Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to incorrect evidence evaluation by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Resoma 2006 SRL inadmissible. The appellant argued that the lower courts incorrectly evaluated evidence regarding a payment receipt and bank transfers, while the respondent maintained the contract was terminated due to breach. The court rejected the claim because challenging the correctness of evidence assessment is not admissible before this supreme court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: Appeals against judgments for incorrect evaluation of evidence are inadmissible before the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12259-2021 proposto da: RESOMA 2006 SRL IMMOBILIARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MELORIA, 61, presso lo studio dell'avvocato MARCO VERGARI, rappresentata e difesa dall'avvocato SANDRO ALIMONTI; - ricorrente - contro FIORI ROSELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO VENDITTI; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 1398/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società RESO.MA. 2006 s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1328/2021 che ha respinto il gravame proposto dalla ricorrente contro la pronuncia del Tribunale di Tivoli. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 837/2019, aveva accolto parzialmente la domanda di Rosella Fiori e aveva risolto il contratto di compravendita concluso con la ricorrente per grave inadempimento della medesima. Resiste con controricorso Rosella Fiori. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in due motivi che rispettivamente lamentano:
a) il primo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
b) il secondo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. I due motivi sono inammissibili. Unitariamente trattati, si sostanziano nella censura di non "corretta valutazione delle prove" offerte dalla ricorrente (in particolare la quietanza contenuta nell'atto notarile dell'avvenuto pagamento della somma di euro 71.406,69, ricevute di bonifici effettuati e un atto di precetto), censura inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 4543/2019).
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso ad. 13, se dovuto,
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che Ric. 2021 n. 12259 sez. M2 - ud. 20-01-2022 -2- % liquida in euro 4.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022. Il Presidente (LorOzo Orilia) DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi - 2(À IL CANCELLI 11 2eè2