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Ordinanza — n. 5737/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against appellate court's dismissal of unjust enrichment claim due to insufficient proof of interest capitalization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5737/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against the Court of Appeal's dismissal of the plaintiff's claim for unjust enrichment. The plaintiff argued that the bank illegally capitalized interest, but the lower court rejected the claim due to missing bank statements for the final four months of the account. The Court ruled that complete statements are not required if other evidence proves the specific payments in question, correcting the lower court's evidentiary standard.

Regesto Legislator

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Art. 1283 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court established that proving unjust enrichment does not require the production of all periodic bank statements, but only those evidencing the specific payments subject to restitution, allowing other means of proof to supplement the record.

Parole chiave

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unjust enrichment claim interest capitalization evidentiary burden bank account statements Cassazione appeal restitution of undue payment proof of specific sums blocco del conto bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 1283 c.c.
Art. 360 c.p.c.
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per omesso esame ovvero motivazione apparente circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 primo comma n.
art. 115 c.p
5 c.p.c.) o, comunque, vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 1283 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24948/17
Cass. n. 25373/19
Cass. n. 20621/21
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20264-2020 proposto da: SPADARO GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANA CENTANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARGHERITA GUCCIONE; - ricorrente - contro BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato FABIO TRINCA, rappresentata e difesa dagli avvocati UGO ANTONINO SALANITRO, AURELIO MIRONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2505/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 20264/20 Rilevato che: Spadaro Giorgio conveniva in giudizio davanti al tribunale di Ragusa — sezione distaccata di Modica -, la Banca Agricola Popolare di Ragusa. (in seguito per brevità BAPR) e dopo aver premesso di avere intrattenuto con la predetta banca un rapporto di conto corrente ancora attivo al momento della notifica dell'atto di citazione, lamentava che al contratto di conto corrente fosse stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, vietata dalla legge, in quanto causa di anatocismo. Chiedeva, quindi, previa dichiarazione di nullità delle clausole del contratto di c/c, tutt'oggi attivo, prevedenti la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, la restituzione da parte della banca degli importi illegittimamente corrisposti.

Il tribunale rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito per difetto di prova, attesa l'omessa produzione del contratto di conto corrente. Spadaro Giorgio proponeva appello che veniva rigettato. A sostegno della propria decisione, la Corte d'appello ha premesso che per la soluzione della controversia non fosse necessario la produzione del contratto, essendo a tal fine sufficienti gli estratti conto. Nel merito, per quanto ancora d'interesse, sulla domanda di ripetizione dell'indebito da parte di Spadaro Giorgio, la Corte Ric. 2020 n. 20264 sez.

M1 - ud. 01-12-2021 -2- territoriale l'ha rigettata perché gli estratti conto prodotti, pur coprendo il periodo nel quale l'indebito era maturato (periodo anteriore all'1.4.2000 nel quale la capitalizzazione trimestrale era prevista solo per gli interessi passivi a favore della banca) tuttavia non coprivano gli ultimi quattro mesi del rapporto, fino all'instaurazione della lite (essendo il rapporto di conto corrente, come detto, in corso al momento della proposizione del giudizio), quindi, secondo la Corte del merito, vi era un evidente difetto di prova per poter addivenire a un attendibile rideterminazione del saldo.

Spadaro Giorgio propone ricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre BAPR resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per omesso esame ovvero motivazione apparente circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.) o, comunque, vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. e in particolare riella omessa pronuncia su specifica domanda formulata dall'appellante, perché la Corte d'appello non aveva dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in favore della banca, ai sensi dell'art. 1283 c.c., erroneamente, rigettando la domanda di ripetizione di indebito proposta dal medesimo ricorrente, per mancanza degli estratti di conto corrente relativi all'ultima parte del rapporto di conto corrente.

Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione per erroneo apprezzamento sull'esito della prova riguardo al fatto decisivo della necessità degli estratti conto Ric. 2020 n. 20264 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -3- relativi all'ultima parte del rapporto (art. 360 primo comma n.5 c.p.c.), con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, in quanto alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, per documentare l'indebitum perceptum da parte della banca, non è necessaria la produzione integrale di tutti gli estratti conto ma è sufficiente la produzione di tutti quelli che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute (Cass. n. 24948/17, 25373/19, v.

Cass. n. 20621/21 secondo cui per documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione, non è necessario la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio - come nella specie -). Nel caso di specie, pur mancando gli estratti conto degli ultimi quattro mesi del rapporto bancario, sono, tuttavia, stati prodotti tutti gli estratti conto del periodo nel quale sarebbe maturato l'indebito richiesto dal ricorrente, così che erroneamente la Corte d'appello di Catania ha preteso la produzione degli estratti conto anche degli ultimi quattro mesi del rapporto non utili per la richiesta avanzata dal correntista.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Catania, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo. Ric. 2020 n. 20264 sez. MI - ud. 01-12-2021 -4- Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di appello di Catania in diversa composizione. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 1.12.21. 1 Il Presid