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Ordinanza — n. 5639/2022 — snciv Generato dall'IA

Lawyer's appeal against state-funded client's fee rejection dismissed due to lack of standing to challenge eligibility. The court ruled the lawyer cannot contest the client's loss of state aid status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5639/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the lawyer's appeal inadmissible, ruling he lacked standing to challenge the appellate court's rejection of his fee liquidation request. The core issue was that the client, originally admitted to state-funded legal aid, had appointed a second lawyer, thereby losing eligibility for the benefit. The court held that only the client, not the lawyer, possesses the legal standing to contest the revocation of state aid eligibility, as the lawyer's right to fees is derivative of the client's continued qualification.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; In matters of state-funded legal aid, only the client has standing to challenge the rejection of admission or revocation of the benefit, not the lawyer, who may only seek fee liquidation if the benefit remains intact.

Parole chiave

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standing to sue state legal aid lawyer fees client eligibility procedural admissibility spese di difesa liquidazione degli onorari difensivi diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta infine la violazione dell’art. 136 del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 24 della Costituzione
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24 della Costituzione, perché la decisione impugnata avrebbe, di fatto, leso il diritto di difesa del soggetto non abbiente.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16424 del 30/07/2020
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16424 del 30/07/2020 Rv.
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1539 del 27/01/2015
658681 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1539 del 27/01/2015, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10705 del 15/05/2014
anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10705 del 15/05/2014, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21176-2020 proposto da: VISCARDI ALFONSO, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/11/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21176/2020 Numero sezionale 1624/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 5639/2022Data pubblicazione 21/02/2022 11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ritualmente depositato Viscardi Alfonso proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale la Corte di Appello di Salerno aveva rigettato l’istanza di liquidazione del compenso dovutogli a fronte dell’attività svolta, nell’ambito di un giudizio civile, come difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L’istanza veniva, in particolare, rigettata sul presupposto che la parte originariamente ammessa al beneficio non fosse, in realtà, in possesso delle condizioni previste dalla legge. Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello rigettava l’opposizione, poiché il cliente aveva nominato due difensori, in tal modo rinunciando implicitamente al beneficio al quale lo stesso era stato inizialmente ammesso. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Viscardi Adolfo, affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Salerno rigettava l’opposizione proposta da Viscardi Alfonso avverso il provvedimento con cui era stata respinta l’istanza di liquidazione del compenso dovutogli come procuratore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sul rilievo che il cliente aveva nominato anche un secondo avvocato nel giudizio civile per il quale era stato ammesso al beneficio.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21176/2020 Ricorre per la cassazione di detta decisione Viscardi Alfonso Numero sezionale 1624/2022Numero di raccolta generale 5639/2022 affidandosi a cinque motivi.

Con il primo ed il secondo motivo il Data pubblicazione 21/02/2022 ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione dell’art. 80 (primo motivo) e dell’art. 91 (secondo motivo) del D.P.R. n. 115 del 2002, perché la Corte di Appello avrebbe applicato al caso di specie, relativo ad un giudizio civile, la norma speciale di cui all’art. 91 del D.P.R. n. 115 del 2002, concernente i soli giudizi penali. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, perché il giudice di merito non avrebbe considerato che le norme in materia penale non sono soggette ad interpretazione analogica.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24 della Costituzione, perché la decisione impugnata avrebbe, di fatto, leso il diritto di difesa del soggetto non abbiente. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta infine la violazione dell’art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002, perché la Corte distrettuale avrebbe ravvisato la decadenza del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in assenza di un provvedimento formale in tal senso. Le cinque doglianze, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondate, alla luce del principio, al quale si intende dare continuità, secondo cui “Dal complesso delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - ed in particolare dagli artt. 80, 82 ed 83 - si ricava che l'art. 91 del medesimo d.P.R. – secondo cui l'ammissione è esclusa "se il richiedente è assistito da più di un difensore" - pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale, con la conseguenza che, nel processo civile, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore, così come, ove tale ammissione sia stata già concessa, i suoi effetti cessano dal momento in cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia” (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 1736 del F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21176/2020 27/01/2020, Rv. 656849). Il quinto ed ultimo motivo è ulteriormente Numero sezionale 1624/2022Numero di raccolta generale 5639/2022 inammissibile in quanto l’ammissione del soggetto al patrocinio a Data pubblicazione 21/02/2022 spese dello Stato viene disposta dal Consiglio dell’Ordine soltanto in via provvisoria, e salva la verifica della sussistenza dei relativi presupposti, che viene operata evidentemente in sede di liquidazione del compenso al difensore.

Il decreto con cui la Corte di Appello di Salerno aveva rigettato l’istanza di liquidazione del compenso presentata dall’odierno ricorrente, il cui contenuto è riprodotto a pag. 3 del ricorso, dava atto della non ricorrenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio in discussione, e costituiva dunque provvedimento formale di revoca dell’iniziale ammissione provvisoria, ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002”. Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha formulato istanza di remissione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte.

Il Collegio non ravvisa i presupposti per detta remissione, considerata l’esistenza del precedente specifico, assai recente, richiamato in proposta, alla luce del quale, in applicazione della disposizione di cui all’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Sempre con la memoria, il ricorrente propone una interpretazione evolutiva del dato testuale contenuto nella disposizione di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo la quale il legislatore, utilizzando l’espressione “un difensore” non avrebbe inteso introdurre l’esplicito divieto di nominare più di un avvocato.

Il Collegio non condivide questa linea interpretativa, poiché la ratio della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato va individuata nell’esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l’effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio. Detta esigenza, tuttavia, impone soltanto la garanzia del livello essenziale di difesa, per intuibili esigenze di contemperamento tra l’interesse individuale della parte ammessa al beneficio, e quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l’assicurazione di quest’ultimo a tutti gli aventi diritto.

Sotto questo profilo, la limitazione della facoltà della parte ammessa al beneficio di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21176/2020 Numero sezionale 1624/2022 nominare un solo difensore appare pienamente coerente con Numero di raccolta generale 5639/2022 l’esigenza di tutela generale e diffusa cui tende la normativa in Data pubblicazione 21/02/2022 esame.

In aggiunta a quanto sin qui esposto, il Collegio rileva anche che, nel caso di specie, il Viscardi aveva proposto opposizione avverso un provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione del proprio compenso, motivato sul presupposto della perdita, in capo alla parte assistita, dei requisiti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. L’opposizione, di conseguenza, avrebbe dovuto essere proposta dalla parte, e non dall’avvocato, poiché oggetto del giudizio non era solo il quantum del compenso spettante al difensore, ma la stessa spettanza, in capo alla parte ab origine ammessa al beneficio, dei presupposti per la conferma di detta ammissione.

In termini, va data continuità al principio secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante” (Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018, Rv. 650354; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16424 del 30/07/2020 Rv. 658681 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1539 del 27/01/2015, Rv. 634148; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10705 del 15/05/2014, Rv. 630638). Il ricorso, dunque, va comunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21176/2020 Numero sezionale 1624/2022 controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che Numero di raccolta generale 5639/2022 liquida in € 1.500, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.Data pubblicazione 21/02/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 11 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A