Cassation appeal dismissed for procedural non-compliance due to missing notification proof and late filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal procedurally inadmissible because the appellant failed to submit proof of the first-instance judgment's notification. Although the appellant claimed notification occurred in February 2021, the lack of supporting documentation prevented the Court from verifying the filing's timeliness. Consequently, the appeal was rejected under Article 369 of the Code of Civil Procedure for failing to meet the statutory deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the notification of the contested judgment, thereby preventing the Court from verifying compliance with the statutory time limits.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11649-2021 proposto da: PIRANI GABRIELE, titolare dell'ohionima ditta agricola individuale, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO DONNARUMMA; - ricorrente - contro MOLON CLAUDIO; - intimato- avverso la sentenza n. 2362/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Gabriele Pirani ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2362/2020 del Tribunale di Latina che aveva rigettato l'opposizione da egli proposta al decreto, che gli aveva ingiunto il pagamento in favore di Claudio Molon di euro 41. 887,05 per la fornitura di merci.
L'intimato Claudio Molon non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Preliminare all'esame dell'ammissibilità del ricorso, proposto avverso una sentenza di primo grado, è la verifica della procedibilità del medesimo. Il ricorrente ha in ricorso dichiarato che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 25 febbraio 2021, ma non ha allegato la relativa relazione di notificazione e tale mancata allegazione impedisce a questa Corte di controllare la tempestività della proposizione del ricorso. Va poi precisato che il ricorso è stato notificato in data 22 aprile 2021 e pertanto non rispetta il termine di cui all'art. 325 c.p.c. con riferimento al deposito della sentenza (avvenuto il 17 dicembre 2021).
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. (al riguardo cfr., da ultimo, Cass. 15832/2021). Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi l'intimato costituito nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 11649 sez. M2 - ud. 20-01-2022 -2- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022. Il Presidente (Lor nzo Ori,lia) 4»,v_.--, , v DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogg, 2 2,..EL3 2u22 ILCAN