Court dismisses appeal on jurisdiction, ruling specialized Naples court handles antitrust-related contract nullity cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal regarding jurisdiction, upholding the Palermo court's decision to transfer the case to the specialized business section in Naples. The plaintiffs argued for Palermo's competence, but the court affirmed that disputes involving the nullity of contracts stemming from illegal antitrust agreements fall under the exclusive functional jurisdiction of the specialized Naples section. Consequently, the appeal was dismissed, and the plaintiffs were ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, co. 1 ter d.lgs. n. 168/2003; Art. 33 Law n. 287/1990: Disputes concerning the nullity of contracts executed pursuant to illegal antitrust agreements and claims for damages arising therefrom are functionally and inderogably competent before the specialized business section of the Court of Appeal in Naples.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27356-2020 proposto da: MARCO GRECO e GIACOMO GRECO, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Palmigiano, ed elettivamente domiciliati in ROMA, alla via DI TORREVECCHIA n. 118, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO MARIA SEPIACCI; - ricorrenti - contro INTESA SAN PAOLO S.p.A., quale incorporante di Banca Nuova SpA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO SURDI ed elettivamente domiciliata in ROMA, via SEBINO n. 11, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MARIA MORMINO - resistente- Ed altresì contro AMBRA SPV SRL, e per essa IFIS NPL SERVICING SPA, in persona dei procuratori speciali, rappresentati e difesi dall'avvocato CALOGERO VALERIO SCIMEMI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Corso Porta Vittoria Pec: vscimemi©pec.studiolegalescimeni.it - resistente- per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del 3/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Anna Moscarini; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria Soldi, che, visto l'art. 380 ter cod. proc. civ., chiede che la Corte di Cassazione, rigetti l'istanza di regolamento di competenza; osserva quanto segue: Marco Greco e Gíacomo Greco convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Intesa San Paolo SpA, contestando la nullità della fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Costruzioni Greco s.r.I.; invocarono la violazione della legge n. 287 del 1990 e chie.sero la condanna della controparte al risarcimento del danno; con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Napoli - sezione specializzata per le imprese- ritenendo che la controversia, quantunque non abbia ad oggetto le intese tra istituti di credito ma un contratto "a valle", debba ascriversi tra quelle contemplate dall'art. 4 co.1 ter d.lgs. n. 168 del 2003.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Palermo. Intesa San Paolo S.p.A. e Ambra SpV s.r.l. hanno depositato, ciascuna, memoria difensiva ai sensi dell'art. 47, co. 5 c.p.c. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. La proposta di definizione ai sensi del 'art. 380 bis cod. proc. civ. è stata ritualmente comunicata. Premessa l'ammissibilità del regolamento di competenza perché il Giudice monocratico, pur non invitando le parti a precisare le conclusioni sulla questione pregiudiziale, ha, con la propria ordinanza, deciso in modo incontrovertibile la questione della competenza, definendo in rito il processo, il ricorso è infondato.
Va data continuità all'orientamento secondo cui il risarcimento del danno spetta a colui che abbia stipulato un contratto "a valle" in attuazione di intese bancarie illecite per violazione della legge n. 287 del 1990 (Cass. n. 2207/2005 e Cass., n. 29820/2017). In virtù del nesso funzionale tra i contratti stipulati "a valle" e l'intesa anticoncorrenziale vietata di cui costituiscono attuazione, l'eventuale controversia, promossa per conseguire la declaratoria di nullità dei contratti "a valle" ed il conseguente risarcimento del danno, implicando l'accertamento della nullità dell'intesa presupposta, è riconducibile all'art. 33 legge n. 287 del 1990. rrv:" Rilevata_daVai sensi dell'art. 4, co. lter, nel testo modificato ex art. 18 d.lgs. n. 3/2017, la competenza funzionale inderogabile a decidere sulle controversie aventi ad oggetto le suddette domande di nullità e di risarcimento del danno, -3- quando sarebbe in astratto competente un ufficio giudiziario del Distretto di Corte d'Appello di Palermo, appartiene alla Sezione Specializzata per le Imprese di Napoli.
Ne consegue che la decisione impugnata è corretta, sicchè il presente regolamento va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; t iva91,e, et, std 7//ibti,tade set condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che n'/IAA rtV54 liquida in C 2.200 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfetario al 15%, CA e IVA come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater„ del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera dà consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 3 novembre 2021. Il Presidente Adelaide Amend