Cassation appeal dismissed for tardiness as appeal deadline expired during statutory suspension period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it was filed after the extended appeal deadline expired. The Regional Tax Commission had upheld a lower court decision that a land contract remained a lease rather than a surface right concession, citing specific contract clauses and administrative circulars. The court ruled that the extraordinary suspension of appeal terms did not overlap with the ordinary holiday suspension, causing the deadline to lapse before the appeal was notified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018: The extraordinary suspension of appeal terms provided by the 2018 decree is not cumulative with the ordinary holiday suspension of appeal terms, and if the ordinary deadline falls within the extraordinary suspension period, the appeal is considered late.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33080-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA, 1B, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA TRIMARCHI, MARCO EMMA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4370/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 25 giugno 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. contro l'avviso con il quale l'Agenzia delle entrate aveva liquidato imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all'atto stipulato tra la società contribuente e Rete Rinnovabile s.r.I., nominalmente indicato come contratto di affitto, relativo ad un terreno destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico, e riqualificato dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come contratto di concessione del diritto reale di superficie.
Osservava la CTR che le clausole (acquisizione gratuita dell'impianto fotovoltaico da parte del proprietario del fondo alla scadenza del contratto, previsione dello ius aedificandi in favore dell'affittuario) valorizzate dall'Ufficio al fine della riqualificazione del contratto in questione come contratto di concessione di un diritto reale di superficie erano, invece, del tutto compatibili con lo schema negoziale della locazione. Osservava che la circolare n. 36/2013 dell'Agenzia delle entrate riconosceva espressamente la possibilità di stipulare contratti di locazione di terreni su cui installare impianti fotovoltaici in alternativa alla costituzione di un diritto di superficie.
Rilevava che la previsione contrattuale secondo cui le spese straordinarie sono a carico del conduttore trovava Ric. 2019 n. 33080 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- giustificazione nella rilevanza pubblica dell'attività svolta da Terna e nella correlata facoltà, prevista dall'art. 8 del contratto, di recedere unilateralmente qualora fosse necessario per scopi di pubblica utilità connessi allo sviluppo della rete, per cui i terreni possono essere suscettibili di un diverso utilizzo economico ma devono comunque restare a disposizione di Terna. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Preliminarmente va delibata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dalla controricorrente. L'eccezione è fondata. La sentenza impugnata è stata depositata il 25 giugno 2018. L'ordinario termine semestrale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., considerato il periodo di sospensione feriale (31 giorni), scadeva il 26 gennaio 2019.
Detto termine spirava dunque nell'intervallo di temporale (24 ottobre 2018/31 luglio 2019) previsto ai fine della sospensione dei termini di impugnazione di cui all'art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136. Aggiungendo i 9 mesi di sospensione previsti dalla suddetta norma, il termine di impugnazione scadeva quindi il 26 ottobre 2019. Va, al riguardo, rammentato che «In tema di impugnazione, la sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla Ric. 2019 n. 33080 sez.
MT - ud. 13-01-2022 -3- legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi» (Cass. n. 28398 del 2021). Orbene, il ricorso per cassazione, notificato a mezzo pec il 2 novembre 2019, è tardivo rispetto alla scadenza del termine lungo di impugnazione (per effetto del prolungamento derivante dalla sospensione straordinaria) del 26 ottobre 2019.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Lui