Italian court allows testimonial proof of proxy due to unexcused loss of written delegation document.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Ancona Court of Appeal's dismissal of Alessandra Sagratella's claims against Pamas SRL and Paolo Tomassini regarding the 2009 budget approval. While the lower court rejected testimonial evidence of a written proxy due to alleged negligence in document custody, the Supreme Court found the original ruling failed to establish the 'inexcusable loss' required to admit such proof under Italian Civil Code provisions. The court held that the burden of proving the document's loss was on the company, which had previously sought judicial orders to retrieve the proxy without success, thereby negating the claim of negligence. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal for a new examination with the testimonial evidence now admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2724 n. 3 c.c.; Art. 2377 c.c.: Testimonial proof of a written proxy is admissible only upon inexcusable loss of the document, requiring the holder to demonstrate immunity from negligence in its custody.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso 22001-2020 proposto da: SAGRATELLA ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI MA10; - ricorrente - contro PAMAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, TOMASSINI PAOLO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELI.I'IRIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO VITALI; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 330/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIo PIETRO LAN1ORGESE. EVITI DI CAUSA La Corte d'appello di Xncona ha rigettato il gravame della signora Sagratella Alessandra avverso l'impugnata sentenza che, per quanto ancora interessa, aveva rigettato le sue domande di accertamento della illegittima approvazione del bilancio relativo all'anno 2009 della società Pamas e di condanna al risarcimento del danno del socio e amministratore Tomassini Paolo, in quanto responsabile di mancata custodia dei documenti societari. La Corte ha ritenuto valida l'impugnata delibera di approvazione del bilancio ed il Tomassini esente da responsabilità, avendo la Sagratella conferito delega scritta alla signora Marta Bonci a partecipare all'assemblea societaria, in tal modo condividendo il ragionamento del primo giudice che, sul presupposto dell'incolpevole smarrimento del documento scritto (delega), aveva ammesso la prova testimoniale (teste Gabriele Abrugiato commercialista), ex art. 2724 n. 3 c.c., che aveva consentito di dimostrare l'esistenza della delega raccolta da Abrugiato presso il cui studio erano custoditi i documenti della società; la Sagratella aveva avuto conoscenza del verbale assembleare in occasione di una visita presso lo studio di _-Thrugiato, circostanza che quest'ultimo aveva riferito essere avvenuta il 7 febbraio 2011, con conseguente tardività dell'impugnazione proposta con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2012, oltre il termine di novanta giorni di cui all'art. 2377 c.c. Avverso questa sentenza la Sagratella propone ricorso per cassazione, resistito da Pamas srl e Tommasini_ Ric. 2020 n. 22001 sez.
M1 - ud. 14-01-2022 -2- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli arti. 2724, n. 3, e 2725 c.c., per avere erroneamente ritenuto utilizzabile (e utilizzato) la prova testimoniale (teste Abrugiato) in una situazione in cui i giudici di merito non avevano neppure dato conto della (né la controparte dimostrato la) perdita incolpevole del documento, essendo necessaria la forma scritta della delega — mai consegnatale — a esprimere il voto in assemblea. Il motivo è fondato. La regola secondo la quale il potere di rappresentanza dei soci in assemblea deve essere conferito per iscritto (e i documenti relativi devono essere conservati dalla società) esprime un principio generale (già desumibile dagli artt. 2372 e 2486, comma 2, c.c., ora anche 2479 bis c.c. per le s.r.1.), sicché è inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare che un socio è stato rappresentato in assemblea da altra persona (Cass. n. 6340 del 1981), tranne che in caso di perdita incolpevole del documento, e _v art. 2724 n. 3 c.c. La giurisprudenza, in tema di prova dei contratti, è consolidata nel senso che la prova testimoniale è ammessa soltanto nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, ma è necessario che chi invoca a proprio favore detto documento dimostri, oltre all'esistenza di esso e al suo contenuto, anche che la condotta nella conservazione del documento sia stata immune da imprudenza e negligenza e caratterizzata dall'adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso (expiurimis, Cass. n. 1944 del 2014, n. 94100 del 2011, n. 26155 del 2006); ai fini dell'ammissibilità della prova per testi è necessario che la condotta dell'interessato, rapportata alle particolari circostanze e ragioni dell'affidamento al terzo, appaia immune da imprudenza o negligenza, dovendo la mancanza dà colpa riferirsi a chi invoca il contenuto del documento (anche quando costui Ric. 2020 n. 22001 sez.
M1 - ud. 14-01-2022 -3- non coincida con il terzo che lo abbia smarrito), in base ad una valutazione della condotta non già «ex posi», ma riferita al momento dell'affidamento della scrittura al consegnatario Cass. n. 25603 del 2011). Nella specie, la sentenza impugnata non ha dato alcuna motivazione attendibile che la situazione concreta fosse equiparabile allo smarrimento incolpevole del documento, tale da legittimare la configurazione dell'ipotesi riconducibile all'art. 2724 n. 3 c.c., né del fatto storico della perdita o delle circostanze in cui essa sarebbe avvenuta.
L'onere di dimostrare l'incolpevolezza della perdita del documento (delega) ricadeva sulla società convenuta che nel giudizio invocava l'esistenza di quel documento al fine di dimostrare la validità della delibera, in una situazione nella quale l'attrice aveva promosso varie iniziative anche giurisdizionali (ex art. 700 c.p.c.) volte ad ottenere vanamente la consegna della delega da parte della società e dell'amministratore. Il motivo è quindi fondato e accolto, con aLssorbimento del secondo motivo, riguardante la questione dell'attendibilità del teste Abrugiato.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte anconetana per un nuovo esame. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese. Roma, 14 gennaio 2022 DEPOSITATO