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Ordinanza — n. 5644/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against refusal of office defender fees, ordering trial court to award litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5644/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation accepted the appeal filed by Gianluca Vichi against the Tribunal of Ravenna's refusal to award him office defender fees. The Tribunal had granted the opposition but failed to rule on litigation costs, a procedural omission Vichi challenged citing Articles 91 and 92 of the Civil Procedure Code. The Court agreed that the opposition proceeding, governed by specific regulations, mandates the judge to address cost allocation, thereby ordering a remand to the Tribunal to handle the fees and costs.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 15 D.Lgs. n. 150/2011; When a judge in an opposition proceeding is required to rule on costs under specific procedural rules, failure to do so constitutes a violation of the Civil Procedure Code, necessitating the cassation of the decision and remand for cost allocation.

Parole chiave

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office defender fees litigation costs allocation opposition proceeding Civil Procedure Code remand for costs procedural omission cassation appeal spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 15 D.Lgs. n. 150 del 2011
115 del 2002 è regolato dall’art. 15 del D.
Art. 84 D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22700-2020 proposto da: VICHI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO n. 32, presso lo studio dell'avvocato ALBERTINA PEPE, rappresentato e difeso in proprio - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22700/2020 FATTI DI CAUSA Numero sezionale 1627/2022Numero di raccolta generale 5644/2022 Con ricorso depositato il 4.2.2020 Vichi Gianluca proponeva Data pubblicazione 21/02/2022 opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Ravenna, con il quale era stato liquidato il compenso dovutogli quale difensore di ufficio di un soggetto coinvolto in un procedimento penale.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ravenna accoglieva l’opposizione, senza statuire sulle spese della fase. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Vichi Gianluca, affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ravenna accoglieva l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego della liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio, senza pronunciarsi sulle spese di lite.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Vichi Gianluca, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare le spese del giudizio di opposizione. La censura è fondata, poiché il giudizio di opposizione introdotto nelle forme previste dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 è regolato dall’art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, che a sua volta rinvia alle forme del rito sommario di cognizione. Il giudice investito della sua cognizione, quindi, è tenuto a pronunciarsi sulle spese, nel rispetto dei criteri generali di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie in prossimità dell’adunanza F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22700/2020 Numero sezionale 1627/2022 Numero di raccolta generale 5644/2022 camerale.

Data pubblicazione 21/02/2022 In definitiva, il ricorso va accolto, in coerenza con la proposta del relatore, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 11 febbraio 2022.

Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :