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Ordinanza — n. 5614/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal as new legal arguments and procedural defects are inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5614/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible for raising new legal arguments and procedural defects not previously examined. The appellant argued that the one-year deadline for declaring bankruptcy had expired due to the company's cancellation and alleged transfer of operations abroad, while also claiming a violation of the principle of contradictory proceedings regarding notification. The court rejected these claims because they were introduced for the first time in the appeal stage, lacked factual precision, and involved fact-finding tasks beyond the court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 10 legge fall.; Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.: Arguments introduced for the first time in cassation regarding the expiration of the bankruptcy declaration deadline or procedural notification defects are inadmissible if not raised in the lower court and involve fact-finding beyond the court's jurisdiction.

Parole chiave

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bankruptcy declaration deadline principle of contradictory proceedings inadmissibility in cassation new legal arguments fact-finding jurisdiction curatore del fallimento curatela di amministrazione retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 legge fall.
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Il secondo motivo, che denuncia violazione del principio del contraddittorio per non avere ricevuto la notifica del ricorso per fallimento, è inammissibile ex art. 360-bis, n.
Art. 15, comma 3, 1.fall.
Art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10793 del 2018
— inerenti al contestato trasferimento all'estero della sede sociale e alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte dell'impresa Cass. n. 10793 del 2018 e n.
Cass. n. 43 del 2017
Cass. n. 602 del 2017
Cass. n. 23728 del 2017
Cass. n. 3443 del 2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 3707-2020 proposto da: D'AMICO MAURO, in proprio e quale ex amministratore della EDERA SRL, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO WALTER CIMA, PIETRO COLUCCI; - ricorrente - nonché contro FALLIMENTO EDERA SRL, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA; - intimati - avverso la sentenza n. 3569/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo di D'Amico Mauro, amministratore della società Edera Sri, avverso la sentenza in data 9.7.2019 del Tribunale di Rimini dichiarativa del fallimento della Edera su iniziativa del P.M. su iniziativa del pubblico ministero. Avverso questa sentenza il D'Amico, in proprio e quale amministratore della società, propone ricorso per cassazione, notificato al curatore del Fallimento Edera che non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 legge fall., per non avere i giudici di merito rilevato che il fallimento non poteva essere dichiarato per il decorso del termine perentorio di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, in data 22 dicembre 2016, non essendovi prova della continuazione dell'attività e dell'iscrizione della società in Albania.

Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione introdotta per la prima volta in sede di legittimità, non essendo stata trattata dalla Corte d'appello e non precisandosi nel motivo se e in quale momento sia stata introdotta nel giudizio di merito. Inoltre, essa postula accertamenti di fatto inesigibili dalla Corte di legittimità, in ordine alla verifica di circostanze — che renderebbero inapplicabile l'art.10 legge fall. — inerenti al contestato trasferimento all'estero della sede sociale e alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte dell'impresa Cass. n. 10793 del 2018 e n. 43 del 2017, con riferimento ai casi in cui la cancellazione della società venga effettuata Ric. 2020 n. 03707 sez.

M1 - ud. 14-01-2022 -2- in conseguenza del trasferimento all'estero della sede e, quindi, sull'assunto che la società continui l'esercizio dell'impresa sia pure in un altro Stato). Il secondo motivo, che denuncia violazione del principio del contraddittorio per non avere ricevuto la notifica del ricorso per fallimento, è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La Corte bolognese, rilevando la regolarità della notifica dell'istanza di fallimento all'indirizzo di posta elettronica della società risultante dal registro delle imprese, ha fatto lineare applicazione del principio — dal quale non vi è ragione di discostarsi — secondo cui il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, 1.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa e in precedenza comunicato al registro delle imprese (cfr.

Cass. n. 602 e 23728 del 2017, n. 3443 del 2020). Il ricorrente non ha dedotto (né provato in sede di merito) l'erroneità del predetto indirizzo, né che questo fosse inattivo, avendo al contrario ammesso che era attivo, seppur «casualmente». Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Fallimento Edera svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2020 n. 03707 sez. M1 - ud. 14-01-2022 -3- contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Roma, 14 gennaio 2022 DEPOSITATO IN CANCELLER