Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5617/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal where contract termination due to unfulfilled conditions voids occupation compensation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5617/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the appeal filed by the heirs of Castrovinci against the Municipality of Lampedusa e Linosa. The lower court had dismissed the claim because the purchase contract was resolved due to the failure to build a structure within five years, and the alleged occupation without title was unproven. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the compensation request lacked object since the plaintiffs no longer possessed the land following the contractual resolution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 42 bis dPR 327 del 2001; Art. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.; Where a property acquisition contract is resolved due to the non-fulfillment of a condition precedent, any subsequent claim for compensation for occupation without title is inadmissible as the plaintiff no longer holds the property.

Parole chiave

Generato dall'IA
contractual resolution condition precedent occupation without title indemnity claim property possession Cassation appeal dPR 327 diritto all'indennizzo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42 bis dPR 327 del 2001
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis dPR 327 del 2001, che si assume erroneamente inapplicato dalla Corte territoriale nella fattispecie.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 1226 c.c.
Art. 13 comma 1 quater dPR n. 115 del 2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n.
artt. 112 c.p
14-01-2022 -2- Il primo motivo, che denuncia omessa pronuncia sulla domanda di occupazione senza titolo della proprietà Castrovinci, in relazione agli artt. 112 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8844-2020 proposto da: MATTALIANO ROSARIA, CASTROVINCI GIUSEPPE, CASTRO VINCI ROSANA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato SONIA SPALLITTA; - ricorrenti - contro COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA; - intimata - avverso la sentenza n. 1601/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA Castrovinci Nicolò, dopo avere premesso di avere acquistato dal Comune di Lampedusa e Linosa, in data 5 agosto 1970, un'area edificabile di 1000 mq., c.d. Cala di Croce (al catasto f. 17, part. 102), e di essere venuto a conoscenza che tale particella era attraversata da una strada non menzionata nell'atto di acquisto, realizzata abusivamente dal Comune prima del 1979 (epoca in cui era visibile in una foto aerea dei luoghi), conveniva in giudizio il suddetto Comune, per fare accertare l'occupazione abusiva e chiederne la condanna al pagamento dell'indennizzo per il danno subito, patrimoniale e non, ex art. 42 bis dPR 327 del 2001.

Il Tribunale di Agrigento rigettava le domande. Il giudizio di appello, che veniva proseguito dagli eredi Mattaliano Rosaria, Castrovinci Giuseppe e Rossana, a seguito del decesso dell'attore, si concludeva con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 31 luglio 2019, che rigettava il gravame. La Corte osservava che l'art. 42 bis era inapplicabile, non avendo l'ainministrazione emanato il relativo provvedimento acquisitivo; che il contratto di acquisto si era risolto per mancato avveramento della condizione cui era sottoposto che prevedeva la realizzazione di uno stabile da parte di Castrovinci entro cinque anni dalla stipula del contratto; che il danno per l'occupazione senza titolo non era provato, né poteva ritenersi in re ipsa, anche in considerazione del prolungato disinteresse manifestato dagli attori per l'utilizzazione del terreno.

Avverso questa sentenza i signori Mattaliano-Castrovinci ricorrono con tre motivi; il Comune di Lampedusa e Linosa non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2020 n. 08844 sez. M1 - ud. 14-01-2022 -2- Il primo motivo, che denuncia omessa pronuncia sulla domanda di occupazione senza titolo della proprietà Castrovinci, in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 360 n. 4 c.p.c., è manifestamente infondato, avendo la Corte pronunciato sulla predetta domanda, avendola rigettata nel merito. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis dPR 327 del 2001, che si assume erroneamente inapplicato dalla Corte territoriale nella fattispecie.

Tuttavia, i ricorrenti, pur non avendo dedotto nel giudizio di merito né deducendo in questa sede l'esistenza di un provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis, ugualmente e infondatamente chiedono la liquidazione dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo nella misura (del cinque per cento annuo sul valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità) indicata nel terzo comma della citata disposizione, in mancanza del presupposto costitutivo della emissione del provvedimento acquisitivo. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223 e 1226 c.c., per avere ritenuto non provato il danno per l'occupazione senza titolo subito, a causa dello spossessamento del bene utilizzato per la realizzazione di una strada destinata al pubblico transito.

Il motivo, tuttavia, non censura specificamente l'ulteriore ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l'acquisto dell'area da parte di Castrovinci non si era realizzato per mancato avveramento della condizione cui l'acquisto era sottoposta, consistente nella realizzazione di uno stabile da parte dello stesso Castrovinci entro il termine fissato nel contratto. Di conseguenza, la domanda risarcitoria per l'occupazione senza titolo risulta priva di oggetto, essendo riferita ad un bene di cui non è accertata nel giudizio Ric. 2020 n. 08844 sez.

M1 - ud. 14-01-2022 -3- di merito la proprietà o il possesso da parte dell'originario attore. Il motivo è dunque inammissibile. In conclusione, il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Comune di Lampedusa e Linosa svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Roma, 14 gennaio 2022 /-‘ DEPOSITATO IN C