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Ordinanza — n. 5618/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary facts and specific grounds under Art. 366 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5618/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to meet statutory requirements for filing a cassation remedy. The appellant, Matteo Di Lieto, challenged a lower court order dismissing a request to revoke a precautionary measure without providing the required summary of facts or specific grounds for cassation. Consequently, the court ruled that the appeal violated Article 366 of the Code of Civil Procedure, rendering it procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 3 e 4 c.p.c.; Art. 669-decies c.p.c.: A cassation appeal against a precautionary measure is inadmissible if it lacks a summary of facts, specific grounds for cassation, and a clear illustration of the contested content and critical reasons.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility precautionary measure review summary of facts requirement specific grounds for cassation Art. 366 c.p.c. violation eccezione di incostituzionalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali libertà di disporre di se stessi

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 3 e 4 c.p.c.
23763 del 2016) - né l'illustrazione comprensibile del contenuto dello stesso e delle ragioni critiche addotte, requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'art. 366, n.
Art. 669-decies c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 9830 del 2018
669 -decies c.p.c.; che il ricorso non contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa, né la formulazione delle specifiche ragioni per le quali si chiede la cassazione del provvedimento impugnato che, se cautelare, non sarebbe impugnabile con ricorso straordinario per cassazione Cass.n. 9830 del 2018, n.
Cass.n. 23763 del 2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15281-2020 proposto da: DI LIETO MATTEO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CIRO ROMANO; - ricorrente - contro DI LIETO ALESSANDRO; - intimato - avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE. RILEVATO che il signor Matteo Di Lieto propone ricorso avverso un non meglio identificato provvedimento definito "cautelare", allegato al ricorso, con il quale il giudice istruttore del Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca di un provvedimento cautelare, ex art. 669 -decies c.p.c.; che il ricorso non contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa, né la formulazione delle specifiche ragioni per le quali si chiede la cassazione del provvedimento impugnato che, se cautelare, non sarebbe impugnabile con ricorso straordinario per cassazione Cass.n. 9830 del 2018, n. 23763 del 2016) - né l'illustrazione comprensibile del contenuto dello stesso e delle ragioni critiche addotte, requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'art. 366, n. 3 e 4, c.p.c.; che il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Roma, 26.1.2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA '7gg i 'iLCANCEL!i ESP RTO . S