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Ordinanza — n. 5663/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because a clerical correction did not extend the appeal deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5663/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gallo and Abbenante inadmissible due to the expiration of the appeal period. The lower court had corrected a clerical error changing the awarded damages from €18,000 to €28,000, but the appellants argued this correction extended their time to appeal. The court ruled that such minor drafting errors do not reopen or prolong the statutory deadline for filing an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 287 ss. c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: A correction of a clerical error in a judgment does not reopen or extend the ordinary appeal period unless the error creates objective doubt regarding the decision's substantive content.

Parole chiave

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clerical error correction appeal deadline extension res judicata integrity procedural inadmissibility drafting discrepancy statutory time limits judgment correction procedure risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 287 ss. c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
Data pubblicazione 21/02/2022 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto inammissibile l’appello spiegato dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, perché proposto oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c.
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 327 c.p
Data pubblicazione 21/02/2022 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto inammissibile l’appello spiegato dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, perché proposto oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c.
art. 288 c.p
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Abbenante Oreste e Gallo Filomena, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 288 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6–2, Ordinanza n. 8863 del 10/04/2018
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6969 del 27/03/2006
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23315-2020 proposto da: GALLO FILOMENA, ed ABBENANTE ORESTE, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Veropalumbo e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro CALIENDO ROSA, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Nigro e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 465/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/02/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23315/2020 Numero sezionale 1631/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 5663/2022Data pubblicazione 21/02/2022 11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso per la denunzia di nuova opera Caliendo Rosa evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Torre Annunziata Abbenante Oreste e Gallo Filomena, lamentando di aver subito danni al proprio appartamento per effetto di alcuni interventi edilizi realizzati dai resistenti.

Con autonomo atto di citazione del 28.3.2007 questi ultimi evocavano a loro volta in giudizio Caliendo Rosa innanzi il medesimo Tribunale di Torre Annunziata, invocando la condanna della convenuta al pagamento della quota di sua competenza della spesa occorrente per gli interventi edilizi di cui sopra, deducendo che essi si erano resi necessari per ovviare allo stato di cattiva manutenzione in cui versava l’edificio sito in Torre Annunziata, al cui interno erano poste entrambe le proprietà delle parti. Disposta la riunione dei due giudizi, il Tribunale, con sentenza n. 2573/2014, rigettava la domanda degli odierni ricorrenti, accogliendo invece quella della Caliendo, e condannava i primi a corrispondere alla seconda, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 18.000, in seguito corretta -all’esito dell’apposita procedura- in € 28.000.

Interponevano appello avverso detta decisione l’Abbenante e la Gallo e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 465/2020, resa nella resistenza della Caliendo, dichiarava inammissibile l’impugnazione per tardività. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Abbenante Oreste e Gallo Filomena, affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso Caliendo Rosa. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23315/2020 380-BIS COD. PROC. CIV. Numero sezionale 1631/2022Numero di raccolta generale 5663/2022 INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Data pubblicazione 21/02/2022 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto inammissibile l’appello spiegato dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, perché proposto oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c.

Ad avviso della Corte distrettuale, la circostanza che la sentenza di primo grado fosse stata oggetto di procedimento di correzione dell’errore materiale non sarebbe rilevante, ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione dell’appello, posto che l’errore consisteva nell’indicazione, nel dispositivo, della somma di € 18.000 in luogo di quella, corretta, di € 28.000. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Abbenante Oreste e Gallo Filomena, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 288 c.p.c.

La censura è inammissibile, dovendosi ribadire il principio secondo cui “Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione” (Cass.

Sez. 6–2, Ordinanza n. 8863 del 10/04/2018, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23315/2020 Rv. 648225; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22185 del Numero sezionale 1631/2022Numero di raccolta generale 5663/202220/10/2014, Rv. 632778 e Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 6969 del 27/03/2006Data pubblicazione 21/02/2022, Rv. 587828). Poiché nella specie l’errore non era tale da ingenerare alcun dubbio sull’effettiva portata precettiva della sentenza oggetto della correzione, trattandosi di mero errore di battitura, l’attivazione del procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. non vale a consentire la dilatazione del termine ordinario di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie in prossimità dell’adunanza camerale.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 11 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P