.R. n. 309/1990
artt. 170 d.P.R. 115/2002
309/1990) per la cassazione dell’ordinanza del 20 ottobre 2020 della Corte d’appello di Firenze, che ha rigettato l’opposizione ex artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs.
art. 380-bis c.p
3.Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28841-2020 proposto da: CARUSI MICHELA, rappresentata e difesa dall’avvocato ADRIANO GALLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE TOSCANA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28841/2020 Numero sezionale 1584/2022 Numero di raccolta generale 5806/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 CANCELLERIA CAMERA CONSIGLIO CORTE APPELLO FIRENZE, PROCURA GENERALE CORTE APPELLO FIRENZE; - intimate - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Michela Carusi ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 76, comma 4-bis d.P.R. n. 115/2002 in relazione agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990) per la cassazione dell’ordinanza del 20 ottobre 2020 della Corte d’appello di Firenze, che ha rigettato l’opposizione ex artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 contro il diniego di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è stato intimato alla Agenzia delle Entrate, alla Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale della Toscana, alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Firenze, alla Cancelleria della Corte d’appello di Firenze ed alla Procura generale presso la Corte d’appello di Firenze.

Ha notificato controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, essendo unico legittimato passivo il Ministero della Giustizia. 3.Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28841/2020 Numero sezionale 1584/2022 Numero di raccolta generale 5806/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Il Collegio ritiene che il ricorso sia manifestamente fondato. Avendosi riguardo a provvedimento con cui il magistrato competente ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, il ricorso in opposizione, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, va notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo, assumendo, per l’erario, il ruolo di legittimato passivo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 155 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento (Cass.

Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516). Deve, pertanto accogliersi il ricorso, con conseguenti cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame e si uniformerà all’enunciato principio, provvedendo altresì a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022. Il Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e