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Ordinanza — n. 5589/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal, ruling DOCFA procedures require only objective data citation for rental income assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5589/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had rejected the agency's notice. The agency argued the notice was adequately motivated because it followed a DOCFA collaborative procedure, whereas the lower court had found a lack of reasoning regarding wind turbine rental income. The court ruled that in DOCFA cases, the obligation to motivate is satisfied by citing objective data and the assigned class when the taxpayer's facts are not contested, reserving deeper factual verification for the subsequent substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 7 I. n. 212/2000; Art. 3 I. n. 241/1990: In DOCFA procedures for tax assessment, the requirement for motivation is met by citing objective data and the assigned class when taxpayer facts are uncontested, reserving detailed factual verification for the substantive appeal.

Parole chiave

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DOCFA procedure tax assessment notice motivation requirement catastral rental income collaborative procedure Cassazione appeal tax administrative law stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 7 I. n. 212/2000
Art. 3 I. n. 241/1990
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30166 del 2019
Cass. n. 31809 del 2018
26-01-2022 -3- da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato)» (Cass. n. 31809 del 2018).
Cass. n. 4639 del 2020
Cass. n. 4639 del 2020). Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23064-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro E21 ENERGIE SPECIALI SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 591/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 13 febbraio 2020 la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Crotone che aveva accolto il ricorso proposto E21 Energie Speciali s.r.l. contro l'avviso di accertamento con il quale era stata rettificata la rendita catastale di un terreno sul quale insisteva un impianto eolico a seguito di procedura DOCFA attivata dalla società contribuente. Rilevava la CTR il difetto di motivazione dell'atto impugnato, non potendosi desumere la redditualità della pala eolica dalla mera prospettazione contenuta nel sito internet privato richiamato nell'avviso di accertamento, senza operare alcun riferimento a parametri pubblicistici di più certa definizione o comprovare, con ulteriori elementi esterni, l'affidabilità della valutazione contenuta nel predetto sito.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La società contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 I. n. 212/2000 e 3 I. n. 241/1990, in quanto l'avviso di accertamento sarebbe adeguatamente motivato perché scaturito all'esito di procedura DOCFA.

Il ricorso è fondato. Secondo l'orientamento espresso da questa Corte: Ric. 2020 n. 23064 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- - «In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione» (Cass. n. 30166 del 2019); - «In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (La S.C. ha affermato l'enunciato principio in una fattispecie in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso Ric. 2020 n. 23064 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -3- da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato)» (Cass. n. 31809 del 2018). Tanto premesso, va rilevato che dall'esame dell'avviso di accertamento, riprodotto in parte qua in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, e dal contenuto della sentenza impugnata si evince che i dati oggettivi indicati dalla contribuente non sono stati contestati dall'Agenzia delle entrate e devono quindi ritenersi incontroversi tra le parti.

Le divergenze rispetto a quanto prospettato nella DOCFA concernono, invece, la valutazione tecnica circa il valore economico della pala eolica, determinato dall'Ufficio a seguito del sopralluogo effettuato e della conseguente relazione di stima. Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la motivazione dell'avviso di accertamento integra il requisito formale di validità dell'atto impositivo, restando riservato al giudizio di impugnazione dell'atto la verifica della effettiva sussistenza dei fatti costituivi della pretesa impositiva in relazione alla stima del cespite e alla conseguente rettifica della rendita catastale (cfr.

Cass. n. 4639 del 2020). Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2020 n. 23064 sez. MT - ud. 26-01-2022 -4- Così deciso in Roma il 26 gennaio 2022. Il Presidente L io Napolitano rc , , t•-/ k-i„ , t. vs________, DEPOSI