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Ordinanza — n. 5800/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against enforcement order for lawyer fees in condominium management case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5800/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the condominium to pay the opposing lawyer's costs. The Tribunal had confirmed a debt of €13,176.11 based on engagement letters and audited accounts, which the lawyer argued constituted valid proof of the debt. The Court rejected the appeal's arguments regarding interest calculation dates and lack of specific reasoning, citing procedural defects and irrelevance to the core issue.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6 c.p.c.; Art. 375, comma 1, n. 1 c.p.c.; The appeal is inadmissible due to lack of specificity and irrelevance to the essential ratio decidendi.

Parole chiave

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condominium management lawyer fees inadmissible appeal procedural defects enforcement order audited accounts interest calculation onorario

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6 c.p.c.
Il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso del Condominio Reggio Est 2° lotto sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n.
Art. 375, comma 1, n. 1 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n.
Art. 14 d.lgs. n. 150/2011
633 c.p.c.; 3: violazione e falsa applicazione “di legge”, erroneo riconoscimento della data di esigibilità degli interessi di mora; 4: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) avverso l’ordinanza del 15 gennaio 2021 resa ai sensi dell’art. 14 d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 86 c.p
art. 1988 c.c
art. 633 c.p
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
633 c.p.c.; 3: violazione e falsa applicazione “di legge”, erroneo riconoscimento della data di esigibilità degli interessi di mora; 4: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) avverso l’ordinanza del 15 gennaio 2021 resa ai sensi dell’art. 14 d.lgs.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 647 c.p
Il provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8241-2021 proposto da: CONDOMINIO REGGIO EST 2 LOTTO VIA TURRI 29 31 33 REGGIO EMILIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CERRONE; - ricorrente - contro FERRETTI DONATELLA, difesa personalmente ex art. 86 c.p.c.; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8241/2021 Numero sezionale 977/2022 Numero di raccolta generale 5800/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il Condominio Reggio Est 2° lotto, via Turri 29-31-33, Reggio Emilia ha proposto ricorso articolato in quattro motivi (1: violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c.; 2: violazione e falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c.; 3: violazione e falsa applicazione “di legge”, erroneo riconoscimento della data di esigibilità degli interessi di mora; 4: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) avverso l’ordinanza del 15 gennaio 2021 resa ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 dal Tribunale di Reggio Emilia.

2. Resiste con controricorso l’avvocato Donatella Ferretti.

3. Il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto provata la pretesa di compenso per attività professionali svolte dall’avvocato Donatella Ferretti in favore del Condominio Reggio Est 2° lotto, nella misura di € 13.176,11, sulla base delle lettere di incarico di cui ai nove documenti richiamati in ordinanza, nonché dei bilanci consuntivi per gli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020, aventi valore di riconoscimento del debito di € 13.176,11 in favore del medesimo avvocato Ferretti.

4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

5. Non rileva l’eccezione pregiudiziale della controricorrente in ordine alla dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 17 marzo 2021, quale conseguenza del rigetto dell’opposizione, essendo stato notificato in data 15 marzo 2021 il ricorso per cassazione avverso F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8241/2021 Numero sezionale 977/2022 Numero di raccolta generale 5800/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 l’ordinanza del 15 gennaio 2021 resa ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 dal Tribunale di Reggio Emilia. Il provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia rimane, invero, estraneo a questo giudizio di legittimità, avente ad oggetto la decisione inerente al giudizio di opposizione.

Il controllo sulle condizioni che consentono la dichiarazione di esecutività è possibile, infatti, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione, prima e tempestivamente promosso o iniziato con opposizione tardiva; ovvero nel giudizio di opposizione all'esecuzione che sia promossa sulla base sulla base del decreto dichiarato esecutivo (ex multis, Cass. Sez. 1, 03/09/2009, n. 19119).

6. Il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso del Condominio Reggio Est 2° lotto sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., per carenza di specificità e riferibilità all’essenziale ratio decidendi della pronuncia impugnata. È certo che, nel giudizio di cognizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali di un avvocato, ogni contestazione, anche soltanto generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività che si assuma svolta, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, gravando sul professionista i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (Cass.

Sez. 2, 11/01/2016, n. 230). Al riguardo, con apprezzamento di fatto rientrante fra le prerogative del giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, se non nei limiti del richiamato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il Tribunale di Reggio Emilia ha accertato che vi fosse F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8241/2021 Numero sezionale 977/2022 Numero di raccolta generale 5800/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 prova degli incarichi di difensore conferiti all’avvocato Ferretti in base ai documenti prodotti e che i relativi compensi potessero quantificarsi in base all’importo riportato dal condominio in quattro successivi rendiconti annuali. A norma dell'art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale - come tale insindacabile - del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, fare ricorso a presunzioni ex art.2727 c.c. e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è ammessa davanti alla Corte di cassazione, neanche quando il giudice di merito abbia posto alla base del suo apprezzamento massime di esperienza, non essendo consentito di procedere nel giudizio di legittimità ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, ovvero mediante l'adozione di concorrenti regole inferenziali (Cass. Sez. L, 27/07/2017, n. 18665). Nel vigore del testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è poi più configurabile il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, né il ricorrente denuncia una ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n.

4) del medesimo art.360 c.p.c. per violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8241/2021 Numero sezionale 977/2022 Numero di raccolta generale 5800/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Nella specie, va corretta soltanto la motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di valenza probatoria delle delibere di approvazione del rendiconto.

La deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo non ha valore di ricognizione di debito, ex art. 1988 c.c., nei confronti del terzo creditore in relazione alle poste passive in esso indicate, mancando della natura di dichiarazione unilaterale recettizia, la quale comporta che l'effetto di astrazione processuale della "causa debendi" si verifichi soltanto se detta dichiarazione è indirizzata alla persona del creditore. Tuttavia, il rendiconto condominiale regolarmente approvato dall’assemblea ben può formare prova in ordine ai debiti del condominio medesimo, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa.

7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., per carenza di specificità e riferibilità all’essenziale ratio decidendi della pronuncia impugnata. Il ricorrente lamenta il termine di esigibilità degli interessi di mora, che il decreto ingiuntivo opposto aveva individuato con riguardo alle date delle fatture emesse dalla professionista. La censura è innanzitutto estranea al contenuto dell’ordinanza impugnata, né il ricorrente precisa di aver dedotto tale questione già nel giudizio di merito; la stessa censura, peraltro, neppure si confronta con gli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, recante la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che si applica anche ai contratti d'opera professionale.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8241/2021 Numero sezionale 977/2022 Numero di raccolta generale 5800/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 8. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022. Il Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P