Cassation court dismisses appeal on civil damages for breach of contract, rejecting speculative loss claims lacking proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Franco Fiori against a lower court ruling that denied civil damages in a contract dispute. The facts involve a failed exchange agreement where the defendant failed to deliver a promised apartment and instead issued forged receipts to silence the plaintiffs' claims. The court upheld the lower court's decision because the plaintiffs failed to prove the specific loss of rental income they alleged, noting that such damages cannot be presumed without concrete evidence of the alleged lease.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 932 c.c.; Art. 1218 c.c.: In contract breach cases, damages for lost rental income are not presumed but must be specifically proven with evidence of an actual lease, as the court of first instance's assessment of unproven facts is not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9205-2020 proposto da: FIORI FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Bilotta; - ricorrente - contro MASTINO GIOVANNI MATTEO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Poddighe; - con troricorrente - contro FIORI IGNAZIO; - intimato - avverso la sentenza n. 363/2019 della Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari, depositata il 18/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/07/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte; rilevato che: -il ricorrente Franco Fiori impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che ha respinto gli appelli riuniti proposti da lui e dal fratello Ignazio Fiori avverso le sentenze del Tribunale di Sassari emesse all'esito di distinti giudizi per chiedere la condanna di Giovanni Matteo Mastino al risarcimento dei danni; -il convenuto Mastino era infatti stato citato in giudizio avanti al Tribunale di Sassari per rispondere dei delitti di truffa aggravata e abuso in foglio firmato in bianco, commessi in danno della signora Jolanda Accotti e dei figli Ignazio, Franco e Marco Antonio Fiori; - costituitisi parti civili Franco Fiori e Ignazio Fiori, premesso di essere comproprietari pro indiviso unitamente alla madre e a dal fratello Marco Antonio Fiori di un appartamento sito in Sassari, assumevano che nel 1996, con scrittura privata senza data, avevano promesso di cedere il suddetto immobile, insieme ad altre minime porzioni immobiliari ed un cortile, quest'ultimo quasi integralmente di proprietà della madre, al Mastino, il quale si era, invece, impegnato a trasferire loro l'importo di lire 20.000.000 ed un nuovo appartamento, facente parte del complesso da edificare sulla superficie che sarebbe residuata a seguito della demolizione delle unità immobiliari cedutegli;
Ric. 2020 n. 09205 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -2- -al momento della stipula del contratto definitivo nondimeno, il Mastino con il pretesto degli sgravi fiscali derivanti, li aveva persuasi ad omettere ogni riferimento all'accordo effettivamente intercorso circa la permuta parziale con l'immobile da costruire, cosicché davanti al notaio i signori Fiori avevano sottoscritto una mera vendita fissando il corrispettivo in £27.000.000, oltre £ 3.000.000 relative al trasferimento del cortile, ed allegando all'atto la fittizia dichiarazione di intervenuto preventivo pagamento; -senonché, ultimata la costruzione della palazzina nel 1999, il Mastino non solo non si era adoperato per dare seguito agli accordi e, quindi, consegnare loro l'appartamento appena realizzato ma per tacitare le avverse pretese aveva esibito tre ricevute attestanti il pagamento di lire 45.000.000 sottoscritte dalla signora Accotti e rivelatisi frutto dell'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco; -all'esito del processo penale di primo grado era risultata provata la colpevolezza dell'imputato che era condannato al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, da determinarsi in separato giudizio civile con liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 35.000,00 favore di ciascuno dei due fratelli Fiori costituitisi; -proposto gravame, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pur disattendendo i motivi di gravame proposti dal Mastino, dichiarava estinti i delitti ascritti all'imputato per intervenuta prescrizione; -con distinti atti di citazione i fratelli Fiori hanno convenuto il Mastino davanti al Tribunale di Sassari al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dai reati accertati ritenendo che il valore dell'immobile promesso in Ric. 2020 n. 09205 sez.
