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Ordinanza — n. 5719/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against traffic accident damages ruling due to insufficient proof of accident dynamics.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5719/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Francesco Modaffari's appeal against the Second Instance Court's decision to deny compensation from Assitalia for a 2002 motorcycle accident. Modaffari argued that the appellate court erred by deeming witness testimony unreliable without re-examining it, violating EU law and procedural rules regarding causation and omitted facts. The court held that the appellate judges' discretionary assessment of witness credibility and the lack of reliable evidence regarding the accident's dynamics were sufficient grounds to reject the claim.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 2043 c.c.: The appellate court's discretionary evaluation of witness credibility and the finding that testimony is unreliable constitute a valid basis for rejecting a damages claim, provided the decision is not arbitrary or contradicted by undisputed facts.

Parole chiave

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appellate review standards witness credibility assessment causation in tort omitted facts doctrine discretionary judicial power traffic accident liability evidence sufficiency materia di assicurazione contro gli infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Art. 2043 c.c.
CEDU Dan c. Moldavia
Cass. 19430/2016
Italia)" (Cass. 19430/2016).
Cass. 34786/2021
articolo 132 c.p
Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 132 c.p.c.: il ricorrente assume che, nel ritenere inattendibili le dichiarazioni dei testi, in quanto generiche e l'una diversa dall'altra, la Corte di appello sarebbe incorsa in motivazione contraddittoria o comunque insufficiente.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10905-2020 proposto da: MODAFFARI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO, 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA SOTIRA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO ALOI; - ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE ATTINA'; - C011tratiCOITelitC- avverso la sentenza n. 810/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/10/2019;

Lì I udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2020 n. 10905 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Ritenuto che 1.-Francesco Modaffari ha citato in giudizio la società Assitalia spa, quale impresa designata per il Fondo vittime della strada, assumendo che, mentre era alla guida della sua motocicletta, il giorno 14/04/2002, è stato investito da un veicolo che lo ha fatto cadere per terra procurandogli gravi lesioni che hanno comportato il suo ricovero in Ospedale.

Poiché il conducente del veicolo investitore è rimasto di proprietà ignota, il ricorrente ha dapprima sporto querela, e poi ha agito in giudizio contro la compagnia di assicurazione Assitalia per il risarcimento dei danni. 2.-In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda riconoscendo una colpa al 70% a carico del veicolo investitore e dunque liquidando una somma in parte inferiore a quella chiesta dal ricorrente. La Corte di Appello di Reggio Calabria, adìta sia dal Modaffari, che riteneva la somma liquidata come inferiore a quella che gli sarebbe spettata, sia da Assitalia che invece censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto provata la domanda del ricorrente, ha accolto l'appello di quest'ultima ed ha rigettato nel merito la domanda di risarcimento: i giudici di secondo grado hanno infatti ritenuto non sufficientemente provata la dinamica dell'incidente in quanto non attendibili i testi che peraltro erano diversi da quelli indicati nella querela. 3.-Ricorre il Modaffari con tre motivi.

Assitalia si è costituita con controricorso ed ha chiesto il rigetto della impugnazione. Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 132 c.p.c.: il ricorrente assume che, nel ritenere inattendibili le dichiarazioni dei testi, in quanto generiche e l'una diversa dall'altra, la Corte di appello sarebbe incorsa in motivazione contraddittoria o comunque insufficiente. Inoltre, il ricorrente fa valere la regola per cui il giudice d'appello, che ritenga inattendibili i testi escussi in primo grado, ha l'obbligo imposto dalla decisione CEDU -Dan c.

Moldavia del 5 luglio 2011- di assumere nuovamente la testimonianza anziché limitarsi a ritenerla direttamente inattendibile. Il motivo è infondato.Innanzitutto, è stato precisato da questa Corte che "il principio, affermato dalla Corte EDU, secondo cui l'art. 6 della CEDU impone di rinnovare l'istruzione dibattimentale ogni qualvolta si intenda riformare la sentenza assolutoria di primo grado (cd. "overturning") ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati - in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno - dalla diversa regola probatoria del "più probabile che non", e ciò tanto più ove venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante negata, invece, dal giudice di primo grado (cfr.

Corte EDU 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Italia)" (Cass. 19430/2016). Quanto invece alla contraddittorietà della motivazione, i giudici di appello non ritengono affatto che il ricorrente avrebbe fatto meglio ad indicare i testi di cui ha fatto menzione nella querela, ma piuttosto ritiene che quelli escussi sono diversi da quelli indicati in querela e comunque non è questa la ratio che ha determinato la decisione, che invece è fondata sulla inattendibilità intrinseca delle testimonianze rese in giudizio, e questa è una valutazione insindacabile in Cassazione in quanto rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. 6.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2043 del codice civile: secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe disatteso la CTU nella parte in cui ha ritenuto compatibili con l'incidente le lesioni riportate a seguito della caduta, o meglio, ha ritenuto esistente il nesso di causa tra la dinamica dell'incidente così come riferita e il tipo di lesioni refertate.

Il motivo è inammissibile. A tacere della censurabilità di un tale giudizio, che si presenta invero come giudizio di fatto anch'esso riservato alla discrezionale valutazione del giudice di merito (v. Cass. 34786/ 2021), il ricorrente non riporta nemmeno indirettamente il giudizio della CTU sul nesso di causa e dunque non consente di poter verificare se effettivamente quel giudizio è stato espresso nei termini indicati in ricorso, e soprattutto non illustra in che modo la Corte ha disatteso quel giudizio e come avrebbe invece dovuto apprezzarlo. c24- Così che il motivo, oltre quanto evidenziato in ordine alla sua inammissibile finalità di rivalutazione di un fatto, si dimostra anche insufficientemente illustrato. 7.-11 terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto storico decisivo, ossia l'omessa valutazione della querela ai fini del decidere: secondo il ricorrente la Corte avrebbe trascurato la circostanza che i fatti indicati in querela coincidevano con quelli descritti in citazione, e dunque da questa coincidenza andava tratto argomento a favore della fondatezza di quella descrizione.

Il motivo è inammissibile. Non coglie la ratio della decisione impugnata, che non assume, quanto alla dinamica, una diversa prospettazione dei fatti, bensì una diversa indicazione dei testi presenti. Il fatto omesso, dunque, non appare decisivo per la decisione, in quanto quest'ultima fa affidamento sulla inattendibilità delle prove assunte in giudizio, non già su una asserita- ma mai ritenuta dalla Corte- diversità di versioni dello stesso danneggiato. 8.-11 ricorso va rigettato con spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 19.1.2022 Il Presi IL CANCE