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Ordinanza — n. 5795/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to distinguish facts between first instance and appellate court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5795/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Fima S.r.l. inadmissible, ordering the company to pay the opposing party's legal costs. The appellant argued that the lower courts failed to examine a decisive fact regarding vehicle license plate data used in an expert appraisal, while the respondent contended the appeal merely criticized the appellate court's discretionary refusal to order an official expert investigation. The court rejected the appeal because the appellant did not demonstrate that the factual basis of the first-instance decision differed from that of the appellate court's rejection, a requirement for admitting such arguments under Italian civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: In cases of double conformity, the appellant must distinguish the factual grounds of the first-instance decision from those of the appellate rejection to avoid inadmissibility under Art. 360(5) c.p.c.

Parole chiave

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double conformity factual grounds distinction inadmissibility appeal civil procedure law expert appraisal facts opposizione al precetto esecutivo spese del veicolo a motore costo degli impianti

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter c.p.c.
doppia conforme prevista dal quinto comma dell'art. 348-ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n.
Art. 360 c.p.c.
5 dell'art. 360 c.p.c.", ossia il mancato rispetto dei dati di targa dei motori sottoposti a perizia.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 116 c.p.c.
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
art. 360 c.p
5 dell'art. 360 c.p.c.", ossia il mancato rispetto dei dati di targa dei motori sottoposti a perizia.
art. 348- ter c.p
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348- ter c.p.c., in quanto "nell'ipotesi di c.d.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 26774/2016
360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. 26774/2016), adempimento che non è stato svolto dalla ricorrente (v.
Cass. 2103/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11320-2021 proposto da: FIMA SRL, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO CERRO; - ricorrente - contro M.T. MOTORI ELETTRICI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO CALABRESE, TIZIANA GOVONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3210/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. .. PREMESSO CHE La società Fima s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 3210/2020, che ha rigettato il gravame della ricorrente confermando la pronuncia di primo grado del Tribunale di Bologna. Il Tribunale di Bologna aveva respinto l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso il decreto che le aveva ingiunto il pagamento di euro 87.187,42 a titolo di pagamento della fornitura di alcune merci (motori per macchine impastatrici). Resiste con controricorso la società M.T. motori elettrici s.r.l.

CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo lamenta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.", ossia il mancato rispetto dei dati di targa dei motori sottoposti a perizia. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348- ter c.p.c., in quanto "nell'ipotesi di c.d. doppia conforme prevista dal quinto comma dell'art. 348-ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. 26774/2016), adempimento che non è stato svolto dalla ricorrente (v. pp. 8-10 del ricorso).

2) Il secondo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e 116 c.p.c.": la Corte d'appello avrebbe fondato il suo ragionamento presuntivo (in relazione alla diversità dei motori su cui espletare la consulenza tecnica rispetto a quelli oggetto della fornitura contestata) su circostanze carenti di gravità, precisione e concordanza e avrebbe violato l'art. 116 c.p.c., non avendo posto a fondamento della decisione l'allegata perizia di parte della Università Federico II. Ric. 2021 n. 11320 sez. M2 - ud. 20-01-2022 -2- Il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia in una critica del diniego di disporre la consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice d'appello, il che rientrava nei suoi poteri di giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. 2103/2019), e nella valutazione data dal medesimo della consulenza tecnica di parte.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022. Il Presidente (Lonenzo Orilia) DEPOSITATO IN CANCELLERIA '