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Ordinanza — n. 5741/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses engineer's appeal regarding mandatory INARCASSA membership for non-typical professional activities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5741/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gaetano Trevale's appeal against the Milan Court of Appeal's decision enforcing mandatory INARCASSA membership. While Trevale argued that his non-typical engineering activities should exempt him from contributions, the court held that the obligation applies to all continuous liberal professions regardless of specific task types. The court further declared the appeal inadmissible because factual assessments of professional activities fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 21 L. n. 6/1981; Art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.: The obligation to join the professional pension fund applies to all engineers exercising continuous liberal professions, and factual determinations regarding the nature of performed activities are excluded from cassation review.

Parole chiave

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mandatory professional membership INARCASSA contributions liberal profession continuity cassation review limits factual assessment exclusion contributi di previdenza professionale categoria contributiva previdenza vincolata

Disposizioni normative citate

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Art. 21 L. n. 6/1981
CONSIDERATO che -con il primo motivo di ricorso si deduce la illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 L.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
1347 del 2016); - il secondo motivo è inammissibile; - con riguardo all'allegata violazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle ipotesi che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 1 -bis dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7389/1991
Cass. n. 3064/2001
Cass. n. 11154/2004
Cass. n. 3468/2005
Cass. n. 3914/2019
Cass. n. 13428/2020
Cass. n. 23940/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20614-2020 proposto da: TRE VALE GAETANO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO DE PACE; - ricorrente- contro INARCASSI\ - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell'avvocato MARCO GAMBACCIANI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1850/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO che Con sentenza del 4 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'impugnazione proposta da Gaetano Trevale avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria all' INARC_ASSA; -la Corte, in particolare, aveva reputato infondate le doglianze di parte appellante volte a sostenere l'erroneità della iscrizione, alla luce della obbligatorietà della stessa, da ritenersi non soltanto per il caso di esercizio di attività "riservate" ossia oggetto di riserva per gli iscritti all'albo; - avverso tale pronunzia propone ricorso Gaetano Trevale, affidandolo a due motivi; - resiste, con controricorso, INARCASSA; - entrambe le parti hanno presentato memorie;

CONSIDERATO che -con il primo motivo di ricorso si deduce la illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 L. n. 6/1981 e 7 Statuto INARCASSA; - con il secondo motivo si allega l'erroneo esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento all'esame relativo all'attività concretamente svolta dal ricorrente; - il primo motivo è infondato; Ric. 2020 n. 20614 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- la questione sottoposta all'esame del Collegio è sostanzialmente quella della sussistenza dell'obbligo contributivo in favore della Inarcassa da parte dell'ingegnere che pur non svolgendo, in tutto od in parte, le attività tipiche della professione (definite dall'art.7 L. 24.6.1923 n. 1395 e dagli artt. 51 e 52 del r.d. 23.10.1925 n. 2537), quali il progetto e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali occorrenti per le costruzioni e per le industrie; opere di edilizia civile, rilievi geometrici ed operazioni di estimo), svolga comunque attività richiedenti la competenza professionale propria dell'ingegnere; -deve al riguardo evidenziarsi che secondo un primo orientamento di questa Corte per i fini in parola non era sufficiente lo svolgimento di attività solo potenzialmente ed intellettualmente collegate alle conoscenze e competenze dell'ingegnere, richiedendo l'effettivo svolgimento della pratica professionale e dunque delle attività tipiche della professione (Cass. n.7389\1991, Cass. n. 3064\2001, Cass.n.11154\2004, Cass. n.3468\2005), con conseguente onere della Cassa di provare l'effettivo svolgimento di attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione (Cass. n.11154\2004); - deve reputarsi, tuttavia, ormai definitivamente consolidato l'orientamento secondo cui in tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività; -la limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova dunque fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e Ric. 2020 n. 20614 sez.

ML - ud. 09-11-2021 -3- architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità„ (sul punto, fra le tante, Cass. n. 3914 del 2019; Cass.29.8.2012 n. 14684; Cass. n. 5827 dei 08/03/2013, Cass. n. 9076 del 15/04/2013; Cass. n. 1347 del 2016); - il secondo motivo è inammissibile; - con riguardo all'allegata violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., va rilevato, infatti, che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle ipotesi che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e. che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020;

Cass. n. 23940 del 2017); - deve rilevarsi, invero, che l'accertamento, in fatto, circa lo svolgimento di attività per le quali risultano necessarie le competenze dell'ingegnere - approfonditamente compiuto nel caso di specie — risulta strutturalmente sottratto al sindacato di legittimità; - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; Ric. 2020 n. 20614 sez. ML - ud. 09-11-2021 -4- - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 3.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al i5% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 9