Court allows lawyer fee claim against State Ministry, rejecting presumptive prescription for public administration credits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court overturned the lower court's dismissal of a lawyer's fee claim against the Ministry of Justice, ruling that presumptive prescription does not apply to credits owed by the State. The applicant argued the claim was time-barred, but the court held that public administration credits require specific payment orders and cannot be extinguished by presumptive prescription. Consequently, the case was remanded for a new decision on the fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2938, 2956, 2954 c.c.; 82-84 D.P.R. n. 115/2002; Cass. Sez. 6-2, n. 10658/2020: Credits against the State Administration cannot be subject to presumptive prescription due to the necessity of applying public accounting rules and issuing specific payment mandates.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17710-2020 proposto da: LOISI ELISABETTA BARBARA, rappresentata e difesa in proprio e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17710/2020 Numero sezionale 1619/2022 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 5684/2022Data pubblicazione 21/02/2022 Con provvedimento del 13.7.2017 il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto rigettava l’istanza presentata dall’avv. Loisi Elisabetta Barbara per la liquidazione del compenso spettantele a fronte dell’attività professionale svolta, nell’ambito di un giudizio civile, in favore di un soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale riteneva, in particolare, inammissibile la richiesta, perché presentata dopo la scadenza del termine triennale dal completamento della prestazione, con conseguente prescrizione presuntiva del credito. Interponeva opposizione avverso tale provvedimento la Loisi ed il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, accoglieva il gravame, senza statuire sulle spese della fase. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Loisi Elisabetta Barbara, affidandosi a due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato l’opposizione proposta da Loisi Elisabetta Barbara avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua istanza di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per intervenuta prescrizione presuntiva del relativo diritto.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2938, 2956, 2954 c.c., 82-84 del D.P.R. n. 115/2002, 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17710/2020 c.p.c., perché l’istituto della prescrizione presuntiva non è applicabile Numero sezionale 1619/2022Numero di raccolta generale 5684/2022 ai crediti verso il Ministero della Giustizia.
Data pubblicazione 21/02/2022 La censura è fondata, alla luce del principio per cui ”In caso di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10658 del 05/06/2020, non massimata). Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Non risultano depositate memorie in prossimità dell’adunanza camerale. In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, cassazione dell’ordinanza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 11 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e