M2 - ud. 01-07-2021 -3- permute dal Mastino fosse di gran lunga superiore rispetto alla somma di euro 35.000 ricevuta a titolo di provvisionale; -si costituiva il convenuto Mastino che eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda atto rea; -all'esito del dell'istruttoria documentale l'adito tribunale rigettava la domanda attorea; -proposto gravame da Franco Fiori e riunito anche quello proposto da Ignazio Fiori nei confronti della sentenza di prime cure a lui sfavorevole, la corte d'appello, disposta CTU e premesso come sia accertato l'illecito penale commesso dal Mastino, ha respinto l'impugnazione; -la corte territoriale ha ritenuto che il valore di un appartamento "tipo" quale quello promesso in permuta dal Mastino alla signora Accotti e ai suoi 3 figli, accertato dalla ctu con riferimento al 1999, era risultato corrispondere ad euro 126.554,75, pari ad euro 31.638,68 per ciascuna delle quattro quote facenti capo ai medesimi presimibili titolari; -poichè in sede penale era stato riconosciuto agli appellanti l'importo pro quota di euro 35.000,00, il danno allegato e provato quale conseguenza dei reati, per la quota spettante a ciascuno, era stato già in quella sede integralmente risarcito; -la corte territoriale ha ritenuto che gli appellanti non avevano provato, come era loro onere, di aver subìto un'ulteriore lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile non consegnato o per avere perso l'occasione di venderlo, mentre il pregiudizio per la mancata disponibilità era già ricompreso nell'importo liquidato dal giudice penale; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Franco Fiori con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrata da Ric. 2020 n. 09205 sez.
M2 - ud. 01-07-2021 -4- memoria, cui resiste con controricorso Giovanni Matteo Mastino; -non ha svolto attività difensiva l'intimato Ignazio Fiori; considerato che: -con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., della norma sulle presunzioni semplici di cui all'ad 2729 cod. civ e violazione della norma relativa alla disponibilità delle prove ai sensi dell'art. 115 cod. civ. per non avere la corte territoriale preso in considerazione l'esito dell'accertamento della consulenza percipiente disposta in appello, nè riconosciuto il diritto del Fiori al pagamento del mancato godimento dei frutti civili del bene immobile non consegnato dal Mastino; -entrambi i profili di censura appaiono manifestamente infondati; -la corte territoriale, quanto al valore dell'immobile promesso in permuta) ha, infatti, dato atto delle conclusioni della ctu, del carattere esaustivo ed esente da vizi della stessa nonchè della mancanza di contestazioni in ordine ad esse e, soprattutto, di averle posta alla base della decisione (v.pag. 7 della sentenza); -la critica mossa alla sentenza per mancato recepimento delle conclusioni della ctu sul presupposto della sua natura percipiente oltre che generica, appare astrattamente infondata, ben potendo il giudice del merito discostarsi dalle risultanze di essa (cfr.
Cass. 200/2021, id. 27411/2021); - nel caso di specie, la corte territoriale ha motivato sul criterio utilizzato per la mancata liquidazione del danno da mancata locazione dell'immobile promesso ed il criterio utilizzato, secondo il quale nel caso in esame, non può considerarsi Ric. 2020 n. 09205 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -5- deducibile in re ipsa ma deve essere valutato in relazione al danno conseguenza che deve, a sua volta, essere allegato e provato dagli appellanti (Cass. n. 26972/2008) non risulta illegittimo; -nella memoria il ricorrente deduce, infine, quale voce di danno quella relativa all'immobile asseritamente locato a seguito della mancata disponibilità dell'immobile promesso dal Mastino; -tuttavia, inensurabile è il rigetto del danno da mancata locazione, non potendo esso essere basato sul valore locativo accertato dal consulente, ma non dimostrato in applicazione dell'onere probatorio; -la valutazione delle prove è prerogativa del giudice del merito e la corte d'appello, con apprezzamento qui non sindacabile, ha ritenuto non provata la locazione di immobile da parte dell'odierno ricorrente (cfr. pag. 7); -non è consentito riesaminare il materiale istruttorio nel giudizio di legittimità; . -il ricorso è quindi rigettato; -in applicazione della soccombenza il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto; -l'attualità dell'ammissione o meno al patrocinio spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza Ric. 2020 n. 09205 sez.
M2 - ud. 01-07-2021 -6- che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento (cfr. Cass.11116/2020; vedi anche sull'inammissibilità dell'impugnazione sul punto, Cass.29424/2019 e 27131/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente che liquida in euro 4200,00 per compensi di cui euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,