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Ordinanza — n. 5789/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal, ruling five-year limitation does not convert to ten-year prescription for VAT debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5789/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss the claim. The Commission had incorrectly applied a five-year prescription period to the VAT debt, whereas the Court held that such debts generally prescribe under the ordinary ten-year rule unless specific laws dictate otherwise. Consequently, the Court quashed the lower court's judgment and remanded the case for a new decision based on the correct prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 2953 cod. civ.; Art. 24, comma 5, D.L.vo 46/1999: The expiration of the mandatory opposition period for tax collection acts does not convert a short statutory prescription term into the ordinary ten-year period, except when a final judicial title exists; VAT debts generally prescribe in ten years absent contrary legislative provisions.

Parole chiave

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tax prescription period VAT debt limitation five-year vs ten-year tax collection acts prescription conversion rule arretrati di contributi notifica delle Intese omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 2953 cod. civ.
"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. (Cass., Sez.
Art. 24, comma 5, D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46
In successive pronunce, questa corte ha ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.L.vo 26 febbraio 1999 n.
art. 2953 cod. civ
"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397
civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397).
Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2019, n. 11760
Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555
Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308
11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547
Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, n. 12740
Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500
12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346
8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106
14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638
19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13464-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro SPEZZANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOIRAN 23, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CONTENTO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE BIANCO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 32/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 10/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 / 01 /2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per il Piemonte che in accoglimento dell'appello del contribuente ha riformato la pronuncia della CTP di Torino, ove era rigettato il ricorso contro l'intimazione di pagamento di cartelle notificate tra il 2006 ed il 2009 e dirette alla EOS s.a.s., in allora fallita; che ha spiegato controricorso il contribuente, presso il cui domicilio era stata notificata nel 2018 l'intimazione predetta; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo di prospetta violazione di legge per errata applicazione del termine quinquennale di prescrizione al credito erariale in oggetto; che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Ric. 2020 rt. 13464 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -2- Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397).

In successive pronunce, questa corte ha ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2019, n. 11760); tuttavia, deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (tra le tante:

Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6"-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^- 5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638). Nella specie, la CTR ha erroneamente ritenuto che il credito erariale Ric. 2020 n. 13464 sez. MT - ud. 13-01-2022 -3-- per l'IVA, che era fondato su cartella di pagamento, fosse soggetto a prescrizione quinquennale; che, in conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla CTR per il Piemonte, cui demanda la regolazione delle spese del presente gi