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Ordinanza — n. 5622/2022 — snciv Generato dall'IA

Bankruptcy appeal dismissed because financial statements were deemed inadmissible due to missing approval minutes and lack of supporting documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5622/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the bankruptcy appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the claimant's request to reopen the bankruptcy proceedings. The claimants argued that the appellate court erred in dismissing financial statements deposited after the bankruptcy declaration without considering alternative accounting records held by the administrator. The court ruled that the lack of approval minutes and supporting documents rendered the statements probatorily ineffective, and since the claimant failed to produce equivalent evidence, the appellate court's factual assessment was not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 1 L.F.; Art. 15 comma 4 L.F.; Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.: A bankruptcy court's evaluation of financial statements as inadmissible due to missing approval minutes and lack of supporting documents is not subject to cassation review if congruently motivated, provided the claimant fails to produce equivalent probatory evidence.

Parole chiave

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bankruptcy appeal financial statements probatory evidence approval minutes cassation inadmissibility mancata prova della solvibilità credito nel fallimento attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 L.F.
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 1 L.F., nonché dell'art.
Art. 15 comma 4 L.F.
1 L.F., nonché dell'art. 15 comma 4 L.F., in relazione all'art.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
3 c.p.c., per erronea valutazione delle prove, perché la Corte del merito non aveva tenuto conto della documentazione contabile di valore equipollente ai bilanci, che era stata a suo tempo consegnata al curatore Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 132 comma 2 n.
Art. 33 L.F.
4 c.p.c., e mancanza di motivazione e/o motivazione apparente ovvero contraddittoria motivazione in riferimento alla valutazione delle evidenze contabili, risultanti dalla relazione, ex art. 33 L.F.
Art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002
3 c.p.c., per erronea valutazione delle prove, perché la Corte del merito non aveva tenuto conto della documentazione contabile di valore equipollente ai bilanci, che era stata a suo tempo consegnata al curatore Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 132 comma 2 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24138/19
1 L.F., che alla stregua della giurisprudenza di questa Corte poteva costituire uno strumento probatorio alternativo al mezzo di prova privilegiato costituito dai bilanci (Cass. n. 24138/19), né la Corte di appello era tenuta ad acquisirla d'ufficio, presso il curatore rimasto contumace.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4651-2021 proposto da: G.S.C.T. FINANCE ESTATE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché VIANELLO MARIA CRISTINA, nella qualità di socio, VIANELLO GIANFRANCO, nella qualità di socio, VE'ITOR MARIA TERESA, nella qualità di socio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 82, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO TRINCHI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro GRANZOTTO PATRIZIA, FALLIMENTO GSCT FINANCE ESTATE SRL; - intimate - avverso la sentenza n. 75/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 4651/21 Rilevato che: Con sentenza n. 75 del giorno 19.1.2021, la Corte di Appello di Venezia rigettava il reclamo, ex art. 18 L.F., proposto dalla società G.S.C.T. Finance Estate srl, nonché dai soci Vianello Maria Cristina, Vianello Gianfranco e Vettor Maria Teresa avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Venezia, su domanda di Granzotto Patrizia. La società reclamante proponeva come censura la circostanza, per quanto ancora d'interesse, di non aver mai superato le soglie di fallibilità nell'ultimo triennio prima della dichiarazione di fallimento.

A supporto delle ragioni di rigetto del reclamo, la Corte territoriale siccome i bilanci dell'ultimo triennio erano stati depositati nel registro delle imprese dopo la dichiarazione di fallimento privi del verbale di approvazione e dei documenti di accompagnamento li ha ritenuti privi di efficacia probatoria, mentre ha rilevato che non era stata prodotta alcuna ulteriore documentazione contabile equipollente. Avverso la sentenza d'appello, G.S.C.T. Finance Estate srl, nonché i soci Vianello Maria Cristina, Vianello Gianfranco e Vettor Maria Teresa propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il fallimento non si è costituito.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 1 L.F., nonché dell'art. 15 comma 4 L.F., in relazione all'art. Ric. 2021 n. 04651 sez. M1 - ud. 14-01-2022 -2- 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva ritenuto inattendibili i bilanci dell'ultimo triennio che erano stati depositati presso il registro delle imprese, senza tenere conto delle scritture contabili e della restante documentazione in possesso del curatore. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per erronea valutazione delle prove, perché la Corte del merito non aveva tenuto conto della documentazione contabile di valore equipollente ai bilanci, che era stata a suo tempo consegnata al curatore Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., e mancanza di motivazione e/o motivazione apparente ovvero contraddittoria motivazione in riferimento alla valutazione delle evidenze contabili, risultanti dalla relazione, ex art. 33 L.F.

Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché la Corte territoriale ha espresso una valutazione di inattendibilità dei bilanci, in quanto depositati dopo la dichiarazione di fallimento: questa è una valutazione in fatto non censurabile in cassazione se congruamente motivata come nella specie. Inoltre, la società ed i soci non hanno prodotto alcuna documentazione equipollente, come era loro onere, ex art. 1 L.F., che alla stregua della giurisprudenza di questa Corte poteva costituire uno strumento probatorio alternativo al mezzo di prova privilegiato costituito dai bilanci (Cass. n. 24138/19), né la Corte di appello era tenuta ad acquisirla d'ufficio, presso il curatore rimasto contumace.

La mancata costituzione in giudizio della creditrice istante e dell'intimato fallimento, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 04651 sez. M1 - ud. 14-01-2022 -3- LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.1.2022. 1 Presidente Dott. Giacinto Bi e-am