Cassation court declares Pulcini's appeal inadmissible as the lower court correctly ruled the legal activity useless.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Renato Pulcini's appeal inadmissible, upholding the Milan Court's decision to dismiss Barbara Tinè's opposition to a default judgment. The lower court found Pulcini's legal assistance useless because he intervened in a pending lawsuit after the statutory deadline expired, rendering the new claim inadmissible. The Supreme Court rejected Pulcini's argument that the lower judge erred by relying on an unproven exception, confirming that no fee is due for futile professional activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: The court may dismiss a claim for professional fees if the underlying legal activity was futile due to procedural defects like missing deadlines, as no compensation is owed for useless work.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19131-2020 proposto da: PULCINI RENATO, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro TINE' BARBARA - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19131/2020 FATTI DI CAUSA Numero sezionale 1620/2022Numero di raccolta generale 5640/2022 Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 del D. Lgs. n. 150 del Data pubblicazione 21/02/2022 2011, Tinè Barbara proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26951/2018, emesso dal Tribunale di Milano, in virtù del quale le era stato ordinato di pagare a Pulcini Renato la somma di € 13.884,54 a titolo di compenso per l’attività di assistenza e consulenza legale prestata dall’opposto in favore dell’opponente in relazione ad un intervento volontario spiegato in una controversia civile.
Con l’ordinanza impugnata, emessa nella resistenza del Pulcini, il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione, condannando l’opposto alle spese di lite, ravvisando l’inutilità dell’attività professionale alla quale si riferiva la pretesa creditoria oggetto di causa. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Pulcini Renato, affidandosi ad un solo motivo. Tinè Barbara non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’opposizione spiegata da Tinè Barbara, revocava il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso in favore dell’avv. Pulcini Renato per compenso dell’attività professionale svolta per conto dell’opponente, ritenendo quest’ultima del tutto inutile. In particolare, il giudice di merito evidenziava che il Pulcini aveva spiegato, per conto della propria cliente, un intervento autonomo in un giudizio pendente tra F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19131/2020 diverse parti, con il quale era stata formulata una domanda nuova Numero sezionale 1620/2022Numero di raccolta generale 5640/2022 rispetto a quella oggetto di causa; poiché detto intervento era stato Data pubblicazione 21/02/2022 proposto dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., esso non aveva, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, alcuna possibilità di trovare accoglimento.
Ricorre per la cassazione di detta decisione il Pulcini, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe deciso l’opposizione in base ad una eccezione mai proposta dalla parte opponente. La censura è inammissibile: il giudice di merito ha ritenuto che non sia dovuto alcun compenso all’avvocato che svolga, per conto del cliente, una attività inutile, conformandosi ai precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4781 del 26/02/2013, Rv. 625387). Il rilievo non eccede l’oggetto dell’opposizione spiegata dalla Tinè, la quale invero aveva contestato in radice di essere debitrice del Pulcini di una qualsiasi somma”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente riproduttiva di questi ultimi. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19131/2020 Numero sezionale 1620/2022 Numero di raccolta generale 5640/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma Data pubblicazione 21/02/2022 del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 11 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A