Cassation appeal dismissed as inadmissible due to incorrect income calculation and non-justiciable motivation defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the opposition against the revocation of legal aid. The appellant argued that the court incorrectly included the income of his partner, Tana, in 2014 despite her not being part of the family unit until 2015, and claimed a defect in the court's reasoning. The court rejected both grounds, noting the appellant had declared Tana as his partner and produced her 2014 income, which the court correctly assessed based on the Guardia di Finanza records showing her actual earnings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 76 D.P.R. n. 115/2002: The appeal is inadmissible when the appellant fails to prove the partner was not part of the family unit at the relevant time, and when the alleged defect in motivation does not fall within the specific categories of inadmissible vices under the applicable procedural law.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19294-2020 proposto da: ZECCA JURI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VENTICINQUE n. 6, presso lo studio dell'avvocato LAURA POLIMENO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO MEMMO - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19294/2020 FATTI DI CAUSA Numero sezionale 1621/2022Numero di raccolta generale 5642/2022 Con provvedimento del 9.6.2019 il Tribunale di Lecce revocava Data pubblicazione 21/02/2022 l’ammissione di Zecca Juri al patrocinio a spese dello Stato, a suo tempo concessagli in relazione alla difesa in un procedimento penale che lo vedeva coinvolto, perché il reddito complessivo del suo nucleo familiare superava quello massimo previsto per la concessione del beneficio di cui anzidetto.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione proposta dallo Zecca avverso il predetto provvedimento di revoca. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Zecca Juri, affidandosi a due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l’opposizione proposta da Zecca Juri avverso il decreto di revoca della sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per intervenuto superamento della soglia massima di reddito prevista dalla legge, poiché nel valore complessivo doveva essere considerato anche il reddito conseguito nel 2014 da Tana Francesca, espressamente dichiarata dallo Zecca come propria convivente.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente considerato, nel calcolo del reddito del nucleo familiare dello Zecca, anche quello della Tana, che nel 2014 non faceva ancora parte del nucleo medesimo. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il vizio F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19294/2020 della motivazione, in relazione all’art. 3609, primo comma, n. 5, Numero sezionale 1621/2022Numero di raccolta generale 5642/2022 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che il calcolo del Data pubblicazione 21/02/2022 reddito prodotto dalla Tana nel 2014 era il frutto di un errore materiale, ed avrebbe dovuto dare rilievo alla documentazione comprovante che la predetta era entrata a far parte del nucleo dello Zecca solo a partire dall’8.4.2015.
Le due censure, meritevoli di trattazione congiunta, sono inammissibili. Il Tribunale ha correttamente dato rilievo al fatto – invero, decisivo– che lo stesso ricorrente avesse dichiarato che la Tana era sua convivente ed aveva prodotto, nel 2014, un reddito di € 57. Dato, poi, risultato non corrispondente al vero, poiché la documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza aveva indicato che, in quell’anno, la Tana aveva prodotto un reddito di € 10.321,41. Il secondo motivo è inoltre inammissibile in quanto il vizio di erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione non rientra nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui all’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie in prossimità dell’adunanza camerale. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19294/2020 Numero sezionale 1621/2022 quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamNumero di raccolta generale 5642/2022ento del contributo unificato, se dovuto. Data pubblicazione 21/02/2022 PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 11 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N